Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2025-02-19, n. 202501399
Ordinanza cautelare
29 gennaio 2024
Accoglimento
Sentenza
19 febbraio 2025
Ordinanza cautelare
29 gennaio 2024
Accoglimento
Sentenza
19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
Testo completo
Pubblicato il 19/02/2025
N. 01399/2025REG.PROV.COLL.
N. 09910/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9910 del 2023, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Natalina Vitali, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, non costituito in giudizio;
Questura BR, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza in forma semplificata del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di BR (Sezione Prima) n. 437/2023, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Questura di BR;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 gennaio 2025 il Cons. Giovanni Tulumello, e vista l’istanza di passaggio in decisione depositata dall’avv. Natalina Vitali per la parte appellante;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’odierno appellante aveva chiesto alla Questura di BR un permesso di soggiorno provvisorio, quindi ha chiesto la conversione in permesso di soggiorno per lavoro subordinato.
L’amministrazione ha respinto l’istanza perché, come riporta la sentenza gravata, “ durante il periodo di validità del permesso provvisorio egli non avrebbe lavorato in uno dei settori indicati nel comma 3 del d.l. 34/20 ” (il riferimento è verosimilmente dell’art. 103, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77).
Impugnato tale provvedimento, il T.A.R. – con la sentenza impugnata nel presente giudizio - ha respinto il ricorso, osservando che dalla documentazione versata in giudizio sarebbero emerse delle contraddizioni circa il lavoro prestato nel periodo di validità del permesso provvisorio, e soprattutto che “ la prestazione lavorativa era venuta meno al momento della proposizione dell’istanza di conversione) ”: laddove “ la conversione è possibile solo se, al momento di presentazione dell’istanza, lo straniero lavorava in uno dei settori espressamente indicati nel comma 3; anche il