Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 2024-07-29, n. 202406787
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Testo completo
Pubblicato il 29/07/2024
N. 06787/2024REG.PROV.COLL.
N. 05262/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5262 del 2020, proposto da Roncaglio S.r.l. Società Agricola, C.E.I. Costruzioni Edili Imolesi S.r.l., Maurizi Case S.r.l., Ecoedili Costruzioni S.r.l., Società Generale Edile Imolese - So.G.E.I. S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'avvocato V P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Massimo Letizia in Roma, via Monte Santo 68;
contro
Comune di Imola, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Silva Gotti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Città Metropolitana di Bologna, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Cristina Barone, Elena Giometti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Nuovo Circondario Imolese, Donato Nigro, Alice Savi, Mariagrazia Ricci, Comune di Borgo Tossignano, Comune di Casalfiumanese, Comune di Castel del Rio, Comune di Castel Guelfo, Comune di Castel San Pietro Terme, Comune di Dozza, Comune di Fontanelice, Comune di Medicina, Comune di Mordano, non costituiti in giudizio;
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Seconda) n. 873/2019
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Imola e di Città Metropolitana di Bologna;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 5 giugno 2024 il Cons. Sergio Zeuli e uditi per le parti gli avvocati V P e l'avvocato Silva Gotti.
Viste, altresì, le conclusioni della Città metropolitana di Bologna come in atti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La sentenza impugnata ha rigettato il ricorso con cui la parte appellante ha impugnato il Piano Strutturale Comunale del Comune di Imola, Nuovo Circondario Imolese, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale del Comune di Imola del 22 dicembre del 2015, n.233, pubblicata sul BURER n.11 del 13 gennaio 2016 di approvazione del Piano Strutturale Comunale (P.S.C.) del Comune di Imola “con recepimento dell'intesa della città metropolitana ….”, e degli atti tutti a questo presupposti, ivi incluso l'atto di “intesa” della Città Metropolitana, atto del Sindaco Metropolitano, n.305 del 4 novembre 2015 , della Deliberazione della Giunta Provinciale di Bologna n.450 del 27 novembre 2014, e della Comunicazione della Città Metropolitana di Bologna prot.n.105720 del 4 settembre 2015 e dello Statuto della Città Metropolitana di Bologna, approvato dalla Conferenza Metropolitana in data 23 dicembre 2014.
La parte ha dedotto i seguenti motivi avverso la decisione:
MOTIVO I: Col primo motivo di appello si è censurato il fatto che la sentenza impugnata ha respinto il primo motivo di ricorso col quale “…la ricorrente sostiene che il piano andava ripubblicato ex art. 32, comma 9, LR 20/2000 con una motivazione per relationem alle difese del Comune senza tenere in alcun conto il fatto che è stato integralmente stralciato un intero areale di espansione del territorio, che detto Areale stralciato era considerato strategico per lo sviluppo urbanistico del territorio, che è stato aggiunto un nuovo areale “di completamento” ed è stata prevista una nuova zona residenziale di espansione di oltre 9.000 mq; né ha tenuto conto di altri elementi che hanno all’evidenza consistentemente modificato il piano in precedenza adottato.
MOTIVO II: Col secondo motivo di appello si è censurata la sentenza appellata: i) per avere il T.A.R. paventato l’inammissibilità del sindacato di legittimità del giudice amministrativo rispetto all’indirizzo di politica urbanistica espresso negli strumenti di pianificazione oggetto di causa, quando nessun sindacato nel merito era stato chiesto al T.A.R. e ii) per aver quindi omesso ogni valutazione sui censurati vizi (di legittimità) di eccesso di potere per grave travisamento dei fatti, carenza di motivazione, difetto di istruttoria ed erroneità dei presupposti, e contraddittorietà evidente, sussistendo irrazionalità ed irragionevolezza della scelta comunale di stralciare, in sede di approvazione del P.S.C., l’intero comparto di Roncaglio (ritenuto strategico per la pianificazione comunale), in contrasto con tutto l’iter di formazione del P.S.C. e delle scelte strategiche in precedenza assunte; si è inoltre censurato il fatto che iii) T.A.R. ha ritenuto legittima la modifica apportata al P.S.C. in sede di approvazione avendo ritenuto che la previsione stralciata fosse in contrasto col Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, e si è contestato che il T.A.R. non ha esaminato la censura con la quale si era contestata la prevaricazione dell’Atto di “intesa” del Sindaco della Città Metropolitana (Provincia) sulle previsioni pianificatorie comunali non di sua competenza; nonché iv) la illegittimità anche costituzionale della previsione della Legge Urbanistica Regionale (L.R.n.20/2000 oggi non più in vigore) laddove l’Atto di “intesa” debba essere interpretato nel senso che non c’è nessuna intesa della Provincia (Città Metropolitana) con l’Amministrazione comunale, bensì unicamente la prevaricazione della Provincia (Città Metropo--litana) sulla Amministrazione comunale in competenze che sono invece proprie di quest’ultima;
