Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2016-02-26, n. 201600789

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2016-02-26, n. 201600789
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201600789
Data del deposito : 26 febbraio 2016
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 05645/2015 REG.RIC.

N. 00789/2016REG.PROV.COLL.

N. 05645/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5645 del 2015, proposto dalla società Salus Centro di Fisiokinesiterapia e Riabilitazione di S P &
C. S.r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati D P e S I, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. S I in Roma, Via Atanasio Kircher, n. 7;

contro

Asl Napoli 3 Sud, in persona del legale rappresentante pro-tempore , rappresentata e difesa dall'avv. R A P, con domicilio eletto presso l’Ufficio di rappresentanza della Regione Campania in Roma, Via Poli, n. 29;
Commissario ad acta per la prosecuzione del Piano di rientro nel settore sanitario della Regione Campania, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi, n.12;
Congregazione Piccole Apostole della Redenzione - Centro riabilitazione motoria S. Paolino, in persona del legale rappresentante pro-tempore , rappresentata e difesa dall'avv. O C, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Claudia De Curtis in Roma, viale Giuseppe Mazzini, n. 142;
Centro Medicina Psicosomatica - Cooperativa Sociale, Meta Felix S.r.l., Centro Horizon S.r.l., Centro Dimensione Azzurra S.r.l., Centro Diagnostico Plinio S.r.l., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro-tempore , rappresentati e difesi dagli avvocati A D L, A D, Valeria Ruggiero e Clarissa Cocchiarella, col primo dei quali sono elettivamente domiciliati presso la Dott.ssa Santina Murano, in Roma, Via Pelagio, n. 10;
Centro Riabilitazione e Recupero Handicaps Abatese S.r.l., A.I.A.S. Sezione Nola O.N.L.U.S., A.I.A.S. Sezione Penisola Sorrentina O.N.L.U.S., A.I.A.S. “Arco Felice” O.N.L.U.S., CEM S.p.a. Casa di Cura Santa Maria del Pozzo, CTF. Centro Terapia Fisica S.r.l., Centro di Fisioterapia S.r.l., Centro Fisiovesuviano S.r.l., Centro Medico Moscati S.r.l., Centro Medico Riabilitativo Pompei S.r.l., C.F.R. Istituto di Riabilitazione S.r.l., DO.CA. S.r.l., Fisiosportmedical S.r.l., MFR - Medicina Fisica e Riabilitativa S.r.l., Neapolisanit S.r.l., Primula S.r.l., Villa delle Ginestre S.r.l., Centro Medico Specialistico Sorrentino C.M.S., Centro Ippolito di Ippolito Pasquale &
C. S.a.s., Fondazione Istituto Antoniano, Provincia Religiosa SS Apostoli Pietro e Paolo – Don Orione ( centro Do Orione), Riabilitazione Pompeiana S.r.l.,

CEDIT

Centro Diagnostico Taliercio S.r.l., Centro di Terapia Fisica Silvia di Mancino Antonio S.a.s., Clinica Maria Rosaria S.p.a., CA.MAD. S.n.c. di Maddaloni Aniello e Caputo Vincenzo, MAVIS S.r.l., Raggi X di Loffredo Agnese &
C. S.a.s., Terme di Stabia S.p.a. in liquidazione in persona del Curatore fallimentare, Linea Medica S.r.l., Coleman medicina Futura Group (Centro Alpha) S.p.a., non costituiti;

per la riforma

della sentenza breve del T.a.r. Campania – Napoli, Sezione I, n. 1897 dell’1.4.2015.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Asl Napoli 3 Sud;
del Commissario ad acta per la prosecuzione del Piano di rientro nel settore sanitario per la Regione Campania;
della Congregazione Piccole Apostole della Redenzione Centro Riabilitazione Motoria S. Paolino;
del Centro Medicina Psicosomatica - Coop. Soc., di Meta Felix S.r.l. , di Centro Horizon S.r.l., di Centro Dimensione Azzurra S.r.l. e di Centro Diagnostico Plinio S.r.l.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 gennaio 2016 il Cons. P A A P e uditi per le parti gli avvocati S I, O C, A T su delega di A D L e di A D e l'avvocato dello Stato T V;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1. - Con la sentenza in epigrafe, il T.a.r. per la Campania dichiarava improcedibile per tardiva integrazione del contradditorio il ricorso proposto avverso la deliberazione dell’ASL Napoli 3 Sud n. 204 del 24 marzo 2014, con la quale sono stati assegnati ai centri privati i tetti di spesa per il 2013 afferenti alla macroarea della riabilitazione e gli atti alla stessa preordinati, presupposti, connessi, comprese le note aziendali prot. n. 0034432 del 18 aprile 2014, prot. n. 0032961 del 15 aprile 2014, le determinazioni dirigenziale nn. 20 e 21 del 2 maggio 2014, nn. 23 e 24 del 5.5.2014, nonché note aziendali del luglio e agosto 2014 impugnate con motivi aggiunti.

