Consiglio di Stato, sez. I, parere definitivo 2024-04-29, n. 202400524

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. I, parere definitivo 2024-04-29, n. 202400524
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202400524
Data del deposito : 29 aprile 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00445/2024 AFFARE

Numero 00524/2024 e data 29/04/2024 Spedizione

REPUBBLICA ITALIANA

Consiglio di Stato

Sezione Prima

Adunanza di Sezione del 10 aprile 2024




NUMERO AFFARE

00445/2024

OGGETTO:

ANAC - Autorità nazionale anticorruzione.


D.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150 - " Attuazione della legge 27 settembre 2021 n. 134 recante delega al governo per l'efficienza del processo penale nonchè in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari ” – artt. 335 bis, 445 e 460 c.p.p. – Richiesta di parere.

LA SEZIONE

Vista la relazione, con la quale ANAC – Autorità nazionale anticorruzione ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull'affare consultivo in oggetto;

Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Francesco Mele;


Premesso:

Il Presidente dell’ANAC sottopone alla Sezione alcuni quesiti relativi a problematiche interpretative sorte a seguito delle modifiche introdotte agli articoli 335 bis, 445 e 460 del codice di procedura penale da parte del d.lgs. n. 150 del 10 ottobre 2022, ad oggetto “ Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l’efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari ”.

Riferisce in proposito che, in relazione alle disposizioni recate dal prefato decreto legislativo, sono sorte alcune problematiche interpretative sia con riguardo alla disciplina in materia di contratti pubblici, sia con riguardo alla disciplina in tema di trasparenza e prevenzione della corruzione, per le quali ritiene necessario acquisire il parere del Consiglio di Stato.

In particolare, con articolata relazione, richiede chiarimenti in ordine all’incidenza che le nuove disposizioni degli articoli 335 bis (Limiti all’efficacia dell’iscrizione ai fini civili e amministrativi), 445 (Effetti dell’applicazione della pena su richiesta) e 460 (Requisiti del decreto penale di condanna) possono avere sulla disciplina degli istituti della rotazione straordinaria (art. 16, comma 1, lett. l quater del d.lgs. n. 165 del 2001), della inconferibilità (art. 3 del d.lgs. n. 39 del 2013) e delle misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio delle imprese (art. 32 del decreto legge n. 90 del 2014).

Egli formula in proposito i seguenti quesiti.

1. In materia di prevenzione della corruzione e, in particolare, con riguardo all’art. 16, co. 1, lett. l quater del d.lgs. 165/2001:

1.1. “ se, come ANAC suggerisce, alla luce dell’art. 335-bis c.p.p., vada confermata l’applicabilità dell’istituto della rotazione straordinaria di cui all’art. 16, co.1, lett. l-quater, secondo l’interpretazione fornita dall’Autorità con la delibera n. 215 del 2019, per la quale l’applicazione della misura della rotazione non consegue automaticamente all’iscrizione nel registro degli indagati ”.

2.Con riferimento alla disciplina delle ipotesi di inconferibilità del d.lgs. 39/2013 e, più in particolare, all’art.3 del medesimo decreto:

2.1. “ se la previsione di cui al citato art. 3, co. 7, del d.lgs. 39/2013, possa ritenersi in rapporto di specialità rispetto a quanto attualmente disposto dall’art. 445, comma 1 bis c.p.p., novellato dal d.lgs. 150/2022 e, pertanto, non abrogato in parte qua, da tale ultima e successiva disposizione del codice di procedura penale ”;

2.2. “ di conseguenza, se alla luce del nuovo art. 445, comma 1 bis c.p.p. (richiamato dall’art. 444 c.p.p.), possa ritenersi confermata l’applicabilità della misura della inconferibilità anche in assenza di condanna alle pene accessorie interdittive ”;

2.3. “ in subordine, ove si ritenesse operante il criterio cronologico, se il nuovo art. 445, comma 1 bis c.p.p. debba ritenersi disposizione di natura sostanziale o processuale ”;

2.4. “ di conseguenza, se il nuovo art. 445, comma 1 bis c.p.p. debba trovare applicazione anche con riguardo ai patteggiamenti intervenuti prima dell’entrata in vigore della suddetta norma ”.

3. Con riferimento alla disciplina delle misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio delle imprese di cui all’art. 32 del d.l. 90/2014:

3.1. “ se alla luce degli artt. 445, comma 1 bis e 460 c.p.p. possa ritenersi confermato l’esercizio del potere di proposta e di disposizione delle misure straordinarie previste dall’art. 32 del d.l. 90/2014 in relazione alle sentenze di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 c.p.p. e ai decreti penali di condanna ex art. 460 ”;

3.2. “ se l’art. 445, comma 1 bis, primo periodo, e l’art. 460 c.p.p. possano essere interpretati nel senso di limitare la loro applicazione ai procedimenti giurisdizionali, senza estendere la portata inibitoria dell’efficacia ai procedimenti amministrativi ”.

