Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2011-10-31, n. 201105820

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2011-10-31, n. 201105820
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201105820
Data del deposito : 31 ottobre 2011
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 10250/2010 REG.RIC.

N. 05820/2011REG.PROV.COLL.

N. 10250/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 10250 del 2010, proposto dal signor R D G, rappresentato e difeso dall'avv. F P, con domicilio eletto presso lo stesso in Roma, via Sistina, 121;

contro

Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria per legge presso la sede di Roma, via dei Portoghesi, 12;
Ministero dell'Interno-Dipartimento dei Vigili del Fuoco-Soccorso Pubblico - Difesa Civile;

per la riforma

della sentenza breve del T.A.R. LAZIO – ROMA, SEZIONE I BIS, n. 08004/2010, resa tra le parti, concernente ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA SELETTIVA PER LA STABILIZZAZIONE DEL PERSONALE VOLONTARIO DEI VIGILI DEL FUOCO;


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 ottobre 2011 il Cons. Gabriella De Michele e uditi per le parti l’avvocato Perla e l’avvocato dello Stato Pio Marrone;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:


FATTO e DIRITTO

Attraverso l’atto di appello in esame, notificato il 22.11.2010, si impugna la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Roma, sez. I bis, n. 8004/10 del 22.4.2010 (che non risulta notificata), con la quale è stato dichiarato inammissibile – per omessa notifica ad almeno un soggetto controinteressato – il ricorso proposto dal signor R D G (attuale appellante) avverso la propria esclusione dalla partecipazione alla procedura selettiva per titoli ed accertamento dell’idoneità motoria, indetta con D.M. n. 3747 del 27.8.2007 per la copertura di posti nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, con riserva di tali posti per il personale volontario, già operante nel medesimo Corpo.

In sede di appello si sottolinea come il citato sig. Di Gennaro, utilmente collocato in graduatoria in base alla valutazione dei titoli e dei requisiti posseduti, sia stato poi giudicato non idoneo in sede di accertamento dell’idoneità psico-fisica ed attitudinale, per riscontrata “anormalità del senso luminoso e cromatico: deuterano malia della visione tricromatica, accertata all’esame anamaloscopio di Nagel”, con conseguente esclusione dalla procedura selettiva con decreto ministeriale n. 0000290 del 3.12.2009. Detto giudizio, tuttavia, sarebbe smentito “in toto” da altra “qualificata ed autorevole documentazione”, con conseguente necessità di una “specifica verifica, diretta ad accertare se, nel caso di specie, sussista o meno l’anomalia, prevista quale causa di inidoneità”.

Premesso quanto sopra, il Collegio ritiene che debba essere richiamato il principio di cui all’art. 329, comma 2 cod. proc. civ., applicabile anche al processo amministrativo, secondo cui risultano estranei al “thema decidendum” i capi della decisione non resi oggetto di specifica contestazione (“tantum devolutum quantum appellatum”: cfr. in tal senso, fra le tante, Cons. St., sez. IV, 13.10.2003, n. 6195 e Cons. St. sez. V, 18.2.2003, n. 856).

Nella situazione in esame è la stessa statuizione di inammissibilità del ricorso, assunta in rito in primo grado di giudizio, a non risultare investita da alcuna contestazione, con conseguente preclusione per il Collegio di ulteriori statuizioni, non potendo essere rivalutate d’ufficio questioni espressamente esaminate dal Giudice di primo grado e non rese oggetto di impugnativa.

L’atto di appello in esame, pertanto, non può che essere respinto, non potendo trovare spazio la richiesta verifica di corretto esercizio della discrezionalità tecnica, riferita all’idoneità fisio-psichica dell’appellante, in presenza di una dichiarata – ed ormai inoppugnabile – ragione di inammissibilità dell’originario ricorso.

Le spese giudiziali – da porre a carico della parte soccombente in giudizio – vengono liquidate nella misura di €. 300,00 (euro trecento/00).

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