MOTIVO III: Col terzo motivo di appello si è censurato il fatto che il T.A.R. Bologna nella sentenza impugnata non abbia correttamente considerato la censurata tardività dell’intervento della Città Metropolitana;
MOTIVO IV: Col quarto motivo di appello si è censurato il fatto che il T.A.R. Bologna nella sentenza impugnata non abbia esaminato le censure con le quali si erano censurati gli atti impugnati anche per la violazione e falsa applicazione dell’art.32, c.7, della L.R.E.R. 24/3/2000, n.20, oltre che per vizio di eccesso di potere per grave travisamento dei fatti, carenza di motivazione, difetto di istruttoria, omessa valutazione, e contraddittorietà palese; e ciò con particolare (ma non esclusivo) riguardo al fatto che in atti si era censurato, allegato e documentato che i limiti e vincoli di P.T.C.P. non erano vincolanti e comunque non si estendessero a tutto il Comparto/Ambito territoriale che la Città Metropolitana (Provincia) ha indebitamente/illegittimamente preteso che venisse stralciato l’intero areale;
MOTIVO V: Col quinto motivo di appello si è censurato il fatto che il T.A.R. Bologna abbia deciso congiuntamente le censure II e V di ricorso assumendone una insussistente connessione oggettiva che comprova la mancata comprensione delle rispettive tematiche;
MOTIVO VI: i) Col sesto motivo di appello si è censurato il fatto che il T.A.R. Bologna abbia deciso congiuntamente le censure VI e VII di ricorso assumendone una insussistente connessione oggettiva, respingendole apoditticamente in base a mere petizioni di principio non suffragate nella realtà dei fatti; nonché per aver mancato pronunzia sul deficit motivazionale degli atti impugnati sotto diversi profili quivi indicati; ed altresì ii) per non avere considerato i termini ed i limiti delle “prescrizioni” del P.T.C.P. vincolanti per la pianificazione urbanistica comunale e la differenza tra queste e quelle che comportano prescrizioni al più alla pianificazione attuativa dei medesimi; ed inoltre iii) per non aver affrontato il tema della irragionevole integrale supina adesione del Comune di Imola alle illegittime ed illecite prescrizioni alle quali la Città Metropolitana (Provincia) ha preteso l’adeguamento da parte della pianificazione comunale;
MOTIVO VII: Col settimo motivo di appello si è censurato il fatto che il T.A.R. Bologna abbia deciso il terzo motivo di ricorso di primo grado col quale si censurava la competenza del Sindaco della Città Metropolitana, in luogo della Conferenza Metropolitana, alla assunzione dell’atto di intesa che alle (altre) Provincie è/era rimessa alla “Giunta provinciale”; nonché per non avere esaminato la questione di legittimità costituzionale sollevata avverso l’art.32 della L.R. E.R. n.20/2000 laddove essa debba essere interpretata nel senso di effettivamente riconoscere tale competenza in capo al Sindaco della Città Metropolitana, in luogo della Conferenza Metropolitana.
2. Si sono costituiti in giudizio il Comune di Imola e la Città Metropolitana di Bologna, contestando l’avverso dedotto e chiedendo il rigetto del gravame.
3. In diritto si osserva – per ricostruire sinteticamente i fatti di causa – che, con Deliberazione del Consiglio Comunale del 22 dicembre 2015, n.233, il Comune di Imola, approvando il Piano Strutturale Comunale (PSC), ebbe a stralciare l’area di proprietà delle società appellanti - denominata “Roncaglie”, in Ambito ANS C2.2. – per ottemperare alle indicazioni espresse dalla Città Metropolitana di Bologna, subentrata ex lege , alla provincia di Bologna.
In quest’ultimo atto la Città metropolitana aveva infatti ritenuto che la nuova destinazione data all’area, “ambito di espansione edificatoria” non fosse conforme al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP), ritenendo di conseguenza non sussistenti le condizioni per esprimere l'Intesa, ai sensi di quanto previsto dalla Legge Regionale 24 marzo 2000, n. 20 articolo 32, comma 10.
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