Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2017-04-20, n. 201701852

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2017-04-20, n. 201701852
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201701852
Data del deposito : 20 aprile 2017
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 20/04/2017

N. 01852/2017REG.PROV.COLL.

N. 00944/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 944 del 2016, proposto da:
D N B, B I, V S, C G, V G, S G R, B D B, S G, D R, C G, B R, P M, M A, P A, P R, D'Orlandi Gianluigi, M L, N P, C M, L B, S M, V R G, V R O, L F, C G, G G S, B M, D A M, C D, D M U, R A, F P, B O, L V, B M, D S, B A, S D, Z B, L P, Pt Renzo, Saro Giuseppe Ferruccio, Renzulli Aldo, Antonione Roberto, nonché da Marangone Vanna, Marcuz Rina, Gugliotta Maria, Muneretto Elena, nella qualità di eredi dei defunti coniugi, tutti rappresentati e difesi dagli avvocati Maurizio Paniz, Luciano Sampietro, Italico Perlini, , con domicilio eletto presso l’avvocato Italico Perlini in Roma, via Flaminia 19, nonché
Negrini Lori nella qualità di erede di Gambassini Gianfranco, rappresentato e difeso dall'avvocato Maurizio Paniz, con domicilio eletto presso l’avvocato Giampiero Proia in Roma, via Pompeo Magno, 23 A;

contro

Regione Friuli - Venezia Giulia, in persona del Presidente pro-tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Beatrice Croppo, Daniela Iuri, Vinicio Martini, domiciliatari in Roma, presso l’Ufficio Distaccato della Regione in Roma, piazza Colonna, 355;
Consiglio Regionale del Friuli - Venezia Giulia, non costituito in giudizio;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. Friuli - Venezia Giulia n. 485/2015, resa tra le parti, concernente appello avverso sentenza con cui il giudice amministrativo ha declinato la giurisdizione - riduzione temporanea dell'assegno vitalizio dei consiglieri e degli assessori regionali del Friuli Venezia Giulia;


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Friuli Venezia Giulia;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 aprile 2017 il Cons. R P e uditi per le parti gli avvocati Furlini (in dichiarata delega di Paniz) e Iuri;


VISTA la sentenza 10 novembre 2015, n. 485 con la quale il Tribunale amministrativo del Friuli - Venezia Giulia ha riunito e dichiarato inammissibili per difetto di giurisdizione amministrativa i ricorsi iscritti al numero di registro generale n. 136 e al n. 230 del 2015 proposti da ex consiglieri regionali della Regione autonoma Friuli - Venezia Giulia ovvero da ex consiglieri regionali e al contempo ex parlamentari della Repubblica o ancora superstiti di ex consiglieri regionali e come tali beneficiari, in via diretta o indiretta dell’assegno vitalizio mensile previsto dalle Regione autonoma Friuli - Venezia Giulia 13 settembre 1995, n. 38 e 12 agosto 2003, n. 13, con cui gli interessati indicati in epigrafe impugnavano gli atti con i quali l’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale del Friuli - Venezia Giulia aveva proceduto alla riduzione per il periodo 1 marzo 2015 - 30 giugno 2018 dell’ammontare del suddetto assegno vitalizio nella misura ivi indicata e comunque con il limite minimo inderogabile di €. 1.500,00 lordi mensili;

RILEVATO che la pronuncia impugnata ha individuato nell’assegno vitalizio mensile un compenso determinato dal venire a mancare di altra fonte di reddito alternativa causata dalla partecipazione attiva alla vita politica e non tanto una funzione retributiva in assenza della possibilità di qualificare la carica pubblica come attività lavorativa e nemmeno una funzione previdenziale, perché non connessa ad un precedente rapporto di lavoro propriamente detto, ed ha per questo ritenuto che la controversia dovesse rientrare nella giurisdizione residuale in quanto generale del giudice ordinario;

VISTO l’appello in Consiglio di Stato proposto il 29 gennaio 2016 con il quale i ricorrenti originari hanno sostenuto l’erroneità della sentenza impugnata diffondendosi con ampie argomentazioni sotto vari profili per l’affermazione della giurisdizione del giudice amministrativo oltre a ribadire le proprie conclusioni già tratte nel merito del giudizio di primo grado;

VISTA la costituzione in giudizio della Regione autonoma Friuli - Venezia Giulia, la quale ha chiesto la conferma della sentenza impugnata ed ha difeso nel merito gli atti regionali;

VISTA la sentenza Cass., SS.UU., 20 luglio 2016 n. 14920 che ha affermato : “ la cognizione della controversia rientr[a] nella competenza giurisdizionale dell'autorità giudiziaria ordinaria: considerate, per un verso, la natura non pensionistica dell'assegno vitalizio erogato ai consiglieri regionali cessati dalla carica e la diversità di finalità e di regime che distingue l'assegno vitalizio dalle pensioni, in relazione alle quali soltanto opera la giurisdizione della Corte dei conti;
e tenuto conto, per l'altro verso, della circostanza che la mancanza di una specifica attribuzione legislativa alla giurisdizione alla Corte dei conti determina l'attrazione della fattispecie nella giurisdizione del giudice dotato della giurisdizione generale, ossia del giudice ordinario, secondo il principio dell'unicità della giurisdizione, rispetto al quale le diverse previsioni costituzionali dei giudici speciali operano in via meramente derogatoria
”;

CONSIDERATO che se detta giurisprudenza, pur se non ha tenuto conto dell’ipotesi che il tipo di vitalizio in controversia fosse in connessione con un rapporto di pubblico impiego, ha comunque posto un principio in materia di giurisdizione sulle controversie relative ai vitalizi spettanti agli ex consiglieri regionali o eventualmente ai loro eredi;

RITENUTO perciò che l’appello va respinto, perché esattamente il primo giudice ha declinato la giurisdizione in favore del giudice ordinario, mentre le spese di giudizio possono essere compensate per la novità della questione;

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