Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2023-09-25, n. 202308497

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2023-09-25, n. 202308497
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202308497
Data del deposito : 25 settembre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 25/09/2023

N. 08497/2023REG.PROV.COLL.

N. 03169/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3169 del 2023, proposto da
La Giostra S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati G L, F M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato S S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso gli Uffici della Avvocatura Comunale in Roma, via del Tempio di Giove n. 21;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) n. 6495/2019, resa tra le parti.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 settembre 2023 il Cons. M S e uditi per le parti gli avvocati Liserre, per sè e in dichiarata delega di Menichelli, e Siracusa;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Premesso che:

a) Si controverte sulla denegata richiesta di concessione di occupazione di suolo pubblico per collocare tavolini e sedie all’esterno di un esercizio di intrattenimenti musicali e di somministrazione di alimenti e bevande;

b) La richiesta veniva respinta dal Comune di Roma per ragioni (l’attività di somministrazione sarebbe ampiamente ancillare rispetto a quella di intrattenimento) che il

TAR

Lazio ha a suo tempo ritenuto condivisibili;

c) Tale sentenza formava oggetto di appello sotto plurimi profili;

d) Con ordinanza n. 388 del 12 aprile 2023, il Presidente di questa sezione dava avviso circa la presenza di possibili ragioni di definizione della controversia per questioni di rito (irricevibilità) e dunque dava avviso alle parti ai sensi dell’art. 72-bis c.p.a. Nella stessa ordinanza si chiedeva alla segreteria del

TAR

Lazio se le comunicazioni sul deposito della sentenza fossero tutte andate a buon fine. Con nota del 12 maggio 2023 la segreteria del

TAR

Lazio (sez. II) dava riscontro alla suddetta ordinanza evidenziando il mancato invio dei suddetti avvisi di deposito;

e) Si costituiva in giudizio l’appellata amministrazione comunale la quale, nel chiedere il rigetto del gravame, si soffermava diffusamente sulle anticipate ragioni di irricevibilità del gravame;

f) Alla camera di consiglio del 21 settembre 2023 le parti rassegnavano le proprie rispettive conclusione ed il ricorso veniva infine trattenuto in decisione.

Considerato che:

1. La sentenza di primo grado è stata pubblicata il 24 maggio 2019 e l’appello notificato soltanto il 5 aprile 2023: di qui la chiara violazione del termine “lungo” di cui all’art. 92, comma 3, c.p.a.;

2. Come correttamente evidenziato dalla difesa dell’avvocatura comunale, la regola generale imposta dal c.p.a. è quella per cui le impugnazioni si propongono con ricorso notificato a pena di inammissibilità entro un termine perentorio. Tale termine, nello specifico per la proposizione dell’appello, si articola in un termine breve di 60 giorni decorrenti dalla notificazione della sentenza e in un termine lungo di 6 mesi dalla pubblicazione della sentenza. Tertium non datur . Dunque è irrilevante, ai fini della decorrenza di uno dei suddetti termini (breve oppure lungo), la comunicazione della segreteria che in effetti, come appurato nel caso di specie a seguito della ridetta ordinanza presidenziale, non risulta essere stata effettuata;

3. Quel che rileva, come anticipato, è che tali termini debbano essere rispettati a pena di inammissibilità del gravame. Entro tali termini, come pacifico nel caso di specie, l’odierno appellante non ha notificato alcuna impugnazione;

4. La tesi della difesa di parte appellante è che la sentenza non solo non sarebbe stata notificata dalla p.a. ma neppure avrebbe potuto conoscerla dal momento che la segreteria del TAR del Lazio avrebbe omesso ogni comunicazione di pubblicazione;

5. Sul punto da ultimo evidenziato giova riportare la decisione della sesta sezione di questo Consiglio di Stato n. 546 del 7 febbraio 2017 secondo cui, in particolare:

“I.

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