Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2009-11-24, n. 200907376
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N. 07376/2009 REG.DEC.
N. 08157/2004 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
DECISIONE
Sul ricorso numero di registro generale 8157 del 2004, proposto da:
C G G Power S.p.A., rappresentato e difeso dagli avv. A C, Paolo Dell'Anno, con domicilio eletto presso Paolo Dell'Anno in Roma, via Umberto Saba N.54 Sc. C;
contro
Autorita' Per L'Energia Elettrica e il Gas, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato presso la cui sede in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, domicilia per legge;
nei confronti di
Ministero delle Attivita' Produttive, Cassa Conguaglio Per il Settore Elettrico, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura generale dello Stato presso la cui sede in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, domiciliano per legge;Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale S.p.A., Enel S.p.A., Ep Sistemi S.r.l.;
per la riforma, previa sospensione della esecutività,
della sentenza del TAR LOMBARDIA – MILANO- : SEZIONE IV n. 02350/2004, resa tra le parti, concernente MANCATO ADEMPIMENTO DELLE RICHIESTE PER AUTORIZZAZIONI COSTRUZIONE IMPIANTO.
Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 ottobre 2009 il Consigliere Fabio Taormina e uditi per le parti gli avvocati Caricato per Dell'Anno e Gerardis.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
Il Tar Lombardia, con la decisione in epigrafe appellata, ha respinto il ricorso di primo grado proposto dalla società odierna appellante avverso le deliberazioni dell’Autorità per l’energia elettrica ed il gas, nn. 151/01, la Relazione tecnica ivi richiamata, 175/00 e 144/01, la nota dell’Autorità in data 8 agosto 2001 prot. PB/M01/1768/pc ed ogni altro atto o provvedimento prodromico, accessivo o conseguenziale.
Erano stati dedotti i vizi di violazione di legge ed eccesso di potere sotto diversi profili, compendiati in otto distinti motivi di censura.
Era stato dall’Autorità in particolare dichiarato il non adempimento, da parte dell’impresa odierna appellante, all’obbligo stabilito ex art. 15, comma 2, del d. lgs. 16 Marzo 1999, n. 79 a carico dei soggetti beneficiari delle incentivazioni per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.
I primi Giudici hanno preliminarmente disatteso l’eccezione di inammissibilità formulata dalla difesa erariale dell’Autorità, evidenziando la lesività in pregiudizio dell’odierna appellante dell’azione amministrativa spiegata, e la non decisività del carattere dichiarativo della medesima al fine di escluderne la ricorribilità.
Nel merito, hanno disatteso tutte le doglianze contenute negli otto motivi di censura e respinto il ricorso, ritenendo i poteri esercitati dall’Autorità riconducibili alla previsione normativa di cui alla legge n. 481/1995 ed al comma II dell’art. 15 del d.lvo n. 79/1999 richiamando peraltro il decisum di cui alla sentenza del Consiglio di Stato, Sezione VI, n. 5247/2003.
L’appellante ha proposto un articolato appello sottoponendo a rivisitazione critica l’intero impianto della sentenza di primo grado. Ha riproposto i motivi di doglianza contenuti nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado. Ha evidenziato che nel corso di quel giudizio era sopravvenuta la novella legislativa di cui all’art. 34 della legge n. 273/2002;ha rammentato che il precedente giurisprudenziale richiamato dai primi Giudici era rimasto sostanzialmente isolato, perché il Consiglio di Stato, con le decisioni n. 939/2004 e 7963/2003 aveva manifestato un diverso convincimento.
Segnatamente sono stati riproposti i primi due motivi del ricorso di primo grado postulanti lo straripamento dell’Autorità dalle proprie competenze in quanto la stessa doveva essere considerata mera ricettrice di atti trasmessile a fini di documentazione ed informazione da parte dei beneficiari del CIP 6/92, essendo escluso che potesse svolgere alcun istruttoria/controllo.
E’ stata sollecitata nuovamente (già III motivo del ricorso di primo grado) la declaratoria di nullità della relazione tecnica, priva degli elementi essenziali dell’atto amministrativo, con conseguente illegittimità derivata della nota 8.8.2001 e della delibera impugnata;in ogni caso essa integrava un vero e proprio regolamento, reso ex post e da soggetto incompetente, in spregio al principio di necessaria predeterminazione dei criteri di cui all’art. 12 della legge n. 241/1990, così riproponendosi la censura di cui al IV motivo del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado.
E’ stato nuovamente denunciato il vizio di motivazione postuma dell’atto, (già V motivo del ricorso di primo grado) posto che la Relazione era susseguente alla delibera, piuttosto che precederla.
Si è contestata la interpretazione resa dal Tar del disposto di cui al novellato art. 15 c. II del d.lvo n. 79/1999 ed il richiamo alla isolata decisione n. 5247/2003 del Consiglio di Stato, ritenendo più aderente al dato normativo che venisse dichiarata la improcedibilità del ricorso di primo grado posto che la proroga del termine di cui all’art. 34 della legge n. 273/2002 avrebbe consentito all’appellante (che versava in una “nuova situazione fattuale e giuridica”) di ottenere la dichiarazione di adempimento da parte dell’Autorità: erroneamente, pertanto, i primi Giudici si erano arrestati al richiamo del principio tempus regit actum.
Ciò perché entro il 31.3.2000 era stata trasmessa all’Autorità l’autorizzazione ex art. 17 del dpr n. 203/1988;ed entro la stessa data era stata richiesta la concessione edilizia, poi trasmessa il 15.2.2001 (e quindi ben antecedentemente al 31.12.2002).
Sono state infine riproposte le doglianze relative alla disparità di trattamento rispetto a quanto disposto per l’Enel, dell’art. 15 del d.lvo n. 79/1999, e si è inoltre censurata la decisione appellata laddove aveva ritenuto che la procedura di rilocalizzazione postulasse la necessità di presentare le autorizzazioni per collocare l’impianto nel nuovo sito, evidenziandone il conseguente aggravio del procedimento. L’autorizzazione ottenuta ex art. 17 del dpr 203/1988, e 3 del dpr n. 53/1998, sostituiva ogni altra: anche la concessione edilizia.
L’appellata ha depositato una memoria conclusiva chiedendo la reiezione del gravame nel merito perché infondato e, in via preliminare, la declaratoria della sopravvenuta carenza alla decisione del ricorso in capo all’appellante.
All’adunanza camerale fissata per l’esame della domanda di sospensione della esecutività della appellata decisione, l’esame della controversia è stato rinviato all’udienza di merito.
Con memoria datata 16.06.2009 parte appellante ha chiesto la declaratoria di sopravvenuta cessazione della materia del contendere posto che l’appellata Autorità aveva provveduto a riesaminare la situazione della Società adottando – con delibera del 6 maggio 2009 prot. 53/09- il provvedimento dichiarativo del rispetto delle condizioni di cui all’art. 15 del d.lvo n. 79/1999 e succ. mod.
DIRITTO
La Sezione prende atto della sopravvenuta cessazione della materia del contendere e dichiara improcedibile l’appello.
Devono essere compensate le spese processuali sostenute dalle parti a cagione della sopravvenienza della causa di improcedibilità discendente dal riesame - conseguente a verifiche ed accertamenti di particolare complessità anche tecnica -da parte dell’appellata Autorità della situazione dell’appellante.