Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2014-07-17, n. 201403800
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N. 03800/2014REG.PROV.COLL.
N. 09333/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9333 del 2013, proposto dalla Scenari S.r.l., rappresentata e difesa dall'avv. G D S, con domicilio eletto presso Salvatore Coletta in Roma, viale Giuseppe Mazzini 114/B;
contro
Irteco S.a.s. di Oliveri G. &C., in proprio e quale capogruppo del costituendo R.T.I. con Pragma S.r.l., rappresentata e difesa dagli avv. P A e G C, con domicilio eletto presso il secondo in Roma, via Pierluigi da Palestrina 63;
Regione Piemonte, rappresentata e difesa dagli avv. G S ed E Z, con domicilio eletto presso il secondo in Roma, via Carlo Poma 4;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. PIEMONTE, SEZIONE I, n. 1224/2013, resa tra le parti, concernente l’affidamento del servizio di monitoraggio del trasporto ferroviario in Piemonte – mcp.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Irteco Sas di Oliveri G. &C. nonché della Regione Piemonte;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 giugno 2014 il Cons. Nicola Gaviano e uditi per le parti gli avvocati G D S, Paola Alessandri, G C ed E Z;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La Irteco S.a.s. di Oliveri G. &C., agendo in proprio e quale capogruppo mandataria del costituendo R.T.I. con Pragma s.r.l., proponeva ricorso, unitamente a questa seconda, dinanzi al T.A.R. per il Piemonte, impugnando l’aggiudicazione disposta dalla Regione Piemonte a favore della Scenari S.r.l. della procedura aperta per l'affidamento del servizio di monitoraggio del trasporto ferroviario nell’ambito regionale, con il conseguente affidamento del servizio.
La ricorrente, seconda classificata, deduceva che i servizi dichiarati dalla controinteressata ai fini della qualificazione, in quanto afferenti alla rilevazione anche della qualità percepita, e non solo di quella erogata, non potessero essere presi in considerazione ai fini della partecipazione alla gara.
Si assumeva inoltre che l’Amministrazione avesse ingiustificatamente disposto l’esecuzione anticipata del servizio.
Con atto di motivi aggiunti la medesima ricorrente denunziava, inoltre:
- che, pur avendo l’Amministrazione espresso perplessità in sede istruttoria sull’idoneità dei servizi analoghi dichiarati dalla controinteressata, e pur in presenza delle contestazioni mosse da essa ricorrente, la motivazione dell’ammissione della Scenari s.r.l. rilevabile dai verbali di gara sarebbe stata carente;
- che parte del fatturato dichiarato dall’avversaria non sarebbe stato riferibile al triennio a tal fine rilevante alla stregua della lex specialis ;
- che parte dello stesso fatturato avrebbe riguardato solo mera attività di marketing , onde non sarebbe stata assimilabile al rilevamento della qualità;
- che l’offerta dell’aggiudicataria non avrebbe presentato i curricula dei rilevatori, come prescritto dalla legge di gara, né le schede di rilevamento;
- infine, che l’offerta avversaria sarebbe stata connotata da un costo orario inadeguato.
Si costituivano in giudizio la Regione Piemonte e la Scenari S.r.l. (di seguito, la SCENARI), contrastando le doglianze avversarie e deducendone l’infondatezza.
Il Tribunale adìto, dopo aver respinto l’originaria istanza cautelare di parte ricorrente, con ordinanza n. 139/2013 accoglieva quella proposta unitamente ai motivi aggiunti.
Tale provvedimento veniva però riformato dalla Sezione con ordinanza n. 2084/2013, sia pure con esclusivo riferimento a considerazioni attinenti al periculum in mora .
All’esito il T.A.R. Piemonte con la sentenza n. 1224/2013 accoglieva l’impugnativa, annullando l’aggiudicazione e dichiarando inefficace il contratto stipulato con la controinteressata l’11.7.2013 a decorrere dal 1°.1.2014.
Seguiva la proposizione del presente appello avverso tale sentenza da parte della SCENARI, che contestava la fondatezza del motivo di censura accolto dal primo Giudice.
L’originaria ricorrente resisteva all’appello, deducendone l’infondatezza, e riproponeva le doglianze a suo tempo già articolate ma rimaste assorbite nella decisione del T.A.R..
