Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2021-02-15, n. 202101396

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2021-02-15, n. 202101396
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202101396
Data del deposito : 15 febbraio 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 15/02/2021

N. 01396/2021REG.PROV.COLL.

N. 08090/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 8090 del 2012, proposto dal Ministero dell’interno, in persona del Ministro pro tempore , e la Questura di Taranto, in persona del Questore pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura generale dello Stato, pure per legge domiciliati presso la sua sede in Roma, via dei Portoghesi, 12

contro

il signor -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato E M, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, via Tacito, n. 50

per la riforma

della sentenza in forma semplificata del T.a.r. per la Liguria (Sezione II), n. 458 del 29 marzo 2012


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del signor -OMISSIS-;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 15 dicembre 2020 (tenuta ai sensi dell’art. 84 del d.l. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con l. 24 aprile 2020, n. 27, come modificato dall’art. 4 del d.l. 30 aprile 2020, n. 28, convertito con l. 25 giugno 2020, n. 70) il consigliere Giovanni Sabbato;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. L’oggetto del presente giudizio è rappresentato dal provvedimento con il quale la Questura di Taranto rigettava l’istanza del signor -OMISSIS-, dipendente della Polizia di Stato di esonero dai servizi specialistici “ polizia stradale ” e contestualmente emetteva giudizio di idoneità ai servizi “ automotomontanti ”.

2. Avverso tale atto il predetto proponeva il ricorso n. -OMISSIS-davanti al T.a.r. per la Liguria deducendo che l’Amministrazione non avrebbe considerato che è stato coinvolto in due sinistri stradali con gravi postumi sottoponendolo a visita medica.

3. Costituitosi il Ministero in resistenza, il Tribunale amministrativo adìto (Sezione II) ha così deciso il gravame al suo esame:

- ha accolto il ricorso e, per l’effetto, ha annullato l’atto impugnato, con espressa salvezza delle ulteriori determinazioni dell’Amministrazione;

- ha compensato le spese di lite.

4. In particolare, il T.a.r. ha ritenuto applicabile l’art. 198 d. lgs n. 66/2010 e pertanto “ la Commissione anziché limitarsi ad un mero riscontro della documentazione medica prodotta dal ricorrente, avrebbe dovuto sottoporlo a visita, riscontrare, ove sussistenti, i postumi dei sinistri occorsi in servizio, ed, infine, esprimere una valutazione, cognita causa, sulla idoneità al servizio di auto-motomontanti ”.

5. Avverso tale pronuncia il Ministero ha interposto appello, notificato il 24 ottobre 2012 e depositato il 15 novembre 2012, lamentando, attraverso due motivi di gravame (pagine 2-4), quanto di seguito sintetizzato:

I) avrebbe errato il Tribunale, al fine di individuare l’organo competente agli accertamenti medici, nell’attrarre la vicenda al perimetro applicativo dell’art. 198 d.lgs n. 66/2010 invece che dell’art. 44 lettera a) d.lgs. n.334/2000, dovendosi considerare che per l’idoneità all’espletamento di servizi specialistici viene richiesto un livello di idoneità fisica superiore, valutata sulla base di parametri diversificati in rapporto alle innumerevoli tipologie di impiego.

6. L’appellante ha concluso chiedendo, in riforma dell’impugnata sentenza, il rigetto del ricorso di primo grado.

7. In data 21 novembre 2011 il signor -OMISSIS- si è costituito con memoria di controdeduzioni concludendo per la reiezione dell’appello.

8. Con ordinanza cautelare n. -OMISSIS-, il Collegio ha respinto la domanda di sospensione degli effetti dell’impugnata sentenza, con la seguente motivazione: “ Considerato che il danno prospettato dall’amministrazione appellante non risulta suscettibile di favorevole considerazione in sede cautelare tenuto anche conto della possibile utilizzazione dell’agente -OMISSIS- A in servizi non automotomontanti ”.

8. In vista della trattazione nel merito del ricorso le parti hanno svolto difese scritte insistendo per le rispettive conclusioni

9. La causa, chiamata per la discussione alla udienza pubblica svoltasi con modalità telematica del 15 dicembre 2020, è stata ivi trattenuta in decisione.

10. L’appello è fondato.

10.1 Come esposto in narrativa, la questione sollevata dall’appellante attiene alla definizione del percorso procedimentale che conduce all’accertamento della compatibilità delle condizioni di salute con il servizio in svolgimento, consistente nel caso in esame nel servizio “ automontanti ” nel corso del quale l’odierno appellato era stato coinvolto in due sinistri stradali all’esito dei quali riportava lesioni. Il punto di contrasto tra le due posizioni, fondate su una diversa lettura della disciplina di riferimento, attiene alla necessità o meno della sottoposizione del dipendente a visita medica, che il T.a.r., nell’accogliere il ricorso, ritiene necessaria sia sulla base della normativa in materia di equo indennizzo sia in ragione di norme di respiro pan-ordinamentale che attengono alla tutela della salute del dipendente.

