Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2025-02-18, n. 202501310

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Rigetto
Sentenza
18 febbraio 2025
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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2025-02-18, n. 202501310
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202501310
Data del deposito : 18 febbraio 2025
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 18/02/2025

N. 01310/2025REG.PROV.COLL.

N. 01510/2024 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1510 del 2024, proposto da provincia di Perugia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Mario Rampini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Giovanni Corbyons in Roma, via Cicerone 44;



contro

OR AR, rappresentato e difeso dall'avvocato Siro Centofanti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Perugia, via Cesare Fani n. 14;
OL De IS o TT, rappresentata e difesa dall'avvocato Francesco Cerotto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



nei confronti

OL CI, DR AN, non costituiti in giudizio;



per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l'Umbria (Sezione Prima) n. 720/2023, resa tra le parti

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di OR AR e di OL De IS o TT;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 luglio 2024 il Cons. Diana Caminiti e uditi per le parti gli avvocati Corbyons su delega di Rampini;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

1.La provincia di Perugia ha interposto appello avverso sentenza del Tar per l’Umbria sez. I, 13 dicembre 2023, n. 720 che ha accolto parzialmente i ricorsi r.g. n. 321 del 2023 e r.g. n. 431 del 2023 proposti rispettivamente dal dott. OR AR e dalla dott.ssa OL De IS o TT, avverso la determinazione del dirigente responsabile del servizio gestione del personale e funzioni generali della provincia di Perugia, n. 499 del 3.03.2023, prot. n. 2023/227, di approvazione della graduatoria della selezione interna di tipo comparativo per la progressione verticale per la copertura di un posto di istruttore amministrativo direttivo, (categoria D), indetta con determinazione dirigenziale n. 2282 del 6.10.2022 e con bando del 7.10.2022, e di inquadramento della dott.ssa OL CI, quale vincitrice, nel posto di istruttore amministrativo direttivo.

2. La sentenza di prime cure , nell’accogliere alcune delle censure mosse dai ricorrenti, posizionati rispettivamente al terzo e quarto posto della graduatoria, che per un verso rivendicavano un punteggio maggiore per la valutazione dei titoli da loro indicati nella domanda e, per altro verso, lamentavano l’illegittima attribuzione dei punteggi ai controinteressati, collocati ai primi due posti della graduatoria, ha riformato la graduatoria, prevedendo che, in ossequio agli effetti conformativi della sentenza, non implicanti l’esercizio di valutazioni discrezionali, l’amministrazione resistente collocasse al primo posto il dott. OR AR (punti 65 + 25,25 = 90,25), al secondo posto la dott.ssa OL De IS o TT (punti 59,38 + 14,66 = 74,04) e poi, a seguire, la dott.ssa OL CI (punti 79,75 – 25,25 = 54,50) e il dott. DR AN (punti 68,52 – 19,34 – 3,30 = 45,88).

3. Avverso tale sentenza la provincia di Perugia ha articolato i seguenti sei motivi di appello:

A. Quanto al ricorso del dott. AR:

A.1. Erroneità ed ingiustizia della sentenza impugnata per essersi il giudice di primo grado sostituito all’amministrazione nell’esercizio della discrezionalità tecnica riservata alla commissione giudicatrice;

A.2. Erroneità ed ingiustizia della sentenza impugnata per avere ritenuto illegittima l’attribuzione del punteggio di cui all’art. 7, lett. C.1), del bando alla vincitrice della selezione;

A.3. Erroneità ed ingiustizia della sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto illegittima l’attribuzione del punteggio di cui all’art. 7, lett. C.5), al dott. AN;

B. Quanto al ricorso della dott.ssa De IS o TT:

B.1. Erroneità ed ingiustizia della sentenza impugnata nella parte in cui ha dichiarato l’illegittimità della mancata attribuzione alla ricorrente del punteggio per l’incarico presso Area Lavoro formazione scuola e politiche comunitarie;

B.2. Erroneità ed ingiustizia della sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto illegittima l’attribuzione del punteggio di cui all’art. 7, lett. C.5), al dott. AN;

B.3. Erroneità ed ingiustizia della sentenza gravata nella parte in cui ha ritenuto illegittima l’asserita attribuzione alla dott.ssa CI di punti 1,5 per l’incarico svolto in regime di OC IS presso la provincia di Perugia.

4. Si è costituito l’appellato dott. AR, il quale, con la memoria di costituzione, depositata nei termini di rito, ha riproposto, ex art. 101 comma 2 c.p.a., quanto alla mancata attribuzione dei 25,25 punti, il primo motivo di ricorso, evidenziando come in relazione al criterio C.1) non fosse richiesto il profilo dell’attinenza, laddove detto motivo era stato assorbito dal giudice di prime cure , che aveva considerato come la precedente esperienza lavorativa di istruttore di vigilanza fosse attinente al posto messo a concorso, con la conseguente attribuzione del punteggio rivendicato. Ha inoltre riproposto l’ultimo motivo di ricorso, del pari assorbito dal primo giudice, fondato sul difetto di motivazione dei punteggi attribuiti alla commissione giudicatrice.