La Regione si costituiva anche in questo grado di giudizio in posizione adesiva a quella dell’aggiudicataria, concludendo per l’accoglimento del suo gravame.
Con ordinanza cautelare del 22 gennaio 2014 l’esecutività della sentenza appellata veniva sospesa.
Le parti costituite sviluppavano ulteriormente le rispettive ragioni con successivi scritti difensivi.
Alla pubblica udienza del 4 giugno 2014 la causa è stata trattenuta in decisione.
L’appello è fondato.
1a La gara in controversia aveva ad oggetto il monitoraggio della qualità del servizio pubblico ferroviario espletato in Piemonte, attraverso un gruppo di rilevatori adeguatamente formato, con successiva elaborazione dei dati e loro trasmissione alla Direzione regionale Trasporti, Infrastrutture, Mobilità e Logistica.
Si trattava sostanzialmente di un controllo ispettivo volto a riscontrare mediante rilevazione diretta diversi aspetti del servizio (es. puntualità dei convogli, stato di riscaldamento e pulizia degli stessi, servizi informazioni, accessibilità dei convogli, regolare funzionamento delle obliteratrici).
Ai fini della qualificazione tecnica, per la partecipazione alla gara era richiesta la documentazione di un fatturato per “servizi analoghi” non inferiore a 400.000,00 € più I.V.A. nel triennio 2008, 2009, 2010.
1b Il primo Giudice ha basato la propria pronuncia annullatoria sull’osservazione introduttiva che la controinteressata aveva presentato, ai fini della propria qualificazione alla gara, un fatturato riferito, oltre che a servizi di monitoraggio della qualità c.d. percepita, svolti tramite call center e distribuzione di questionari alla clientela, anche a servizi di vero e proprio marketing , consistenti nella pubblicizzazione di tariffe, offerte, servizi ecc., cui erano riconducibili le fatture nn. 29/2010, 34/2010, 67/2010, 81/2010, 19/2011, 20/2011, 29/2009, 34/2009, 44/2009, 68/2009, 6/2008, 16/2008.
Il T.A.R. ha però escluso che la SCENARI avrebbe potuto giovarsi delle fatture relative al secondo dei due gruppi.
Il Tribunale è partito, difatti, dalla premessa che “ è pacifico che l’analogia non possa essere ridotta ad identità, per doveroso ossequio al principio del favor partecipationis;è tuttavia ugualmente chiaro che l’oggetto della gara era unicamente una attività di ispezione diretta inerente la qualità del servizio ”.
Su tale premessa il primo Giudice ha indi argomentato quanto segue.
“ Anche a volere interpretare il concetto di analogia in senso ampio essa si deve pur fondare su dati di assimilabilità. Pur ammettendosi allora di parificare una valutazione diretta/ispettiva di qualità con una valutazione, evidentemente indiretta, quale quella di interviste/distribuzione di questionari alla clientela, avente oggetto la qualità del servizio, l’attività di marketing puro di cui al fatturato da ultimo contestato non ha alcuna attinenza con il servizio in gara. Non vi è infatti similitudine né per l’oggetto (che non è più la qualità, sia essa percepita o rilevata, ma appunto una ricerca di mercato piuttosto che la pubblicizzazione di una prestazione/servizio), né per le modalità (che non hanno carattere ispettivo, essendo ovvio che anche la possibilità che un questionario con scopi di marketing venga distribuito all’interno di una stazione, senza affidarsi esclusivamente a chiamate di call center, non rende l’attività comunque assimilabile ad una attività ispettiva).
Il ricorso deve quindi trovare accoglimento per suddetta assorbente ragione .”
1c L’appellata ha ripreso in questa sede, con le proprie memorie, la tesi della impossibilità di un accostamento fra il monitoraggio sulla qualità erogata, mediante ispezione diretta da parte dei verificatori, ed il monitoraggio, invece, indiretto sulla qualità semplicemente “percepita” dall’utenza (ricordando che la prima, diversamente dalla seconda, si basa su criteri obiettivamente misurabili, e può dar luogo a sanzioni a carico dell’affidatario del servizio di trasporto).