L’appellante, da parte sua, deduce che la vicenda di causa andava sottoposta ad una disciplina autonoma che non contempla alcuna necessità di sottoposizione del dipendente a visita medica presso la Commissione Medica Ospedaliera (CMO) secondo quanto previsto dall’art. 198 del d.lgs. n. 66/2010.

Depone per la fondatezza del rilievo quanto statuito dall’art. 2 del D.M. 198/2003 secondo cui “ 1. Nel corso del rapporto d’impiego, per gli appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato, l’idoneità o la non idoneità fisica e psichica al servizio nel ruolo di appartenenza è accertata ai sensi dell’articolo 44, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, e dell’articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335 ”. Orbene, l’art. 44 citato da tale disciplina stabilisce a sua volta che: “ i medici di Polizia, fermo restando quanto disposto dall’articolo 6, lettera z), della legge 23 dicembre 1978, n.  833, indipendentemente dal diploma di specializzazione di cui sono in possesso, hanno le seguenti attribuzioni: a) provvedono all’accertamento dell’idoneità psicofisica dei candidati ai concorsi per l'accesso ai ruoli della Polizia di Stato ed alla verifica, anche collegiale, della persistenza dei requisiti psicofisici per il personale in servizio ”.

Da tale combinato disposto è dato inferire che la competenza ad effettuare gli accertamenti medici richiesti dall’appellato non ricade sulla Commissione Medica Ospedaliera, come si afferma nel ricorso di prime cure, e pertanto non soggiace all’ iter procedimentale che conduce all’accertamento del diritto all’equo indennizzo laddove prevede la sottoposizione dell’istante a visita medica.

Risulta quindi fondato quanto dedotto dall’appellante essendo tale tipo di accertamenti governato dalle (pregresse) disposizioni speciali di cui al d.lgs. 334/2000, art. 44 (proprio delle Forze di polizia ad Ordinamento civile) invece che dall’art. 198 del d.lgs. n. 66/2010 (Codice dell’Ordinamento militare). Giova considerare che il giudizio medico-legale della C.M.O. si pone su un piano diverso da quello nel quale si colloca il provvedimento impugnato in prime cure, in quanto il primo attiene alla permanente idoneità al servizio d’Istituto mentre il secondo attiene alla possibilità di esenzioni temporanee da talune attività, quali nel caso di specie i servizi “ automontanti ”.

Né possono indurre a diverse conclusioni le previsioni ordinamentali (art. 32 della Costituzione e art. 2087 c.c.), valorizzate dal T.a.r., preordinate ad assicurare la tutela della salute dei lavoratori sia in considerazione della disciplina settoriale specialmente dedicata ai procedimenti siffatti, con l’attribuzione della relativa competenza provvedimentale, sia in ragione della ricaduta soltanto indiretta sul bene salute che comunque è assicurata dall’intervento di personale medico del corpo di appartenenza. Del resto, la violazione di tali norme cardine sarebbe da ravvisarsi non in astratto, ma in concreto laddove residuassero forti dubbi sulla congruità del giudizio medico-legale espresso su base documentale, profilo della vicenda tuttavia estraneo alle valutazioni del giudice di prime cure che ha imperniato la sua decisione unicamente su aspetti giuridico-formali.

10.2 Il secondo mezzo, col quale si afferma la congruità del giudizio espresso dalla Commissione ex art. 44, deve reputarsi per tali ragioni assorbito.

10.3 D’altra parte, va posta in debito rilievo, in un’ottica conformativa delle successive consequenziali determinazioni dell’Amministrazione, l’evoluzione della vicenda di causa nelle more della presente decisione, dovendosi considerare:

- che, per effetto dell’ordinanza cautelare di questo Consiglio (-OMISSIS-) l’appellante (quale operatore addetto all’Ufficio Infortunistica) non presta più servizio su strada da circa otto anni;

- che l’appellato, come da questi documentato nel corso di questo giudizio, ha comunque ottenuto il riconoscimento della causa di servizio per le infermità riportate nei due sinistri stradali in cui è stato coinvolto.

Ne consegue che l’Amministrazione ha il compito di valutare se, all’attualità, l’appellato sia nelle condizioni psico-fisiche per il rientro in servizio su “ automontati ”.

11. In conclusione, l’appello è fondato e, per l’effetto, in riforma dell’impugnata sentenza, deve essere respinto il ricorso di primo grado, fatte salve le valutazioni di cui al precedente punto 10.3.

12. Sussistono nondimeno giusti motivi, attesa l’assoluta particolarità della vicenda ed il comportamento processuale delle parti, per compensare le spese del doppio grado di giudizio.

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