Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2023-07-06, n. 202306615

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2023-07-06, n. 202306615
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202306615
Data del deposito : 6 luglio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 06/07/2023

N. 06615/2023REG.PROV.COLL.

N. 02614/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2614 del 2020, proposto da
I M, rappresentato e difeso dagli avvocati A A e S T, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio di Salvatore Mileto in Roma, via Pietro Da Cortona, n. 8;



contro

Comune di Alezio, non costituito in giudizio;



nei confronti

I R, I F, I M R, I F, rappresentati e difesi dall'avvocato F C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



per la riforma

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Puglia sezione staccata di Lecce (Sezione Prima) n. 2072/2019.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Renato Imbriani, di Felice Imbriani e di Maria Rria Imbriani e di Fiorella Imbriani;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 giugno 2023 il Cons. Giovanni Gallone e uditi per le parti gli avvocati Giovanna Sebastio, per delega dell'avvocato F C;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO

1. Con istanza del 2 maggio 2016, acquisita al protocollo comunale n.4711, la sig.ra I M ha chiesto al Comune di Alezio il permesso edilizio per l’ampliamento di un’edicola funeraria costituita da un unico loculo ove era sepolto un suo antenato, Imbriani Vito Michele E.

1.1 A seguito della dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, datata 19 aprile 2016 - con la quale l’esponente ha dichiarato “di essere l’unica avente titolo dell’edicola funeraria posta nella parte vecchia del cimitero e costituita da un solo loculo”, intestata al predetto antenato I E - il responsabile del settore tecnico urbanistico del Comune di Alezio, in data 21 luglio 2016, ha rilasciato all’istante il permesso di costruire n.24/2016 (pratica edilizia n.19/2016 ) “salvi i diritti di terzi”.

1.2 I fratelli Maria Rria, Renato, Felice e Fiorella Imbriani, in qualità di nipoti diretti del nonno I E, originario concessionario dell’edicola funeraria in questione e diretti eredi legittimi dello stesso, con istanza del 24 aprile 2017 hanno chiesto copia della documentazione relativa alla pratica edilizia n.19/2016 intestata alla sig.ra I M.

Quindi, con note del 25 settembre 2017 e del 13 novembre 2017 la sig.ra I M R, ha richiesto al Sindaco e al Responsabile del settore tecnico, di procedere alla revoca del permesso di costruire rilasciato alla sig.ra I M, con intimazione alla stessa di demolire il nuovo manufatto e di rispristinare l’originaria tomba.

1.3 L’Amministrazione comunale, con ordinanza n. 19 del 18 luglio 2018 prot. 9316, ha disposto la sospensione cautelativa dei lavori edilizi in precedenza autorizzati, notificando tale provvedimento alla interessata I M il successivo 20 luglio.

1.4 Con l’ulteriore ordinanza n. 60/2018 del 15 novembre 2018, notificata il successivo 3 dicembre, ha disposto la revoca del permesso di costruire n.24/2016 ed ha ordinato la demolizione dell’opera realizzata.

2. Con ricorso notificato il 30 gennaio 2019 la sig. I M ha impugnato dinanzi al T.A.R. per la Puglia – sede di Lecce, domandandone l’annullamento, l'ordinanza n. 60/2018 del 15 novembre 2018 notificata il 3 dicembre 2018, emessa dal Responsabile del Settore Tecnico Urbanistico dell'A.C. di Alezio con la quale si “dispone che sia revocato il permesso di costruire n. 24 del 21.7.16; ordina la demolizione dell'opera realizzata e il ripristino dello stato dei luoghi ante intervento”, nonché ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e consequenziale.

2.1 A sostegno del ricorso di primo grado ha dedotto le censure così rubricate:

1) Violazione art.21 nonies L. 07/08/1990 n°241. Violazione art. 39 del Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria. Eccesso di potere per illogicità, irragionevolezza e contraddittorietà dell’azione amministrativa ;

2) Violazione artt. 7 e 8 L. 07/08/1990 n°241. Eccesso di potere per falsità dei presupposti, difetto di istruttoria e motivazione .

3. Ad esito del relativo giudizio il T.A.R. per la Puglia – sede di Lecce, con la sentenza indicata in epigrafe, ha respinto il suddetto ricorso disponendo la compensazione delle spese di lite.

4. Con ricorso notificato il 3 marzo 2020 e depositato il 18 marzo 2020 I M ha proposto appello avverso la sentenza chiedendone la riforma., previa sospensione dell’efficacia ex art. 98 c.p.a..

5. In data 20 aprile 2020 si sono costituiti in giudizio I M R, I F, I R e I F, chiedendo la reiezione dell’appello previo rigetto dell’istanza cautelare di sospensione.

6. Ad esito dell’udienza in camera di consiglio dell’11 giugno 2020 questa Sezione, con ordinanza cautelare del 12 giugno 2020, ha respinto l’istanza cautelare proposta da parte appellante osservando che “allo stato degli atti ed all’esito di una valutazione preliminare della documentazione prodotta nei due gradi di giudizio, non emergono ictu oculi elementi utili a sostenere la domanda cautelare siccome proposta, tenuto conto della non immediata ed evidente incisività delle censure dedotte in grado di appello e del tenore della dichiarazione a suo tempo resa, ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, dalla odierna parte appellante” e condannando parte appellante al pagamento in favore degli appellati delle spese di lite della fase cautelare, liquidate nella misura complessiva di € 2.000,00 (duemila/00).

7. Non si è costituito in giudizio il Comune di Alezio.

8. All’udienza pubblica del 27 giugno 2023 la causa è stata introitata per la decisione.



DIRITTO

1. L’appello è infondato e va respinto.

2. Con l’unico motivo di appello si denuncia sotto plurimi profili l’erroneità della sentenza impugnata.

Sotto un primo profilo, si lamenta la sua erroneità in quanto il giudice di prime cure avrebbe posto a sua base due falsi presupposti in punto di fatto e di diritto.

In particolare, il falso presupposto fattuale sul quale si fonderebbe il provvedimento impugnato sarebbe quello relativo alla circostanza che l'originario concessionario del lotto cimiteriale in questione fosse il defunto I E.

Nel dettaglio, parte appellante deduce che agli atti del Comune di Alezio non risulterebbe il rilascio di alcuna concessione cimiteriale relativa al lotto stesso e che questa sarebbe una circostanza incontestata tra le parti. Più segnatamente, non si avrebbe certezza alcuna di chi fosse l'originario concessionario del lotto, o se una concessione sia mai stata rilasciata, nel mentre l'unica certezza sarebbe rappresentata dalla circostanza che l'appellante, e prima di lei i suoi genitori, avrebbero da sempre provveduto alla manutenzione ordinaria dell'unico loculo esistente sul lotto cimiteriale nel quale riposavano le spoglie di I E.

Nell’affermare che “Se l'esponente avesse proceduto ad informare, come avrebbe dovuto, l'Ufficio competente dell'esistenza di altri eredi, non avrebbe ottenuto il provvedimento ampliativo della propria sfera giuridica” il T.A.R. non avrebbe considerato che non vi sarebbe alcuna certezza in merito alla titolarità formale della concessione cimiteriale in oggetto.

Di riflesso, nel dichiarare “di essere l'unica avente titolo dell'edicola funeraria posta nella parte vecchia del Cimitero di Alezio e costituita da un solo loculo dove sono conservati i resti mortali del suo antenato I E (n. nel 1847 e m. nel 1923). Di non essere in possesso di documenti inerenti l'assegnazione del lotto cimiteriale in argomento per non aver trovato nessun riscontro negli

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