Secondo questa tesi nemmeno il fatturato tratto dai monitoraggi compiuti sulla qualità percepita potrebbe giovare a SCENARI, in quanto neppure questi integrerebbero dei “servizi analoghi”.
Il punto non può però formare oggetto di disamina in questo grado di giudizio. Il T.A.R., infatti, pur senza impiego di formule sacramentali, risulta aver preso in esame e sostanzialmente disatteso, e non semplicemente assorbito, la prospettazione di IRTECO, con la conseguenza che l’attuale appellata per ottenerne un nuovo scrutinio aveva l’onere di proporre, in merito, un apposito appello incidentale (sul tema si tornerà nel paragr. 2a, dove si farà comunque notare anche l’infondatezza della tesi di IRTECO).
1d Fatta questa precisazione, la Sezione non può dubitare che verifica della qualità ed indagini di marketing siano attività tra loro effettivamente diverse, come è stato ritenuto dal primo Giudice.
Ciò non toglie, tuttavia, che con il presente appello l’impostazione seguita dal T.A.R. sia stata sottoposta da SCENARI a condivisibili critiche.
In sintesi, le ragioni che militano a favore dell’accoglimento della corrente impugnativa sono le seguenti.
1e Deve essere tenuto presente, innanzi tutto, l’apprezzamento discrezionale da riconoscere alla Stazione appaltante nell’applicazione del concetto di “analogia” di un servizio ad un altro, e quindi nella verifica dell’esistenza in concreto del relativo requisito.
Questa Sezione ha avuto già modo di osservare che l’applicazione del requisito della “analogia” di esperienze precedenti, ai fini della dimostrazione della capacità tecnica di un concorrente, chiama inevitabilmente in causa dei margini di apprezzamento valutativo da parte dell’Amministrazione, “ trattandosi di verificare l’esistenza di una sufficiente similitudine tra quanto richiesto ed i servizi dichiarati dai concorrenti, attraverso un confronto tra le rispettive prestazioni, ed occorrendo in questo ambito individuare un’interpretazione concreta che, senza confondere il concetto dell’analogia con quello dell’identità, fosse però, in pari tempo, in grado di assicurare l’effettività della capacità tecnica dei partecipanti rispetto al contratto da affidare, sì da garantire, alla fine dei conti, il soddisfacimento dell’interesse pubblico .” (C.d.S., V, 4 marzo 2011, n. 1401).
Il concetto di “analogia”, lungi dal fornire un metro rigido ed univoco, si presta infatti per sua natura ad applicazioni tendenzialmente soggettive ed elastiche (C.d.S., V, 17 gennaio 2014, n. 171), che l’Amministrazione non può che operare anche in ragione dei propri obiettivi di interesse pubblico.
La valutazione di una Stazione appaltante in punto di “analogia” dei servizi precedentemente prestati da un’impresa a quello oggetto di una nuova gara integra, pertanto, un apprezzamento discrezionale, fermo restando che il concetto di analogia non potrebbe comunque essere dilatato fino a ricomprendervi qualunque attività non assimilabile a quella oggetto dell'appalto (C.d.S., V, n. 7525 del 15 ottobre 2010;III, 25 giugno 2013, n. 3437).
Da ciò la lineare conseguenza che il sindacato giurisdizionale esercitabile sul tema non può essere pienamente sostitutivo, ma è essenzialmente indiretto, riguardando cioè l’immunità da manifesti vizi logici dell’apprezzamento espresso dall’Amministrazione.
1f Dopo questa puntualizzazione, vanno subito considerate le affinità di metodologia operativa riscontrabili tra il servizio del cui affidamento si discute e quelli, invece, fatti valere in gara dall’aggiudicataria quali propri servizi pregressi, anche nella parte in cui consistenti in ricerche di mercato. Affinità che non si limitano al mero fattore estrinseco per cui anche per i precedenti servizi vantati da SCENARI veniva in rilievo, come per quello oggetto di gara, un’attività da svolgere a bordo treno e comunque nelle stazioni ferroviarie: le affinità abbracciano infatti anche l’ulteriore aspetto costituito da ciò, che per tutti i servizi oggetto di raffronto esisteva dapprima una fase di rilevazione dei dati (vuoi mediante interviste all’utenza, vuoi mediante constatazione diretta), raccolti appunto a bordo treno e in stazione, e poi una fase successiva di elaborazione dei dati così raccolti.