5. Si è costituita anche l’appellata dott.ssa De IS o TT, resistendo all’appello ed insistendo per la conferma della sentenza di prime cure , evidenziando tra l’altro, come le censure proposte dalla provincia non fossero in grado di mutare la sua posizione, spettandole ulteriori punteggi rivendicati con il ricorso di prime cure .

6. In vista dell’udienza di discussione le parti hanno prodotto articolate memorie di discussione e di replica, insistendo nei rispettivi assunti.

6.1. In particolare la provincia di Perugia ha eccepito l’inammissibilità del primo motivo del ricorso di prime cure formulato dal dott. AR, riproposto con la memoria di costituzione, ex art. 101 comma 2 c.p.a, per non avere il medesimo impugnato il primo verbale della commissione giudicatrice, che, quanto al criterio C.1), aveva ritenuto che dovesse aversi riguardo allo svolgimento di mansioni attinenti al profilo messo a concorso, eccezione questa cui ha replicato il dott. AR.

6.2. La provincia ha inoltre eccepito l’inammissibilità del rilievo della dott.ssa De IS o TT nella parte in cui aveva rivendicato punteggi ulteriori non riconosciuti dal primo giudice, stante la necessità di proposizione di appello incidentale in merito a tale profilo. Ha pertanto concluso per l’improcedibilità del ricorso di prime cure della dott.ssa De IS o TT avuto riguardo alla fondatezza dell’appello, considerazioni queste cui la dott.ssa De IS o TT non ha replicato.

7. La causa è stata trattenuta in decisione all’esito dell’udienza pubblica del 18 luglio 2024.



DIRITTO

8. Viene in decisione l’appello proposto dalla provincia di Perugia avverso la sentenza in epigrafe indicata con cui il Tar per l’Umbria, nell’accogliere parzialmente i distinti e riuniti ricorsi proposti dal dott. OR AR e dalla dott.ssa OL De IS o TT, avverso la determinazione del dirigente responsabile del servizio gestione del personale e funzioni generali della provincia di Perugia, di approvazione della graduatoria della selezione interna di tipo comparativo per la progressione verticale per la copertura di un posto di istruttore amministrativo direttivo, (categoria D) e di inquadramento della dot. ssa OL CI, quale vincitrice della procedura, ha riformulato la graduatoria, prevedendo che al primo posto fosse collocato il dott. OR AR, al secondo posto la dott.ssa OL De IS o TT e poi, a seguire, la dott.ssa OL CI e il dott. DR AN.

9. In particolare il dott. AR con il ricorso di prime cure , iscritto presso il Tar per l’Umbria al n. r.g. 395/2023, aveva lamentato:

- l’art. 7, lett. C.1) del bando non avrebbe previsto il criterio dell’attinenza dell’attività lavorativa subordinata in cat. C presso amministrazioni pubbliche per la valutazione del servizio prestato (motivo 1) ed in ogni caso l’attività svolta dal dott. AR, Istruttore di vigilanza di Polizia provinciale, sarebbe stata attinente a quella oggetto della procedura selettiva (motivo 2), con conseguente illegittimità della mancata attribuzione al medesimo di punti 25,25;

- alla dott.ssa CI sarebbero stati illegittimamente attributi punti 25,25 per titoli di servizio non effettivamente dichiarati (motivo 3);

- al dott. AN sarebbero stati illegittimamente attribuiti punti 22,64 per titoli di cui all’art. 7, lett. C.5), del bando sulla base di dichiarazioni carenti e comunque per attività non attinenti il posto oggetto della procedura (motivo 4);

- difetto di motivazione in relazione all’attività di attribuzione dei punteggi ai candidati (motivo 5).

10. La candidata De IS o TT, con il ricorso iscritto presso il Tar per l’Umbria al n. r.g. 431/2023, aveva per contro impugnato la graduatoria de qua , per i seguenti motivi:

-mancata attribuzione di punti 24 per tre diversi incarichi e attività lavorative in settori attinenti, ai sensi dell’art. 7, lett. C.5) del bando, nonché erronea attribuzione ai candidati CI, AN e AR, rispettivamente di punti 16, 20 e 24 in settori asseritamente non attinenti;

- erronea attribuzione alla dott.ssa CI di punti 13,25 per attività alle dipendenze della p.a., ai sensi dell’art. 7, lett. C.1), per un contratto in realtà qualificabile come OC IS ;

- erronea attribuzione ai candidati CI, AR e AN rispettivamente di punti 1,5, 4 e 2 per titoli di studio;

- difetto di motivazione in ordine all’attività di attribuzione dei punteggi.

11. Il giudice di prime cure ha accolto alcune delle censure formulate dai ricorrenti, riformulando conseguentemente la graduatoria.

11.1. In particolare, per quanto concerne il ricorso proposto dal dott. AR:

- ha ritenuto “priva di ragionevolezza” la

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