Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2022-12-13, n. 202210904
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Testo completo
Pubblicato il 13/12/2022
N. 10904/2022REG.PROV.COLL.
N. 03013/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3013 del 2019, proposto da
ELEONORA CATERINA ALBA, rappresentata e difesa dagli avvocati V L, V A P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio dell’avvocato F P in Roma, via Guglielmo Calderini, n. 68;
contro
COMUNE DI MONOPOLI, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato L D, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
CONDOMINIO VIA PESCE N. 20/A MONOPOLI, rappresentata e difesa dall’avvocato Giacomo Sgobba, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio dell’avvocato Gian Marco Grez in Roma, corso Vittorio Emanuele II, n. 18;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza), n. 1375 del 2018;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Monopoli e del Condominio di via Pesce n. 20/A in Monopoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 3 novembre 2022 il Cons. D S e uditi per le parti gli avvocati V L, V A P, L D e Giacomo Sgobba;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.‒ I fatti principali, utili ai fini del decidere, possono così riassumersi:
- la signora Eleonora Caterina A è proprietaria di una abitazione al piano terra di un condominio sito in Monopoli, via Amleto Pesce n. 20/A;
- in date 30 aprile e 22 maggio 2014, il predetto immobile veniva fatto oggetto di sopralluogo da parte della Polizia Municipale di Monopoli, per l’accertamento di eventuali opere abusive;
- in data 1 luglio 2014, veniva notificata alla signora A l’ordinanza per il ripristino dello stato dei luoghi n. 329 del 27 giugno 2014 (prot. n. 32639), a firma del Dirigente dell’Ufficio tecnico del Comune di Monopoli, in cui segnatamente si individuavano i seguenti interventi: «a) ampliamento di appartamento al p.t. mediante costruzione vano su area condominiale [...] in attacco garage preesistente di mq 38 e mc 110 [...] utilizzato come ingresso soggiorno; b) cambio d’uso di garage (mq. 30) in abitazione [...] e costruzione all’interno di caminetto con canna fumaria; c) cambio d’uso in abitazione di esistente vano tecnico di mq 16»;
- in data 26 settembre 2014, l’istante, unitamente al padre signor Domenico A, titolare dell’impresa costruttrice delle predette opere edilizie, avanzavano presso l’Amministrazione comunale istanza di accertamento di conformità, ai sensi dell’art. 36 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380;
- con ricorso notificato il successivo 10 ottobre 2014 al Comune di Monopoli e al controinteressato Condominio, gli interessati impugnavano dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia l’ordinanza n. 329 del 27 giugno 2014 sopra citata, chiedendone l’annullamento;
- il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, con sentenza n. 1513 del 2014, dichiarava inammissibile il ricorso per originaria carenza di interesse, sul fondamento che: «la presentazione della domanda di accertamento di conformità ai sensi dell’art. 13 della L. n. 47/85 (confluito nel predetto art. 36) impedisce l’esecuzione dell’ingiunzione di demolizione ed impone al Comune il previo esame della domanda di sanatoria [...] spostandosi l’interesse dei ricorrenti sulla nuova determinazione che il Comune intimato dovrà adottare»;
- in data 19 giugno 2015, la signora A depositava accertamento di conformità integrativo relativo all’ampliamento del garage, quale condizione ritenuta dall’Ufficio comunale necessaria e preliminare al rilascio della sanatoria;
- sennonché, con ordinanza prot. n. 46137 del 23 settembre 2015, notificata alla ricorrente il 9 ottobre 2015, il Comune di Monopoli dichiarava ammissibile l’accertamento di conformità per il solo intervento di cambio di destinazione d’uso da garage ad abitazione e fusione con unità abitativa esistente a piano terra, al contempo ordinando la demolizione dell’ampliamento realizzato all’interno del garage e quello al di sotto del portico nonché disponendo la rimozione della canna fumaria;
- in data 21 ottobre 2015, la proprietaria comunicava l’inizio dei lavori di demolizione e ripristino dell’ampliamento al di sotto del porticato, e presentava altresì istanza di revoca in autotutela dell’ordinanza di demolizione di tutte le opere ovvero, in subordine, di modifica della medesima ordinanza: a) sul punto relativo all’ampliamento dell’ex garage, argomentando l’operatività del c.d. “Piano casa”; b) in ordine all’individuazione delle opere da demolire (sostenendo l’attribuzione a sé dell’onere di demolizione delle sole vetrate, con esclusione di tutte le opere in muratura, perché di proprietà condominiale ed eseguite dal Condominio); c) con riferimento al termine ivi previsto per procedere alla demolizione, richiedendone una proroga;