1g Altro aspetto meritevole di valutazione in senso favorevole all’appellante è quello dell’inerenza dei servizi pregressi da essa allegati al medesimo settore del trasporto ferroviario, aspetto che aveva consentito alla stessa SCENARI di maturare nel relativo ambito una specifica conoscenza delle problematiche e caratteristiche proprie del settore, che non poteva che accentuare la significatività dei servizi pregressi di cui si tratta.
1h Vale altresì notare che il quid pluris pur differenziante, in astratto, il servizio oggetto di controversia dalla gran parte dei servizi pregressi di SCENARI, ossia il compimento di verifiche dirette, e non più di semplici interviste all’utenza, non esigeva il possesso da parte del personale di particolari specializzazioni, né di competenze che non potessero essere acquisite con sostanziale immediatezza sul campo.
1i L’appellante ha infine piena ragione allorché rileva che, qualora la Stazione appaltante avesse voluto avere riguardo esclusivo, ai fini per cui è causa, ai servizi pregressi consistenti in verifiche dirette dello stato dei treni, come viene sostenuto dall’appellata, la lex specialis , in tal caso, avrebbe dovuto esigere lo svolgimento di servizi “identici”, e non già semplicemente “analoghi”, a quello oggetto di controversia.
1l Alla luce degli elementi esposti, si deve pertanto ritenere che la valutazione amministrativa che aveva condotto all’ammissione alla gara dell’attuale appellante non presentasse profili di manifesta illogicità né di travisamento.
L’ammissione contestata da IRTECO non solo non era sprovvista di ragionevolezza, ma trovava ulteriore giustificazione nel fatto che in presenza di eventuali aspetti dubbi in ordine all’ampiezza dell’accesso alla procedura sarebbe stato il canone del favor participationis a dover trovare applicazione.
1m Da qui la fondatezza delle critiche svolte da SCENARI avverso la sentenza appellata, e la necessità di riformare quest’ultima.
2 La Sezione deve a questo punto procedere a passare in rassegna i motivi dell’originario ricorso introduttivo di IRTECO che, dopo essere stati assorbiti dal primo Giudice, sono stati in questa sede ritualmente riproposti.
2a Discorso a parte merita, peraltro, il primo motivo che l’appellata intende riproporre, quello incentrato sulla divaricazione esistente tra il monitoraggio sulla qualità erogata e quello, invece, indiretto, sulla qualità semplicemente “percepita” dall’utenza.
Dopo quanto si è premesso al paragr. 1c sulla irritualità di una mera riproposizione della specifica doglianza non vi sarebbe luogo a soffermarsi ulteriormente sul punto.
Solo per completezza si fa notare, dunque, che la doglianza dell’originaria ricorrente risulta comunque anche infondata, alla stregua delle stesse considerazioni di merito che sono state appena svolte nel paragr. 1d e segg.. Il motivo che si sta trattando potrebbe essere condiviso, infatti, solo ove la lex specialis avesse preteso dai concorrenti l’avvenuto svolgimento di servizi pregressi necessariamente “identici”, e non soltanto “analoghi”, a quello oggetto di causa.
2b Il secondo mezzo riproposto verte sulla decisione dell’affidamento del servizio in esecuzione anticipata.
Al riguardo l’appellata ha dato atto (cfr. la pag. 40 della memoria di costituzione di IRTECO) della propria sopravvenuta carenza di interesse ad una pronuncia in proposito, per la ragione che al paventato affidamento anticipato l’Amministrazione non era poi mai addivenuta in concreto.
2c Il terzo dei mezzi riproposti attiene a supposte carenze dell’offerta tecnica presentata da SCENARI, in dipendenza delle caratteristiche del servizio di monitoraggio da essa proposto.
2c1 IRTECO contesta il criterio “casuale” di selezione delle carrozze da sottoporre a verifica che avrebbe inficiato l’offerta avversaria.