1.2. - Il T.a.r. ha ritenuto che il gravame fosse stato tardivamente depositato, oltre il termine assegnato con ordinanza collegiale n. 5876 del 13 novembre 2014 - con cui era stata disposta l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i centri privati interessati e non ancora intimati entro il 20 gennaio 2015 - termine espressamente indicato sia per la notifica che per il deposito del ricorso, con l’esplicita comminatoria che, in difetto, si sarebbe provveduto ai sensi dell’art. 35 c.p.a..

1.3. - Il ricorso ed i motivi aggiunti, pur essendo stati notificati ai suddetti centri privati tempestivamente, sono stati, tuttavia, depositati il 4 febbraio 2015, ossia ben oltre il termine del 20 gennaio 2015, assegnato con l’ordinanza.

Il T.a.r. ha ritenuto, quindi, che l’inosservanza del termine di deposito assegnato giudizialmente comporti l’improcedibilità del gravame, ai sensi del combinato disposto degli artt. 35, comma 1, lett. c), e 49, comma 3, c.p.a..

Ha anche disatteso l’istanza di concessione del beneficio dell’errore scusabile, formulata dalla difesa attorea in sede di discussione della causa, non ravvisandone i presupposti, in quanto assolutamente chiara la normativa processuale ed essendo stata parte ricorrente esplicitamente avvertita al riguardo con l’ordinanza collegiale medesima.

2. - Con l’appello in esame, la Società - premesso che con ordinanza dello stesso T.a.r. n. 1071/2014 era stata accolta la domanda cautelare e sospesi gli atti impugnati - ha rappresentato che:

a) a seguito di istanza presentata in data 5 dicembre 2014 al Presidente del Tar veniva a autorizzata, in data 10.12.2014, alla notifica con modalità telematica a mezzo PEC e a mezzo fax, ai sensi dell’art. 52, comma 2, c.p.a., con provvedimento steso in calce all’istanza, senza alcuna specificazione riguardo ai termini;

b) aveva provveduto alla notifica il 16-17-19 gennaio 2015 ed al deposito il successivo 4 febbraio 2015, ben all’interno dell’ordinario termine di trenta giorni.

Conseguentemente, ha dedotto i seguenti mezzi di gravame:

I) error in procedendo, error in iudicando , violazione del principio della piena corrispondenza tra chiesto e pronunciato - violazione e falsa applicazione degli artt. 49 e 35 c.p.a. - violazione art. 45 comma 1, c.p.a. - omissione di pronuncia - motivazione erronea - travisamento - irrazionalità - illogicità - altri aspetti.

II) error in procedendo, error in iudicando , violazione del principio della piena corrispondenza tra chiesto e pronunciato - omissione di pronuncia - difetto di motivazione - violazione e falsa applicazione degli artt. 49 e 35 c.p.a. - violazione art. 45,comma 1, c.p.a. - travisamento - irrazionalità - illogicità - altri aspetti

3. - Si è costituita l’ASL Napoli 3 Sud che ha eccepito l’infondatezza del ricorso.

4. - Il Commissario ad acta intimato ha chiesto di essere ascoltato in Camera di consiglio.

5.- Anche la Congregazione Piccole Apostole della Redenzione Centro Riabilitazione Motoria S. Paolino ha chiesto il rigetto dell’appello per la sua infondatezza.

6.- Le controinteressate Centro Medicina Psicosomatica Coop. Soc., Meta Felix S.r.l., Centro Horizon S.r.l., Centro Dimensione Azzurra S.r.l. e Centro Diagnostico Plinio S.r.l. hanno eccepito l’inammissibilità dell’appello, in quanto non riproposti i motivi e le censure contenute nel ricorso e nei motivi aggiunti di primo grado, omissione che non può essere validamente colmata con le memorie conclusionali che, non essendo notificate alle controparti, non consentono l’instaurarsi del contraddittorio;
nel merito, hanno concluso per l’infondatezza dell’appello.

7. - All’udienza pubblica del 21 gennaio 2016, a seguito di scambio di memorie e repliche, la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. - Si prescinde dalle eccezioni d’inammissibilità sollevate dalle controinteressate, essendo l’appello infondato.