Considerato:

Con il primo quesito sottoposto alla Sezione ANAC pone la questione attinente alla compatibilità dell’articolo 335 bis c.p.p. con la misura della rotazione cd. straordinaria di cui all’articolo 16, comma 1, lettera l-quater del d.lgs. n. 165 del 2001.

In particolare, prospetta due possibili interpretazioni relative alla incidenza della nuova disposizione su tale istituto.

Secondo la prima, fondata esclusivamente sul dato letterale delle norme in questione, l’attuazione della misura della rotazione straordinaria sarebbe automatica, in quanto consequenziale all’avvio del procedimento penale coincidente con l’iscrizione del dipendente nel registro degli indagati, senza possibilità di alcun margine di valutazione in capo all’Amministrazione ai fini della permanenza del dipendente nell’ufficio.

In base alla seconda opzione interpretativa, che ANAC ritiene preferibile, l’articolo 335 bis del c.p.p. consentirebbe comunque di confermare, in linea con l’orientamento già espresso nella delibera n. 215 del 26 marzo 2019, che l’applicazione dell’istituto della rotazione straordinaria non avvenga in via automatica come diretta conseguenza della mera iscrizione nel suddetto registro o con l’avvio di un procedimento disciplinare per condotte corruttive, ma solo a seguito di un’attenta valutazione, da parte dell’Amministrazione, della condotta del dipendente.

Ritiene il Collegio che la risposta al quesito formulato debba partire dall’analisi delle disposizioni normative di cui all’articolo 335 bis del codice di procedura penale e dell’articolo 16, comma 1, lett. l quater, del d.lgs. n. 165 del 2001.

L’articolo 335 bis dispone, al comma 1, che “ La mera iscrizione nel registro di cui all’articolo 335 non può, da sola, determinare effetti pregiudizievoli di natura civile o amministrativa per la persona alla quale il reato viene attribuito ”.

L’articolo 16 del decreto legislativo n. 165 del 2001, rubricato “ Funzioni di dirigenti di uffici dirigenziali generali ”, prevede, al comma 1, lettera l-quater, che i dirigenti generali “ provvedono al monitoraggio delle attività nell’ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione svolte nell’ufficio a cui sono preposti, disponendo, con provvedimento motivato, la rotazione del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva ”.

Dall’esame di tale ultima disposizione emerge chiaramente che la rotazione non consegue automaticamente all’avvio del procedimento penale o disciplinare, ma è subordinata ad una previa valutazione del fatto e della condotta del dipendente, in quanto la norma prevede che questa vada disposta “ con provvedimento motivato ”.

L’obbligo della motivazione, quale esternazione delle ragioni che giustificano la determinazione amministrativa, evidenzia, infatti, la necessità di una specifica attività di valutazione da parte del dirigente, che non deve limitarsi al mero riscontro dell’avvio del procedimento e, dunque, per quanto qui di interesse, della sola iscrizione del dipendente nel registro degli indagati.

Ove fosse stato sufficiente in via esclusiva tale riscontro, il legislatore non avrebbe avuto ragione di specificare la necessità della motivazione, la quale va riferita evidentemente ad altri ed ulteriori elementi, in concreto giustificativi della rotazione.

In tale contesto, pertanto, l’avvio del procedimento penale o disciplinare e, dunque, l’iscrizione del dipendente nel registro degli indagati non costituiscono il presupposto unico ed esclusivo della rotazione, ma piuttosto solo l’elemento temporale e fattuale in presenza del quale sorge l’obbligo, per il dirigente, di compiere la propria valutazione in ordine alla necessità di disporre la stessa.

Tali considerazioni consentono al Collegio di ritenere condivisibile e conforme a norma l’orientamento espresso da ANAC nella delibera n. 215 del 26 marzo del 2019, laddove si è ritenuta non sufficiente l’iscrizione nel registro degli indagati e necessaria la prefata valutazione, adeguatamente motivata, sulla permanenza o meno in ufficio del dipendente coinvolto in un procedimento penale.

Orbene, l’introduzione nel codice di procedura penale dell’articolo 335 bis non elimina la perdurante validità di tale interpretazione della disposizione dell’articolo 16, ma anzi ne conferma appieno l’operatività.

Esso, infatti, nel prevedere che la “ mera ” iscrizione nel registro degli indagati non può, “ da sola ”, determinare effetti pregiudizievoli di natura civile o amministrativa per la persona alla quale il reato è attribuito, vale a ribadire che il suddetto elemento non può comportare, in via automatica ed esclusiva, la rotazione del dipendente;
occorrendo in proposito una valutazione dell’Amministrazione che si fondi anche su ulteriori elementi, che ne giustifichino l’allontanamento dall’ufficio attualmente occupato.

Alla luce di quanto innanzi esposto, pertanto, la Sezione ritiene che al quesito formulato sub 1 (In materia di prevenzione della corruzione e, in particolare, con riguardo all’art.16, co.

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