Secondo l’attuale appellata ogni ispezione avrebbe dovuto essere condotta sull’intero convoglio, poiché tale era la logica del sistema di penali e premi previsto dal Contratto di servizio corrente tra la Regione Piemonte e Trenitalia S.p.a., sistema con il quale sarebbe stata incompatibile sia la discrezionalità del rilevatore nella scelta delle carrozze da esaminare, sia la mancata assicurazione, da parte dell’esercente il monitoraggio, della rilevazione completa dei convogli.
In contrario è stato però fatto persuasivamente notare come nessun documento della procedura di gara imponesse che ogni indagine fosse eseguita sull’intero convoglio.
L’unica prescrizione pertinente dettata dal capitolato speciale (art. 4) imponeva semplicemente di garantire una permanenza minima a bordo di ciascun treno da monitorare pari a 25 minuti, fatti salvi i treni con tempo di percorrenza inferiore.
D’altra parte, l’offerta dell’aggiudicataria non mancava di precisare che le sue indagini sarebbero state estese all’intero convoglio ove la lunghezza del percorso di viaggio lo avesse consentito (pag. 18 dell’offerta).
La censura di parte è rimasta perciò incapace di riverberare vizi di legittimità sull’operato dell’Amministrazione.
Né può all’uopo valere, in assenza di puntuali prescrizioni della legge di gara atte a fondare la censura, il mero dettato dell’allegato 2 del capitolato (“ Elementi per il monitoraggio della qualità del servizio ferroviario ”), in tema di pulizia, che “ il treno si intende conforme quando in ciascuna carrozza la sporcizia non si estende su più di 1/3 della superficie dei locali ”: tale previsione, di per sé stessa, può difatti ben essere applicata anche ove le carrozze verificate non siano necessariamente la totalità, attribuendo essa appunto valore alle condizioni di “ciascuna” singola carrozza ispezionata.
2c2 Non risulta meritevole di adesione nemmeno il profilo di doglianza ripreso da IRTECO alla pag. 42 della memoria, dove si addebita all’offerta avversaria la mancata illustrazione delle caratteristiche del software che SCENARI si era riservata di utilizzare per l’elaborazione dei dati concreti via via raccolti (avendo peraltro avvertito di averlo già sperimentato con successo in attività similari).
Nemmeno in questo caso è stata infatti dimostrata l’essenzialità, ai fini della partecipazione alla procedura, dell’illustrazione asseritamente omessa dall’avversaria.
2d Devono essere ora passati in rassegna i motivi aggiunti del pari assorbiti dal T.A.R. e riproposti dall’appellata.
Il primo di essi riguarda un preteso difetto di motivazione in cui sarebbe incorsa l’Amministrazione, e rifluisce, pur se su un piano prevalentemente formale, nella tematica di merito che è stata già vagliata in precedenza quale oggetto dell’appello di SCENARI.
L’appellata riprende la doglianza per cui il Settore Trasporti dell’Amministrazione, interpellato dal Settore Appalti -dopo la contestazione mossa in seduta da IRTECO- circa la computabilità dei servizi vantati da SCENARI ai fini dell’ammissione alla gara, sul punto aveva espresso dapprima una posizione critica, ma in un secondo momento aveva capovolto il proprio avviso in modo immotivato.
Già l’esposizione dell’accaduto fornita dall’appellata fa però comprendere l’infondatezza della contestazione.
La parte ha dato atto, infatti, che il Settore Trasporti nella sua prima interlocuzione, pur non esimendosi dal toccare l’argomento proposto, aveva precisato di non poter esprimere un compiuto parere sulla materia, non disponendo della documentazione di dettaglio dei contratti pregressi di SCENARI.
La seconda –e definitiva- presa di posizione del Settore Trasporti, quella favorevole alla conclusione dell’analogia dei servizi vantati dall’aggiudicataria a quello posto a gara, era stata invece da questo assunta dopo l’acquisizione della documentazione inizialmente mancante, e quindi alla luce di una disamina completa.
Poiché, pertanto, le due prese di posizione del Settore si ponevano su piani ben diversi l’una dall’altra, non può che risultare artificiosa la critica dell’appellata circa il compimento da parte sua di una “ inversione diametrale di valutazione ”, con la quale esso sarebbe incorso in una contraddizione priva di motivazione giustificativa.
