Consiglio di Stato, sez. P, sentenza 2022-12-06, n. 202200015

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. P, sentenza 2022-12-06, n. 202200015
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202200015
Data del deposito : 6 dicembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 06/12/2022

N. 00015/2022REG.PROV.COLL.

N. 00017/2022 REG.RIC.A.P.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Adunanza Plenaria)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al numero di registro generale 17 di A.P. del 2022, proposto dai signori -OMISSIS-e -OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avvocati E A, G L P e F C, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Roma, via Colonna, 32;



contro

Il Ministero della giustizia, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici è elettivamente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12;



nei confronti

del Governo della Repubblica dell’India, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio;
della -OMISSIS-, in persona del responsabile dell’unità organizzativa legale, affari societari, compliance , penale e anticorruzione indicato in atti, rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Giovanni Albisinni e Luisa Torchia, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultima, in Roma, viale Buozzi, 47;
del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici è elettivamente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12;



per la riforma

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio – sede di Roma (sezione prima) n. -OMISSIS-, pubblicata in data -OMISSIS-;


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

Visto l’appello incidentale della -OMISSIS-;

Vista l’ordinanza di deferimento all’Adunanza plenaria della III Sezione di questo Consiglio di Stato del -OMISSIS-, n. -OMISSIS-;

Viste le memorie e tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 12 ottobre 2022 il consigliere Fabio Franconiero e uditi per le parti gli avvocati E A, F C, e Luisa Torchia e l’avvocato dello Stato Francesco Sclafani;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO

1. L’ordinanza della III Sezione di questo Consiglio di Stato indicata in preambolo ha deferito all’Adunanza plenaria alcune questioni di diritto concernenti il sindacato del giudice amministrativo nei confronti dei «( p ) oteri del Ministro della giustizia », ai sensi dell’art. 723 cod. proc. pen., sulle richieste di assistenza giudiziaria provenienti dall’autorità di uno Stato estero.

I poteri in questione si collocano nella prima fase del procedimento di carattere “bifasico”, prima amministrativo e poi giurisdizionale, che origina dalla richiesta di assistenza giudiziaria internazionale, formulata nella specie dal Governo della Repubblica dell’India, e consiste nel « non dar ( vi ) corso », ovvero di non trasmetterla « per l’esecuzione all’autorità giudiziaria competente » (art. 723, comma 1, cod. proc. pen.), individuata dall’art. 724 cod. proc. pen. nel « procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto del luogo nel quale deve compiersi l’attività richiesta ».

2. Le questioni così sintetizzate traggono origine dai contenziosi, tra loro connessi, promossi dai vertici del gruppo -OMISSIS-, facente capo alla -OMISSIS- (ex -OMISSIS-), e da quest’ultima, in relazione alle richieste del Governo della Repubblica dell’India, per il tramite della propria ambasciata in Italia, nel complessivo numero di sei, tra il luglio e il dicembre 2019, di notificazione delle citazioni a giudizio dei ricorrenti davanti all’autorità giudiziaria penale indiana, per rispondere di plurimi reati commessi in pubbliche forniture al Governo straniero richiedente, comprendenti imputazioni di corruzione in un primo procedimento e di riciclaggio in un secondo.

Per i fatti in questione i medesimi vertici sono stati processati in Italia per il reato di corruzione internazionale previsto dall’art. 322- bis , comma secondo, n. 2), cod. pen., in relazione al quale sono stati assolti in via definitiva, all’esito di un giudizio nel quale il Governo indiano si era costituito parte civile (sentenza della Cassazione penale, -OMISSIS-). Nei confronti della-OMISSIS- è stata invece disposta l’archiviazione dei procedimenti.

3. In ragione delle circostanze da ultimo richiamate, questo Consiglio di Stato ha annullato gli atti con cui nel 2018 il Ministero della giustizia aveva già dato corso a precedenti richieste di assistenza giudiziaria del Governo indiano nei confronti dei medesimi ricorrenti (v. le sentenze -OMISSIS-della IV Sezione, passate in giudicato). In queste pronunce si è stabilito che il Ministero della giustizia era venuto meno all’obbligo su di esso gravante di motivare in ordine alle ragioni per cui aveva ritenuto di non esercitare il proprio potere di “blocco” delle richieste di assistenza giudiziaria, ai sensi dell’art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

4. Nondimeno, nel determinarsi su nuove ulteriori richieste del Governo indiano di citazione a giudizio, come sopra esposto risalenti al 2019, e dunque trasmesse prima delle sentenze di annullamento sopra richiamate, il Ministero della giustizia – con provvedimenti emessi prima della pubblicazione della sopra citata sentenza della Quarta Sezione - vi ha nuovamente dato corso senza esporne le ragioni, donde i nuovi contenziosi promossi dai soggetti interessati.

