Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza breve 2010-07-08, n. 201004446

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza breve 2010-07-08, n. 201004446
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201004446
Data del deposito : 8 luglio 2010
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 03573/2010 REG.RIC.

N. 04446/2010 REG.DEC.

N. 03573/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

DECISIONE

ex art. 21 e 26 della legge 1034/71 e successive modifiche e integrazioni,
sul ricorso in appello numero di registro generale 3573 del 2010, proposto da:
Ministero dell'interno, Dipartimento di pubblica sicurezza, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato per legge presso i suoi uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

contro

V A B, rappresentato e difeso dagli avv.ti C B, Michela Reggio D'Aci, con domicilio eletto presso l’avv. Michela Reggio D'Aci in Roma, viale del Vignola n. 11;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo del Veneto, Sezione I, n. 00038/2010, resa tra le parti, concernente VICE PREFETTO AGGIUNTO: INQUADRAMENTO.


Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di V A B;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2010 il consigliere di Stato M A e uditi per le parti gli avvocati dello Stato Urbani Neri , Bianchi e Reggio D'Aci;

Avvisate le stesse parti ai sensi dell'art. 21 decimo comma della legge n. 1034/71, introdotto dalla legge n. 205/2000;


Ritenuto che la controversia riguarda l’inquadramento dei vice prefetti dei ruoli ad esaurimento nei ruoli della carriera prefettizia riordinati dall’art. 34 del D. Lgs. 19 maggio 2000, n. 139;

Ritenuto come sia pacifico in causa che ai sensi del richiamato art. 34 i prefetti di prima classe ed i prefetti sono inquadrati nella qualifica di prefetto ed i viceprefetti ed i viceprefetti ispettori sono inquadrati nella qualifica di viceprefetto sulla base dell’attinenza di tali qualifiche alla carriera dirigenziale mentre i viceprefetti ispettori aggiunti, i direttori di sezione, i consiglieri di prefettura nonché i vice consiglieri di prefettura sono inquadrati nella qualifica di viceprefetto aggiunto sulla base dell’attinenza delle suddette qualifiche alla carriera direttiva, mentre le qualifiche del ruolo ad esaurimento non sono espressamente prese in considerazione;

Ritenuto che all’odierno appellato con il provvedimento oggetto del giudizio è stata attribuita la qualifica di vice prefetto aggiunto;

Visto il ricorso di primo grado, con il quale egli sostiene di avere diritto alla qualifica di vice prefetto affermando l’attinenza della qualifica rivestita alla carriera dirigenziale;

Vista la sentenza di primo grado, con le quali il ricorso è stato accolto, annullando, per l’effetto, il provvedimento impugnato;

Visto l’appello, con il quale l’Amministrazione contesta gli argomenti che ne costituiscono il presupposto;

Ritenuto ammissibile l’appello proposto dal Ministero in persona del Ministro, in tal modo unificando le competenze interne implicate e rendendo irrilevante l’indicazione della ripartizione competente;

Ritenute infondate le argomentazioni attinenti alla violazione dell’art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, in quanto nella specie si discute dell’applicazione vincolata di una disposizione di legge;

Ritenute le pretese dell’appellato infondate nel merito in quanto:

è pacifico che il personale del ruolo ad esaurimento delle prefetture è stato collocato in posizione ibrida, in quanto lo stato giuridico del suddetto personale presentava elementi propri della carriera direttiva ed elementi propri della carriera dirigenziale;

gli elementi che sostengono l’equiparazione della ruolo ad esaurimento alla carriera dirigenziale non appaiono decisivi in quanto i funzionari inquadrati nel ruolo ad esaurimento possono essere preposti a funzioni dirigenziali prive di titolare, ma non assumere direttamente la relativa titolarità;
è vero che il trattamento economico è commisurato a quello delle qualifiche dirigenziali, ma con una significativa diminuzione;

Ritenuto, pertanto, che la parte appellata non ha affatto dimostrato l’equiparazione della qualifica rivestita a quelle della carriera dirigenziale;

Ritenuto che non possano trarsi ulteriori argomenti, a sostegno della pretesa dell’appellato, dalla sentenza della Corte Costituzionale 4 luglio 1997, n. 228.

Il relativo giudizio era stato infatti proposto dai funzionari della nona qualifica del Ministero delle Finanze i quali sostenevano il contrasto con la Costituzione dell’art. dell'art. art. 20, comma 4, della legge 29 dicembre 1990, n. 408, nella parte in cui limitava in via transitoria l'accesso alla nomina a primo dirigente nei ruoli centrali e periferici del Ministero delle finanze, con la procedura dello scrutinio per merito comparativo (di cui all'art. 1, primo comma, della legge 10 luglio 1984, n. 301, recante "norme di accesso alla dirigenza statale"), ai funzionari delle qualifiche ad esaurimento che, alla data di entrata in vigore della legge, avessero svolto nell'ultimo quadriennio, per almeno due anni e dietro formale incarico, funzioni di reggente di ufficio di livello dirigenziale.

In quella sede la Corte aveva affermato la ragionevolezza della differenziazione fra il trattamento dei funzionari del ruolo ad esaurimento e quello dei funzionari della nona qualifica, ma senza affermare che la posizione professionale dei primi debba necessariamente essere ascritta alla carriera dirigenziale;
in realtà la Corte si è limitata a rilevare gli elementi di ambiguità presenti nel loro stato giuridico, peraltro affermando solo la loro legittimazione a partecipare ad uno scrutinio per merito comparativo;
è quindi evidente la diversità dalla fattispecie di cui ora si tratta, nella quale viene disciplinata una procedura di inquadramento diretto nelle qualifiche, oggetto di riordino;

Ritenuto, in conclusione, che l’appello debba essere accolto e, in riforma della sentenza gravata, respinto il ricorso di primo grado;
le spese devono essere integralmente compensate in ragione della novità della questione

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