- successivamente, con nota del 5 novembre 2015, la signora A comunicava all’Amministrazione comunale di aver adempiuto all’ordinanza prot. n. 46137 del 23 settembre 2015, mediante rimozione delle vetrate del porticato, asportazione del parquet e ripristino degli intonaci;
- seguiva l’ordinanza prot. n. 56788 del 19 novembre 2015, notificata alla ricorrente in data 26 novembre 2015, con cui il Comune di Monopoli dichiarava che: «[…] con la presente si integra la precedente nota di questa A.O. n. 46137 del 23/9/2015, ribadendo che l’obbligo di demolizione delle parti abusive è anche a carico del condominio, in quanto proprietario dell’area su cui sono state realizzate, e si ribadisce in toto il disposto dell’ordinanza di demolizione Reg. n. 349 prot. 326[39] del 27/6/2014. […] Si riscontra, infine, la Comunicazione Inizio Lavori (ex art. 6 d.p.r. 380/01) inviata dalla sig.ra A Eleonora Caterina prot. n. 53352 del 30/10/2015 per la realizzazione delle opere abusive, precisando che alla stessa è impropriamente allegata una istanza di revoca (mai acquisita formalmente agli atti di questo Ente) che, quindi, è improduttiva di qualsiasi effetto. Ad ogni modo, si evidenzia che ‒ comunque ‒ i contenuti della stessa istanza non sono ammissibili per le motivazioni già espresse nelle precedenti note di questo Ufficio che fanno riferimento e rimandano all’ordinanza di demolizione n. 349»;
- ritenendo illegittime le ordinanze emanate dal Comune di Monopoli il 23 settembre 2015 (prot. n. 46137) ed il 19 novembre 2015 (prot. n. 56788), la signora A proponeva ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, ponendo a fondamento dell’impugnativa le seguenti censure:
i) violazione ed erronea applicazione dell’art. 27 del d.P.R. 380 del 2001 e dell’art. 1102 cod. civ. nonché eccesso di potere per travisamento dei fatti e sviamento dall’interesse pubblico;
ii) violazione e falsa applicazione dell’art. 36 del d.P.R. 380 del 2001, per carente o insufficiente motivazione dei provvedimenti impugnati nonché violazione dei limiti legali per la demolizione, di cui al combinato disposto degli artt. 31 e 33 del d.P.R. 380 del 2001 e 92 del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104;
iii) illegittimità dell’ordinanza del Comune di Monopoli del 19 novembre 2015 derivata dall’illegittimità della precedente ordinanza comunale del 23 settembre 2015;
- nel medesimo giudizio, proponeva ricorso incidentale il Condominio controinteressato, censurando entrambe le ordinanze comunali gravate per difetto di legittimazione passiva (dello stesso Condominio) rispetto all’ordine di demolizione impartito dal Comune, e formulando altresì domanda risarcitoria nei confronti della ricorrente principale, in considerazione dell’avvenuta realizzazione di opere abusive su area condominiale.
2.– Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, con sentenza n. 1375 del 2018:
i) ha respinto il primo motivo di gravame (relativo all’asserita illegittima inerzia dell’Ufficio comunale, che non avrebbe proceduto ai doverosi accertamenti previsti ex lege, tra cui sopralluogo e verifica tecnica, e all’asserita irrilevanza del consenso del Condominio per l’installazione della canna fumaria), rilevando che: « con il verbale dell’11.6.2014 la Polizia Municipale di Monopoli ha proceduto all’accertamento delle opere abusive (ampliamento dell’ex garage e realizzazione della canna fumaria), successivamente contestate nel provvedimento di demolizione del 23.9.2015 impugnato in questa sede »; con specifico riguardo alla canna fumaria, « tale realizzazione abusiva fu riscontrata e descritta nel capoverso b) del citato verbale di accertamento redatto dagli agenti accertatori in data 11.6.2014 (“… cambio d’uso in abitazione del preesistente garage di mq. 30 circa, comunicante internamente con l’opera di cui al precedente punto sub a); all’interno dello stesso è stato realizzato abusivamente un caminetto, con canna fumaria in acciaio, a sezione circolare che sbocca sulla parete esterna a circa m. 4 dal piano di calpestio e percorre l’intera facciata condominiale Ovest della palazzina, sino al parapetto del terrazzo”). La canna fumaria viene, inoltre, indicata nell’ordinanza di demolizione n. 349 del 27.6.2014, nonché nell’istanza del 2.10.2014 tra le difformità di cui viene chiesta la sanatoria »; aggiungendo che « la collocazione di una canna fumaria sul muro perimetrale di un edificio o di una corte interna (nella fattispecie in esame sul prospetto dell’intero edificio) deve essere