Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2015-06-08, n. 201502805

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2015-06-08, n. 201502805
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201502805
Data del deposito : 8 giugno 2015
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 08274/2014 REG.RIC.

N. 02805/2015REG.PROV.COLL.

N. 08274/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 8274 del 2014, proposto dai signori M C, L B, F P, B T, G S, L I, M N, M S, R L M, S L, tutti rappresentati e difesi dagli avvocati A G e G L C, con domicilio eletto presso il primo in Roma, piazza della Libertà n. 13;

contro

Comune di Castell'Azzara, non costituito;

nei confronti di

Fosco Fortunati, non costituito;

per la riforma

della sentenza del T.a.r. per la Toscana – Firenze - Sezione II, n. 1482 del 26 settembre 2014.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Vista la sentenza non definitiva di questa Sezione n. 780 del 16 febbraio 2015;

Vista la memoria difensiva depositata dagli appellanti in data 24 aprile 2015;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 maggio 2015 il consigliere V P e udito per la parte appellante l’avvocato Conti;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. L’oggetto del presente giudizio è costituito dalla proclamazione del sindaco e del consiglio comunale del Comune di Castell’Azzara in occasione delle elezioni tenutesi il 25 maggio 2014: il vincitore della tornata elettorale è stato il candidato signor Fosco Fortunati, a capo della Lista Solidarietà e Partecipazione, che ha conseguito 496 voti e 7 seggi su 10 in consiglio comunale;
al secondo posto si è collocata la Lista L’Alternativa , che ha conseguito 482 voti e 3 seggi, guidata dal candidato sindaco M C;
quest’ultimo, unitamente ad un gruppo di cittadini elettori, ha contestato sotto plurimi profili – con ricorso allibrato al n.r.g. 1042 del 2014 – la regolarità delle operazioni elettorali svoltesi nella sezione n. 1.

2. L’impugnata sentenza - T.a.r. per la Toscana – Firenze - Sezione II, n. 1482 del 26 settembre 2014 – ha dichiarato irricevibile, ex art. 130, co. 4, c.p.a, il ricorso proposto dal signor Coppi, nulla disponendo in ordine alle spese di giudizio non essendosi costituite le parti intimate.

3. Con ricorso ritualmente notificato e depositato (rispettivamente in data 15 e 16 ottobre 2014), il signor Coppi e gli altri cittadini elettori hanno interposto appello avverso la su menzionata sentenza sostenendo con il primo motivo (pagine 6 – 10 del gravame), l’erroneità della statuizione di irricevibilità;
conseguentemente hanno riproposto i quattro motivi posti a sostegno dell’originario ricorso di primo grado.

4. Nessuno si è costituito per le parti intimate.

5. Con sentenza non definitiva di questa Sezione – n. 780 del 16 febbraio 2015 –:

a) è stato accolto l’appello e per l’effetto, in riforma dell’impugnata sentenza, è stato dichiarato ricevibile il ricorso di primo grado allibrato al n.r.g. 1042 del 2014;

b) è stata ordinata la produzione, a cura del comune, di una dettagliata relazione di chiarimenti su tutti i fatti oggetto del giudizio.

6. In data 17 marzo 2015 è stata depositata presso la Segreteria della Sezione una dettagliata relazione sui fatti di causa redatta dal Segretario comunale.

7. Con memoria difensiva depositata in data 24 aprile 2015 gli appellanti hanno insistito per l’accoglimento del ricorso.

8. All’udienza pubblica del 12 maggio 2015 la causa è stata trattenuta in decisione.

9. Residua l’esame del merito dei motivi posti a base dell’originario ricorso al TAR da condursi sulla scorta della documentazione acquisita al fascicolo di primo grado (in particolare verbale delle operazioni elettorali) e della relazione depositata nel presente grado di giudizio.

Prima di procedere allo scrutinio dei singoli motivi (qualificabili come tali ai sensi dell’art. 40, co. 1, lett. d), c.p.a.), è opportuno riportare sinteticamente taluni principi elaborati da questo Consiglio (cfr., ex plurimis, Ad. plen. 20 novembre 2014, n. 32;
Sez. V, n. 8 agosto 2014, n. 4246, cui si rinvia a mente degli artt. 74 e 88, co. 2, lett. d), c.pa.), relativamente al contenzioso elettorale nel quale si chieda il riconteggio o la revisione delle schede:

a) avverso le determinazioni valutative prese dal seggio elettorale e risultanti dal relativo verbale, col ricorso elettorale può essere dedotta la sussistenza di vizi rispetto ai quali le dichiarazioni sostitutive di atti notori costituiscano principi di prova, tali da legittimare l’esercizio dei poteri istruttori del giudice, pur se i rappresentanti di lista non abbiano verbalizzato le loro contestazioni;

