Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2023-03-07, n. 202302357
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Testo completo
Pubblicato il 07/03/2023
N. 02357/2023REG.PROV.COLL.
N. 00885/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 885 del 2017, proposto da
Comune di Torino, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Massimo Colarizi, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Giovanni Antonelli n. 49;
contro
Yogaunion s.r.l. Unipersonale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Gianluca Contaldi, Emanuela A. Barison e Roberto Francesco Rotella, con domicilio eletto presso lo studio Gianluca Contaldi in Roma, via Pierluigi Da Palestrina n. 63;
nei confronti
Regione Piemonte, in persona del Presidente pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Massimo Colarizi e Eugenia Salsotto, con domicilio eletto presso lo studio Massimo Colarizi in Roma, via Giovanni Antonelli, n. 49;
per la riforma
della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda) n. 00046/2017, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Yogaunion s.r.l. Unipersonale e della Regione Piemonte;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza straordinaria del giorno 14 dicembre 2022 il Cons. Annamaria Fasano e udito per le parti l’avvocato Emanuela A. Barison, in collegamento da remoto. Ai sensi dell’art. 87, comma 4-bis c.p.a. e dell’art. 13-quater disp. att. c.p.a. (articolo aggiunto dall’art. 17, comma 7, d.l. 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2021, n. 113), preso atto del deposito delle note di passaggio in decisione, è data la presenza degli avvocati Colarizi e Salsotto;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. In data 21 settembre 2016, la Società Yogaunion s.r.l. (in seguito anche Yogaunion) chiedeva il rilascio di un “nullaosta e/o autorizzazione all’apertura dei locali sauna e bagno turco presso il centro ‘Yogaunion’ pur in assenza di nomina di Direttore Tecnico”. Nell’istanza veniva dichiarata la presenza di una cabina adibita a sauna e di una cabina adibita a bagno turco all’interno dei locali utilizzati dal centro Yoga, con la precisazione che le stesse sarebbero state utilizzate ai fini di relax, svago e rilassamento, all’esito della partecipazione ai corsi e anche semplicemente in via autonoma e separata dall’attività di Yoga. Veniva puntualizzato che non sarebbero state offerte al pubblico, sotto nessuna forma, attività di estetica di alcun tipo.
1.1. A seguito di accertamenti, in data 5 ottobre 2015, veniva inviata dalla Direzione del Commercio del Comune di Torino una nota di risposta protocollata al n. 44787, con la quale l’Amministrazione negava il rilascio dell’autorizzazione, motivando nei seguenti termini “ la legge 1/1990 qualifica come esercizio dell’attività di estetica anche quella svolta con l’utilizzo degli apparecchi elettromeccanici, indicati nell’elenco allegato alla stessa Legge, recentemente aggiornato con l’approvazione del 206/2015, e fra queste figurano espressamente alla scheda n. 22 “saune e bagno di vapore”; si precisa inoltre che la figura del Responsabile Tecnico è stata prevista dal Legislatore a tutela della salute dei consumatori che usufruiscono delle prestazioni erogate nell’esercizio dell’attività ”.
1.2. Successivamente, in data 6 ottobre 2016 veniva trasmessa da parte della Yogaunion s.r.l., tramite l’indirizzo P.E.C., la S.C.I.A. per l’esercizio dell’attività di estetista, compresa la nomina del Responsabile Tecnico, con la qualifica di estetista. Nell’ambito dell’attività istruttoria effettuata sulla pratica S.C.I.A., il Comune rilevava carenze nella documentazione allegata alla pratica. Tali carenze venivano riassunte nella suddetta nota protocollata in data 26 ottobre 2016, al n. 44787, inviata all’istante in data 2 novembre 2016.
2. La Società Yogaunion s.r.l. proponeva ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte, avverso la nota prot. n. 44787, del 2016, chiedendone l’annullamento.
Il