2. - Possono trattarsi congiuntamente il primo e secondo motivo coi quali l’appellante lamenta, essenzialmente, l’errore del primo giudice nel ritenere che l’inosservanza del termine di deposito assegnato giudizialmente comporti l’improcedibilità del gravame ex art. 49, comma 3, c.p.a., trovando applicazione, viceversa, la regola generale di cui all’art. 45, comma 1, c.p.a.;
e comunque, sussisterebbe l’errore del primo giudice per non aver concesso il beneficio dell’errore scusabile, ex art. 37 c.p.a., ricorrendone i presupposti, ovvero oggettive ragioni di incertezza.

Afferma l’appellante di aver notificato il ricorso e i motivi aggiunti entro il termine del 20 gennaio 2015 assegnato con l’ordinanza (specificamente, il 16-17-19 gennaio) e di aver effettuato il deposito (il 4 febbraio) nel successivo termine di 30 giorni, come stabilito dall’art. 45, comma 1, c.p.a. per il deposito degli atti processuali.

Invoca il precedente di questo Consiglio, Sezione V, n. 1627/2015 che, confermando la sentenza del TAR Umbria n. 443 del 4.9.2014, avrebbe, a suo dire, ritenuto corretto il rigetto dell’eccezione di improcedibilità del gravame “ nonostante il deposito dell’atto di integrazione del contraddittorio oltre il termine assegnato ”.

Sostiene (secondo motivo di appello) che avrebbe contribuito a delineare una situazione di incertezza circa il termine di deposito la circostanza che il Presidente del TAR autorizzando, in data 10.12.2014, la notifica con modalità telematica non aveva precisato le modalità del deposito successivo all’invio telematico;
dunque, quantomeno, avrebbe dovuto riconoscersi in suo favore il beneficio dell’ “errore scusabile”.

2.1. - Il Collegio osserva che l’ordinanza del T.a.r. n. 5876 del 13.11.2014 fissava inequivocabilmente il termine del 20 gennaio 2015 sia per la notifica che per il deposito del ricorso;
termini entrambi da ritenersi perentori alla luce del chiaro disposto dell’art. 49, comma 3, c.p.a., secondo cui il giudice applica l’art. 35 in caso di tardiva “notifica o deposito” dell’atto di integrazione del contraddittorio.

Nessuna incertezza normativa può invocarsi al riguardo.

Allorché il giudice abbia esercitato la facoltà che la norma gli conferisce di fissare il termine sia per la notifica che per il deposito dell’atto di integrazione del contraddittorio, tali termini (di per sé eccezionali rispetto a quelli ordinariamente fissati dal codice per l’instaurazione del contradditorio) devono essere rispettati a pena di irricevibilità del ricorso.

La tesi del ricorrente, che erroneamente richiama il precedente giurisprudenziale e invoca il rispetto della norma generale dettata dall’art. 45 c.p.a., potrebbe valere nel caso in cui l’ordinanza del TAR, che dispone l’integrazione del contraddittorio, non abbia fissato anche il termine per il deposito.

Difatti, come si evince dalla stessa giurisprudenza citata, che la parte erroneamente ritiene a sé favorevole, solo nel caso in cui il giudice non esercita la facoltà di fissare il termine per il deposito, troverebbe applicazione la regola generale di cui all’art. 45, comma 1, c.p.a..

Me nessuna incertezza neppure “in fatto” sussiste nella fattispecie, avendo il T.a.r. fissato con la citata ordinanza n. 5876/2014 entrambi i termini ed avvertito espressamente la parte delle conseguenze in caso di inosservanza.

Deve ritenersi, pertanto, che in applicazione dell’art. 49, comma 3, c.p.a. e dell’art. 35, comma 1, lett. a), correttamente sia stata dichiarata l’irricevibilità del ricorso e dei motivi aggiunti e non sia stato concesso il beneficio della rimessione in termine “per errore scusabile”, della quale non ricorrevano i presupposti, non residuando dubbi, né normativi, né “in fatto”, sul termine che il giudice aveva fissato per entrambe le incombenze a carico della ricorrente.

Il Collegio ritiene di precisare ulteriormente, al riguardo, che neppure la successiva autorizzazione alla notifica in via telematica ingenerasse alcuna incertezza, poiché, in accoglimento dell’istanza dell’interessata, il Presidente, in calce alla stessa, si è limitato ad autorizzare le modalità di notificazione richieste conformemente alla previsione di cui all’art. 52,co. 2, c.p.a.( che non a caso affida al solo Presidente il compito di individuare le modalità di notificazione, tenendo fermo al primo comma la competenza del giudice, id est del Collegio, ad assegnare termini perentori), ciò ha comportato in via immediata e diretta la conferma dei termini già fissati con l’ordinanza di integrazione del contraddittorio, dal momento che nulla veniva richiesto a tal proposito.

3. - In conclusione, l’appello va respinto.

4. - Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

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