b) al contempo, il contenuto del verbale sezionale è fidefacente (in relazione alle circostanze di fatto in esso rappresentate) e può essere validamente contrastato solo mediante querela di falso;

c) in assenza di risultanze documentali dai verbali sezionali, l’onere probatorio minimo può considerarsi soddisfatto da parte del ricorrente allorquando quest’ultimo esibisca in giudizio quantomeno una dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata dal rappresentante di lista presente alle operazioni elettorali;

d) le dichiarazioni dei terzi elettori (di aver votato scheda bianca o nulla o di aver dato questa o quella preferenza), non possono ritenersi ammissibili perché violative del valore costituzionale della segretezza del voto ex art. 48, co. 2, Cost.

9.1. Con il primo motivo (pagine 7 e 8 del ricorso di primo grado), è stata denunciata la mancata annotazione, nel verbale della sezione n. 1, del nominativo del rappresentante della Lista L’Alternativa (signor Iliano B) ed il conseguente vulnus al regolare svolgimento delle operazioni di voto e scrutinio condotte in modo approssimativo e inattendibile.

9.1.1. Il motivo è palesemente privo di pregio atteso che dalla documentazione versata in atti (in particolare dichiarazione dello stesso rappresentante di lista signor B e della scrutatrice signora A L, entrambe in data 12 giugno 2014), si evince che il rappresentante di lista ha presenziato alle operazioni di scrutinio senza per altro sollevare obiezioni di sorta che, infatti, non risultano registrate nelle pertinenti pagine del verbale (che, invero, non riporta alcun tipo di reclamo sollevato dai componenti del seggio o dai due rappresentanti delle liste in competizione sempre presenti).

L’omessa annotazione del nominativo del rappresentante della Lista L’Alternativa nel verbale sezionale rappresenta, in definitiva, una irrilevante ed innocua dimenticanza.

9.2. Con il secondo motivo (pagine 8 – 9 del ricorso di primo grado), è stato lamentato che quando il rappresentante di lista si è recato preso il seggio n. 1, l’urna contenente le schede era stata aperta prima dell’orario fissato dalla legge ovverosia le ore 14,00 del lunedì successivo alle votazioni (25 maggio 2014).

9.2.1. Il motivo è inammissibile perché contrasta con le risultanze fattuali del verbale – facenti fede fino a querela di falso – secondo cui le operazioni di scrutinio sono iniziate alle ore 14,00 del giorno lunedì 26 maggio 2014.

9.3. Con il terzo motivo (pagine 9 – 11 del ricorso di primo grado), sono state criticate: I) le modalità dello spoglio delle schede assumendosi, in buona sostanza, la violazione delle minute regole sancite dall’art. 97 delle istruzioni ministeriali, nella parte in cui impongono che ciascuna singola scheda venga estratta dall’urna e scrutinata singolarmente;
II) l’inattendibilità del verbale nella parte in cui non sono state registrate 12 preferenze espresse in favore del candidato alla carica di consigliere L B (che ne ha riportate ufficialmente solo tre), come risultante dalla dichiarazione resa da 12 elettori in data 23 giugno 2014.

9.3.1. Il motivo è sia inammissibile che infondato e deve essere respinto nella sua globalità in quanto:

a) contrasta con le risultanze fattuali del verbale – facenti fede fino a querela di falso – secondo cui le schede sono state scrutinate una alla volta (in questo senso anche la più volte menzionata relazione del Segretario comunale);

b) le dichiarazioni dei terzi elettori (di aver dato questa o quella preferenza), da un lato, non sono state formate con i requisiti delle dichiarazioni sostitutive degli atti di notorietà (come richiesto dalla menzionata Ad. plen. n. 32 del 2014), dall’altro, non possono ritenersi ex se ammissibili nel processo amministrativo elettorale giusta i principi dianzi illustrati.

9.4. Con il quarto motivo (pagine 11 – 12 del ricorso di primo grado), è stata censurata la mancanza, nel verbale sezionale, delle pagine 71 e 72 e la conseguente basilare violazione del principio di integrità degli atti pubblici.

9.4.1. Il motivo è infondato perché tali pagine (come risulta dal verbale sezionale e dalla relazione del Segretario comunale) attengono al paragrafo 40 ovvero ad uno di quelli che, unitamente ad altri (in dettaglio: da 34 a 53 e da 58 a 100), devono essere compilati soltanto se la sezione sia unica per il comune interessato, mentre è pacifico che le sezioni elettorali di Castell’Azzara sono state due.

Anche in questo caso, dunque, lo stralcio delle due pagine rappresenta una irrilevante ed innocua irregolarità.

10. Nulla deve disporre il Collegio in ordine alle spese di ambedue i gradi di giudizio non essendosi costituite le parti intimate.

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