Il pronunciamento reso dal Settore Trasporti causa cognita , l’unico in concreto rilevante, era, inoltre, confermativo della già disposta ammissione di SCENARI alla gara, e quindi neppure sotto questo profilo avrebbe potuto giustificarsi l’imposizione di un onere di motivazione specifica a carico di tale ufficio.
2e Altro motivo riproposto è quello imperniato sul fatto che sei delle fatture prodotte in gara da SCENARI erano state emesse nell’anno 2011, e come tali si presentavano estranee al triennio 2008 – 2009 – 2010 di riferimento all’uopo indicato dalla legge di gara. Onde l’appellante avrebbe dovuto essere esclusa dalla procedura per assenza del requisito del fatturato minimo di euro 400.000 per servizi analoghi.
In contrario è stato fatto tuttavia constare che almeno quattro delle fatture allegate da SCENARI, e pur formalmente emesse nell’anno 2011, attenevano a prestazioni compiute, in realtà, nell’anno precedente, e quindi entro il triennio indicato dalla lex specialis , con il risultato che la prescritta soglia dei 400.000 euro per servizi analoghi risultava abbondantemente superata.
Né persuade l’argomento di IRTECO per cui l’interpretazione dell’Amministrazione sarebbe stata lesiva della par condicio tra i concorrenti, non risultando che nei riguardi degli altri competitori sia stata seguita un’interpretazione diversa da quella applicata all’appellante.
Anche questo mezzo deve perciò essere rigettato.
2f Ulteriori rilievi vertono sul fatto che l’offerta tecnica della controinteressata abbia ottenuto il maggior punteggio a dispetto della lacune da essa presentate rispetto alle previsioni del capitolato speciale.
2f1 Da questa angolazione viene riproposto l’appunto della mancanza, nell’offerta aggiudicataria, dei curricula dei rilevatori.
L’originaria ricorrente si richiama, in proposito, alla previsione dell’art. 4, lett. C), del capitolato speciale, che prevedeva appunto siffatta allegazione.
L’articolo, peraltro, riferiva tale prescrizione agli ispettori qualità che il proponente intendeva impiegare: e la stessa appellata dà atto che nell’offerta avversaria era presente il curriculum dell’unico ispettore individuato come tale.
La medesima IRTECO dà pure atto che la prescrizione di cui si tratta non era imposta a pena di esclusione, sicché la sua inosservanza era destinata ad essere liberamente apprezzata dalla Commissione (memoria di costituzione, pag. 51). Onde l’appellata si duole essenzialmente dell’elevato punteggio attribuito all’offerta avversaria.
Ex adverso viene però obiettato che l’offerta tecnica dell’aggiudicataria forniva, dopo tutto, anche le indicazioni dell’anno di nascita, del titolo di studio e degli anni di esperienza lavorativa di ciascun rilevatore (doc. 15 della produzione regionale di prime cure, pag. 33).
E, soprattutto, si fa notare: che la valutazione dei curricula dei rilevatori non rientrava in alcuno dei criteri di valutazione dell’offerta tecnica indicati dal capitolato, che prevedeva unicamente che sarebbe stato apprezzato quale miglioria l’aumento del numero base (dieci unità) dei rilevatori offerti;che, inoltre, in concreto l’aggiudicataria aveva ottenuto, per lo specifico sottocriterio, un punteggio inferiore a quello di IRTECO.
Ne consegue che la doglianza si rivela, oltre –ed ancor prima- che infondata, inammissibile, in quanto rivolta, in pratica, a sindacare il merito tecnico dell’adeguatezza del punteggio assegnato all’offerta alla concorrente.
2f2 L’appellata riprende anche l’argomento della supposta omessa allegazione, da parte dell’avversaria, delle “ schede di rilevamento ” (o monitoraggio) previste dalle lett. A) e B) dell’art. 4 del capitolato speciale. Più precisamente, quanto viene addebitato all’aggiudicataria è la mancata proposta di una scheda predisposta ad hoc per il servizio oggetto di gara, in quanto la SCENARI avrebbe allegato schede da essa già utilizzate per un analogo servizio pregresso.
Anche in questo caso, peraltro, l’appellata riconosce che la previsione da essa invocata non era imposta a pena di esclusione, e si limita a tacciare di inesplicabilità l’avvenuta attribuzione alla controinteressata del punteggio più elevato tra tutti i concorrenti.