5. In primo grado i ricorsi sono stati respinti dall’adito Tribunale amministrativo regionale per il Lazio - Sede di Roma, con la sentenza -OMISSIS-.

6. La sentenza ha respinto tutte le censure basate sul mancato rispetto del principio del ne bis in idem internazionale e la necessità della doppia incriminazione, quest’ultima riferita all’imputazione di riciclaggio a carico dei ricorrenti, al tempo stesso concorrenti nel presupposto reato di corruzione.

In dichiarato dissenso rispetto ai sopra citati precedenti della IV sezione di questo Consiglio di Stato, la sentenza del T.A.R. ha escluso che il Ministro della giustizia fosse tenuto ad esternare le ragioni poste a fondamento del provvedimento che ha dato seguito alle richieste di assistenza giudiziaria del Governo indiano per la successiva fase giurisdizionale ex art. 724 cod. proc. pen., ed ha inoltre rilevato che nessuna ragione ostativa di ordine sostanziale era ad esse fondatamente opponibile dai ricorrenti.

7. Nei conseguenti appelli dei vertici di -OMISSIS- e di -OMISSIS-, rispettivamente in via principale e incidentale, si collocano quindi le questioni deferite nella presente sede nomofilattica. A base delle stesse si pongono i rilievi critici che la III Sezione rimettente, cui l’appello è stato assegnato, ha formulato nei confronti dell’orientamento espresso dalla IV Sezione nei sopra richiamati precedenti, considerati in grado di dare luogo ad un contrasto potenziale di giurisprudenza ai sensi dell’art. 99, comma 1, del cod. proc. amm.

8. Preso atto che le determinazioni del Ministero della giustizia impugnate nel presente contenzioso « non recano, ancora una volta, alcuna motivazione che giustifichi l’accoglimento della richiesta di assistenza giudiziaria da parte dell’India », l’ordinanza di rimessione si domanda nello specifico se il mancato esercizio del potere di “blocco” « sia sindacabile dal giudice amministrativo » sotto il profilo del difetto di motivazione, quando sul piano sostanziale la richiesta di assistenza del Governo estero non appaia « manifestamente » in contrasto con il diritto internazionale e interno.

9. L’ordinanza di rimessione chiede inoltre di stabilire se il potere di “blocco” previsto dall’art. 723 cod. proc. pen. sia esercitabile sulla base delle questioni di natura penalistica poste nel presente giudizio dai ricorrenti, relative come sopra accennato al rispetto del principio del ne bis in idem internazionale e alla necessità della doppia incriminazione; o se nell’ambito del procedimento di assistenza giudiziaria il loro esame sia invece devoluto alla seconda fase del procedimento di assistenza giudiziaria internazionale, prevista dall’art. 724 cod. proc. pen. e successiva a quella di carattere amministrativo di competenza del Ministero della giustizia oggetto del presente contenzioso.



DIRITTO

1. La III Sezione di questo Consiglio di Stato ha deferito all’Adunanza plenaria le seguenti questioni di diritto:

a) entro quali limiti, « con specifico riferimento al difetto di una motivazione esplicita », il mancato esercizio del potere di “blocco” da parte del Ministro della giustizia su una richiesta di assistenza giudiziaria formulata da uno Stato estero « sia sindacabile dal giudice amministrativo », quando questa « non sembri violare, manifestamente, né le convenzioni internazionali né l’art. 723 c.p.p. »;

b) « se la violazione del principio del c.d. ne bis in idem internazionale e del principio della doppia incriminazione », invocati nel presente giudizio dai ricorrenti che hanno impugnato la richiesta di assistenza, possa essere valutata dal Ministero della giustizia, in base all’art. 723, comma 5, cod. proc. pen. e alle convenzioni internazionali in materia, richiamate dal comma 2 del medesimo articolo, o se invece le stesse questioni « rientrino più propriamente, se non esclusivamente,

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