Consiglio di Stato, sez. V, ordinanza cautelare 2016-09-22, n. 201604074

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. V, ordinanza cautelare 2016-09-22, n. 201604074
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201604074
Data del deposito : 22 settembre 2016
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 22/09/2016

N. 03315/2016 REG.RIC.

N. 04074/2016 REG.PROV.CAU.

N. 03315/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 3315 del 2016, proposto da:


Comune di Narni, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Alberto Romano C.F. RMNLRT32D15G337L, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, Lungotevere Sanzio, n. 1;


contro

D B, rappresentato e difeso dall'avvocato Massimo Perari C.F. PRRMSM66D18L188U, con domicilio eletto presso Filippo Mattia Russo in Roma, via Antonio Cantore, n. 5;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. UMBRIA – PERUGIA, SEZIONE I, n. 550/2015, resa tra le parti, concernente avviso di riapertura termini integrazione e rettifica bando di concorso pubblico per agente di polizia municipale.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'art. 98 cod. proc. amm.;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di D B;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista la domanda di sospensione dell'efficacia della sentenza del Tribunale amministrativo regionale di accoglimento del ricorso di primo grado, presentata in via incidentale dalla parte appellante;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 settembre 2016 il Cons. Luigi Massimiliano Tarantino e uditi per le parti gli avvocati Mazzella per delega dell’avvocato Romano, e Perari.


Considerato che non appare sussistere in capo all’appellante un pregiudizio grave ed irreparabile che possa maturare nelle more della definizione del merito della presente controversia, anche in considerazione del fatto che la stessa amministrazione appellante ha revocato l’impugnato bando.

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