Ex adverso si è rivelato tuttavia agevole obiettare che la lex specialis non imponeva che le schede di cui è questione venissero concepite appositamente per la gara, pretendendo semmai che queste fossero obiettivamente funzionali allo svolgimento delle attività previste.
Ed è stato proprio da questo punto di vista che la Commissione, nella propria discrezionalità, ha apprezzato favorevolmente le schede proposte dall’appellante, nulla potendo togliere alle qualità intrinseche della loro impostazione il fatto del loro preuso (che anzi, a rigore, poteva essere considerato come nota positiva di affidabilità, in quanto indice del carattere già collaudato dell’impostazione proposta).
2g La censura residua riguarda, infine, l’omessa rilevazione dal parte della Stazione appaltante dell’anomalia dell’offerta di SCENARI.
IRTECO ha operato una ricostruzione del monte ore - uomo occorrenti su base annua per l’espletamento del servizio per inferirne il costo orario lordo, del quale ha assunto l’insufficienza.
L’offerta dell’aggiudicataria sarebbe perciò troppo bassa, nel prezzo, rispetto al numero di ore necessario per l’esecuzione dei monitoraggi da essa offerti.
2g1 La Sezione ritiene opportuno ricordare preliminarmente le principali acquisizioni giurisprudenziali che connotano il sindacato giudiziale esercitabile in questa materia, le quali possono essere così sintetizzate.
Nelle procedure per l'aggiudicazione di appalti pubblici l'esame delle giustificazioni presentate dal soggetto che è tenuto a dimostrare la non anomalia dell'offerta è vicenda che rientra nella discrezionalità tecnica dell'Amministrazione, per cui soltanto in caso di macroscopiche illogicità, vale a dire di errori di valutazione evidenti e gravi, oppure di valutazioni abnormi o affette da errori di fatto, il giudice della legittimità può intervenire, restando per il resto la capacità di giudizio confinata entro i limiti dell'apprezzamento tecnico proprio di tale tipo di discrezionalità (C.d.S., Ad.Pl., 29 novembre 2012, n. 36;V, 26 settembre 2013, n. 4761;18 agosto 2010, n. 5848;23 novembre 2010, n. 8148;22 febbraio 2011, n. 1090).
La giurisprudenza è altresì saldamente orientata nel senso che, nel caso di ricorso proposto avverso il giudizio di anomalia dell'offerta presentata in una pubblica gara, il Giudice amministrativo possa sindacare le valutazioni compiute dall’Amministrazione sotto il profilo della loro logicità e ragionevolezza e della congruità dell'istruttoria, mentre non possa invece operare autonomamente la verifica della congruità dell'offerta presentata e delle sue singole voci, sovrapponendo così la sua idea tecnica al giudizio -non erroneo né illogico- formulato dall'organo amministrativo cui la legge attribuisce la tutela dell'interesse pubblico nell'apprezzamento del caso concreto, poiché, così facendo, il Giudice invaderebbe una sfera propria della P.A. (C.d.S., IV, 27 giugno 2011, n. 3862;V, 28 ottobre 2010, n. 7631).
E’ ormai acquisito anche l’ulteriore punto per cui il giudizio di anomalia postula una motivazione rigorosa ed analitica ove si concluda in senso sfavorevole all’offerente, mentre non si richiede, di contro, una motivazione analitica nell’ipotesi di esito positivo della verifica di anomalia, nel qual caso è sufficiente motivare per relationem con riferimento alle giustificazioni presentate dal concorrente (sempre che a loro volta adeguate). Di conseguenza, in questa seconda evenienza incombe su chi contesti l'aggiudicazione l'onere di individuare gli specifici elementi da cui il Giudice amministrativo possa evincere che la valutazione tecnico-discrezionale dell'Amministrazione sia stata manifestamente irragionevole, ovvero basata su fatti erronei o travisati (VI, 3 novembre 2010, n. 7759;V, 22 febbraio 2011, n. 1090;23 novembre 2010, n. 8148).
