Consiglio di Stato, sez. I, parere definitivo 2019-02-26, n. 201900530

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. I, parere definitivo 2019-02-26, n. 201900530
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201900530
Data del deposito : 26 febbraio 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01764/2017 AFFARE

Numero 00530/2019 e data 26/02/2019 Spedizione

REPUBBLICA ITALIANA

Consiglio di Stato

Sezione Prima

Adunanza di Sezione del 30 gennaio 2019


NUMERO AFFARE 01764/2017

OGGETTO:

Ministero della difesa.


Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dal Brigadiere dell’Arma dei Carabinieri in congedo, categoria della riserva, R S, per l’annullamento della nota n. 173728GS/39-4-5-2016 di prot. del 10/01/2017 emessa dal Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri e della nota prot. n. M_D GMIL REG2017 0000377 del 2.01.2017 emanata dal Ministero della Difesa, nonché di ogni altro atto ad essi preordinato, presupposto, preparatorio, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto;

LA SEZIONE

Vista la relazione del 9 agosto 2017 prot. n. M_D GMIL 0456581, con la quale il Ministero della Difesa ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull'affare in oggetto;

Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere R P;


Premesso e considerato

1. Con il ricorso straordinario in oggetto, il Brigadiere dell’Arma dei Carabinieri in congedo, categoria della riserva, R S, ha rappresentato che con nota n. 990/49-1-2008 del Comando Legione Carabinieri “Calabria” (notificata in data 1° gennaio 2010) gli è stata comunicata l’esclusione dall’aliquota di avanzamento del 31 dicembre 2008, ai sensi dell’articolo 35, comma 2, del D.Lgs. n. 198/1995 e s.m.i., poiché imputato in un procedimento penale per delitto non colposo.

La vicenda giudiziaria si è conclusa con l’assoluzione definitiva del ricorrente, il quale però, nelle more del giudizio, ha cessato, a domanda, dal servizio permanente a decorrere dal 1° aprile 2013.

Con istanza del 6 maggio 2016, assumendo il definitivo venir meno delle cause impeditive che avevano determinato la sua esclusione dall’aliquota di avanzamento del 31 dicembre 2008, parte ricorrente ha fatto richiesta di inclusione in aliquota di avanzamento ai sensi dell’articolo 36 del D.Lgs. n. 198/1995 per la valutazione al grado di Brigadiere Capo.

A seguito di diversi solleciti, il Ministero della Difesa con nota prot. n. M_D GMIL REG2017 0000377 del 2 gennaio 2017 ha comunicato al ricorrente di non potere procedere alla valutazione con riferimento all’aliquota di esclusione, “in quanto, pur cessate le cause impeditive all’avanzamento alla data del 22 aprile 2015, sarebbe stata necessaria la presenza in servizio del medesimo alla data del 31 dicembre 2015 , quale prima aliquota utile per la valutazione quale pretermesso, ai sensi del richiamato art. 1051 del Decreto Legislativo n. 66/2010 che, al comma 7, prevede che: «al venir meno delle predette cause (impeditive) … gli interessati sono inclusi nella prima aliquota utile…»”.

Pertanto, il Comando Generale dei Carabinieri, con l’impugnata nota n. 173728GS/39-4-5-2016, ha comunicato che, alla luce della sopra citata determinazione

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi