Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2019-01-23, n. 201900579
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Testo completo
Pubblicato il 23/01/2019
N. 00579/2019REG.PROV.COLL.
N. 01371/2009 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1371 del 2009, proposto da
Comune di Andalo, in persona del Sindaco pro-tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato F M B, con domicilio eletto presso lo studio Guido Francesco Romanelli in Roma, via Cosseria n. 5;
contro
M R, M P, M M, M C, M N, M A, M R, M B, rappresentati e difesi dall'avvocato Luigi Manzi, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Federico Confalonieri, 5;
Provincia Autonoma di Trento non costituita in giudizio;
per la riforma
della sentenza del T.R.G.A. della Provincia di Trento n. 306/2008, resa tra le parti, concernente permuta e costituzione di servitù di passaggio (ris. danno);
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Vista la costituzione in giudizio degli appellati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 gennaio 2019 il Cons. R P e uditi per le parti gli avvocati Franco per delega di Bonazza, e Manzi;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso proposto dinanzi al Tribunale di giustizia amministrativa di Trento i signori M impugnavano, deducendo violazione di legge ed eccesso di potere sotto vari profili, la deliberazione consiliare n. 35 del 13 settembre 2007 del Comune di Andalo, riguardante la reiezione della proposta transattiva di permuta e contestuale costituzione di servitù di passaggio presentata dagli interessati per la regolarizzazione dell’occupazione parziale, da parte del Comune, della p.f. 2718 in C.C. Andalo, per la realizzazione della pista ciclabile in località Lago, nonché la comunicazione del Dirigente del Servizio Ripristino e Valorizzazione Ambientale della P.A.T. del 2 febbraio 2006, n. 1049/06 e l'allegato verbale di deliberazione n. 14546 della Giunta provinciale del 31 ottobre 1991.
Le Amministrazioni locali intimate non si costituivano in giudizio.
Con sentenza n. 281 del 1° dicembre 2008 il Tribunale di giustizia amministrativa riteneva il ricorso in parte fondato.
Negli anni '90 il Servizio Ripristino e Valorizzazione ambientale della Provincia Autonoma di Trento aveva provveduto a realizzare attorno al lago di Andalo una pista ciclabile, in parte utilizzata anche nel periodo invernale quale pista per lo sci da fondo; tale pista, in gran parte realizzata su terreni comunali, interessava un tratto di un centinaio di metri della p.f. 2718 in C.C. di Andalo, di proprietà dei signori M.
Al fine di regolarizzare la situazione di occupazione parziale dell’area, gli interessati avevano proposto la permuta della parte occupata con una corrispondente superficie di proprietà comunale della p.f. 2705 C.C. di Andalo confinante con la prima, gravata da diritto di uso civico con contestuale costituzione di una servitù di passaggio a piedi ed autoveicoli al fine di consentire l'accesso dalla pubblica via alla parte della p.f. 2718 destinata a rimanere in loro proprietà.
Il Consiglio comunale, con deliberazione n. 4 del 4 febbraio 2005, accoglieva la menzionata proposta, subordinandolo alla condizione dell'insussistenza della dichiarazione della pubblica utilità dei lavori di realizzazione della pista ciclabile ed allo svincolo di un uso civico su di essa gravante; successivamente il Dirigente del Servizio Ripristino e Valorizzazione ambientale della Provincia Autonoma di Trento comunicava il 2 febbraio 2006 che i lavori di realizzazione della pista erano previsti all'interno dell'intervento relativo alla "Sistemazione a verde zona sportiva Andalo" ricompreso, nel "Programma annuale attuativo 1992" degli interventi di ripristino e valorizzazione ambientale ed approvato il 31 ottobre 1991 dalla Giunta provinciale con esito di dichiarazione di pubblica utilità ai sensi dell'articolo 4, comma 8, della l. p. n. 32 del 1990 e a