Viene precisato, infine, che il giudizio di verifica della congruità di un'offerta potenzialmente anomala ha natura globale e sintetica, vertendo sulla serietà o meno dell'offerta nel suo insieme. L'attendibilità della offerta va cioè valutata nel suo complesso, e non con riferimento alle singole voci di prezzo ritenute incongrue, avulse dall’incidenza che potrebbero avere sull'offerta economica nel suo insieme (Ad.Pl. n. 36/2012 cit.;V, 14 giugno 2013, n. 3314;1° ottobre 2010, n. 7262;11 marzo 2010 n. 1414;IV, 22 marzo 2013, n. 1633;III, 14 febbraio 2012, n. 710): questo ferma restando la possibile rilevanza del giudizio di inattendibilità che dovesse investire voci che, per la loro importanza ed incidenza complessiva, rendano l'intera operazione economica implausibile e, per l'effetto, insuscettibile di accettazione da parte dell’Amministrazione, in quanto insidiata da indici strutturali di carente affidabilità (V, 15 novembre 2012, n. 5703;28 ottobre 2010, n. 7631).
2g2 I principi appena ricordati, nel definire ambito e condizioni nel cui quadro possono essere esaminate le doglianze come quella che rimane, conducono linearmente alla reiezione anche di questo rilievo.
In punto di fatto mette conto tenere presente :
- che l’Amministrazione nella propria richiesta di giustificazioni aveva specificamente domandato alle attuali contendenti di dettagliare i costi attinenti al personale impiegato, articolandoli sia in termini di costo complessivo che di giornate-uomo;
- che le giustificazioni presentate dall’attuale appellante, grazie alla loro modulata e chiara articolazione, separata per ciascuna tipologia di personale coinvolta, ottemperavano alla richiesta ricevuta, e precisavano, tra l’altro, che il personale interno sarebbe stato regolarmente inquadrato nel CCNL per il terziario (commercio), e, soprattutto, che l’impresa prevedeva anche il ricorso a collaborazioni a progetto, continuative e/o occasionali;
- che la Commissione, infine, nella seduta del 26 novembre 2012, dopo aver esaminato la documentazione trasmessale, aveva ritenuto che questa fosse pienamente giustificativa dell’offerta di SCENARI, giudicata a sua volta coerente e congrua.
Tutto ciò posto, la Sezione desidera evidenziare in sintesi quanto segue.
Il costo unitario corrispondente al compenso giornaliero per singolo rilevatore figurava indicato nelle giustificazioni di SCENARI in 45 euro, e non è stata dimostrata l’abnormità o mancanza di serietà di siffatta indicazione. Carenza di serietà tutt’altro che evidente ex se , soprattutto se si considera che, almeno in base ai dati forniti da SCENARI, per ciascun rilevatore sarebbe risultato un impegno medio per monitoraggio di treni (circa 48 convogli al mese, richiedenti ciascuno circa un’ora) pari a circa 48 ore mensili, cui sarebbe stato correlato un costo orario per rilevatore di euro 7,50 (non va dimenticato che l’azienda prevedeva anche il ricorso a collaborazioni a progetto).
L’attuale appellata ha preferito impostare la propria censura, per converso, procedendo ad un’autonoma ricostruzione del monte ore - uomo occorrenti, su base annua, per l’espletamento del servizio, pervenendo all’individuazione di un costo orario lordo di euro 8,82 euro/h : ma nemmeno di tale valore è stata effettivamente dimostrata la non verosimiglianza.
Per quanto detto, l’originaria ricorrente non risulta, in definitiva, avere assolto l’impegnativo onere di allegazione e prova scaturente dai principi giurisprudenziali poco sopra esposti.
Laddove delle ulteriori, ma solo marginali voci di costo da cui IRTECO pure ha tratto spunto non mette conto occuparsi, alla luce del principio – anch’esso già illustrato - della natura globale e sintetica della valutazione amministrativa di cui si discute.
Da qui l’infondatezza anche di questo conclusivo mezzo.
3 In conclusione, poiché tutte le doglianze introdotte a suo tempo da IRTECO sono risultate infondate, non resta che concludere che il presente appello deve essere accolto, e, in riforma della sentenza di primo grado, l’impugnativa dell’attuale appellata integralmente respinta.
Si ravvisano, tuttavia, ragioni tali da giustificare la compensazione delle spese processuali del doppio grado tra tutte le parti in causa.