Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2022-02-14, n. 202201068

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2022-02-14, n. 202201068
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202201068
Data del deposito : 14 febbraio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 14/02/2022

N. 01068/2022REG.PROV.COLL.

N. 07168/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA IALIANA

IN NOME DEL POPOLO IALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 7168 del 2021, proposto dalla signora M C P, rappresentato e difeso dall’avvocato D C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

la Regione Campania, in persona del Presidente in carica, rappresentato e difeso dall’avvocato M I, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
il Ministero dell’interno, il Ministero della difesa e il Comando Regione Carabinieri Forestale Campania, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;



per la riforma

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania, sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda) n. 1058/2021, resa tra le parti.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Campania, del Ministero dell’interno, del Ministero della difesa e del Comando Regione Carabinieri Forestale Campania;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 febbraio 2022 il consigliere A V e udito l’avvocato M I;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO e DIRITO

1. Con ricorso dinanzi al T.a.r. Campania (r.g. n. 278/2021), l’odierna appellante, conduttrice di un fondo rustico, sito in Castelnuovo di Conza, alla località “Marzi”, in catasto al foglio di mappa 3, p.lle n. 298, 307 e 308, agiva per l’annullamento:

- del silenzio serbato dalla Regione Campania – Genio Civile di Salerno - sull’istanza presentata dalla stessa in data 10 novembre 2020, stante la mancata conclusione del procedimento preordinato all’adozione del decreto di autorizzazione di allontanamento di materiale presente sulla p.lla 298, foglio 3 del Comune di Castelnuovo di Conza;

- della nota prot. n. 589109 del 10 dicembre 2020 della Regione Campania – Genio Civile di Salerno - di “ sospensione dell’iter del procedimento ”;

- del decreto dirigenziale della Regione Campania– Genio Civile di Salerno - n. 313 del 6 novembre 2020, nella sola parte in cui è stata esclusa ai fini del richiesto allontanamento la p.lla 292, foglio 3 del Comune di Castelnuovo di Conza;

- del decreto dirigenziale della Regione Campania– Genio Civile di Salerno - n. 314 del 6 novembre 2020 nella sola parte in cui è stata esclusa ai fini del richiesto allontanamento la p.lla 292, foglio 3 del Comune di Castelnuovo di Conza;

- di ogni altro atto preordinato, connesso e conseguenziale, ivi comprese: la nota della Regione Carabinieri Forestali Campania – Stazione di Colliano – prot n. 996 del 6 agosto 2020 e prot. n. 1492 del 2 dicembre 2020 e la nota della Regione Campania – Genio Civile di Salerno – prot. n. 553917 del 23 novembre 2020.

La ricorrente agiva altresì per la condanna della Regione Campania – Genio Civile di Salerno ad offrire puntuale riscontro all’istanza e a concludere il procedimento preordinato all’adozione del decreto di autorizzazione di allontanamento di materiale presente sulla p.lla 298, foglio 3 del Comune di Castelnuovo di Conza.

2. Il T.a.r., con la sentenza n. 1058 del 26 aprile 2021, ha respinto il ricorso e ha compensato le spese del giudizio tra le parti. Secondo il Tribunale, in particolare, nel caso di specie sussiste una legittima causa di sospensione del procedimento autorizzatorio, data dall’esistenza di un procedimento penale incardinato presso la Procura della Repubblica di Salerno, in cui si ipotizza la sussistenza del reato previsto e punito dall’art. 256, comma 2, del d.lgs. n. 152/2006, per abbandono e deposito incontrollato di rifiuti speciali.

3. L’originaria ricorrente ha proposto appello, affidandolo a tre autonome censure, in tal modo riassumibili:

I) “ Nullità; error in procedendo; error in iudicando; violazione artt. 73 e 105 c.p. a.”: l’appellante lamenta la nullità della sentenza per aver deciso su una questione nuova, attinente all’integrabilità nel caso di specie di determinate fattispecie di reato, non sottoposta previamente alle parti ex art. 73, comma 3, c.p.a.;

II) “ Error in iudicando; error in procedendo; violazione artt. 354 c.p. e 375 c.p.p.; erroneità e contraddittorietà della motivazione ”: in via subordinata, l’appellante ha evidenziato la erroneità della sentenza impugnata in ragione dell’evidente inapplicabilità alla fattispecie degli artt. 354 c.p. e 375 c.p.p., nonché per non aver rilevato l’inerzia dell’Amministrazione e l’insussistenza dei presupposti per sospendere il procedimento, dato che l’area non è stata mai sottoposta a sequestro;

III) “ Error in iudicando; error in procedendo; applicazione art. 101 c.p.a. ”: l’appellante ha riproposto i restanti motivi del ricorso originario, così riassumibili:

a) “

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