Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2023-02-20, n. 202301697
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Testo completo
Pubblicato il 20/02/2023
N. 01697/2023REG.PROV.COLL.
N. 05583/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5583 del 2020, proposto dal signor -OMISSIS- rappresentato e difeso dall’avvocato M S, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;
contro
- il Ministero dell’economia e delle finanze, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
- il Comando Generale Guardia di Finanza, in persona del Comandante pro tempore , non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del T.a.r. per il Lazio, Sezione II ter , n.-OMISSIS- resa inter partes , concernente un provvedimento di esclusione dal concorso per l’ammissione di n. 442 allievi marescialli al 20° corso, riservato agli appartenenti ai ruoli sovrintendenti e appuntati e finanzieri del corpo.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’economia e delle finanze;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 17 gennaio 2023 il consigliere G S;
Nessuno presente per le parti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’oggetto del presente giudizio è rappresentato dal provvedimento del 21 ottobre 2019 con cui la Guardia di finanza ha escluso, per quanto stabilito dal bando, il signor -OMISSIS-dal concorso, per titoli ed esami, per l’ammissione di 442 allievi marescialli al 20° corso, riservato agli appartenenti ai ruoli sovrintendenti e appuntati e finanzieri del Corpo per avere riportato una condanna ex art. 444 c.p.p. alla pena di mesi uno e giorni quattro di reclusione (con conversione nella corrispondente pena pecuniaria), emessa con sentenza n. -OMISSIS- del 10 gennaio 1995 dal GIP presso il Tribunale di -OMISSIS- per il reato di cui all’art. 323, comma 1, c.p.
2. Avverso tale atto il signor-OMISSIS-ha proposto il ricorso n. -OMISSIS- chiedendone l’annullamento per la violazione degli artt. 2, comma 1, lettera a) n. 4) del bando e 635 del codice dell’ordinamento militare in relazione agli artt. 167 c.p. e 445, comma 2, c.p.p. in quanto, così come previsto dall’art. 445 c.p.p., prima della data di partecipazione al concorso, il reato oggetto della sentenza n. -OMISSIS- del GIP presso il Tribunale di -OMISSIS- si sarebbe automaticamente estinto non avendo l’esponente commesso un delitto della stessa indole nel quinquennio successivo alla condanna. Fermo restando che, con provvedimento del 12 dicembre 2019, il GIP presso il Tribunale di -OMISSIS-, ai sensi dell’art. 676 c.p.p., ha dichiarato l’estinzione del reato di cui alla sentenza n. -OMISSIS-.
3. Nella resistenza del Ministero dell’economia e delle finanze, il Tribunale adìto (Sezione II ter ) ha così deciso il gravame al suo esame:
- ha dato atto della sussistenza dei presupposti per mettere decisione in forma semplificata;
- ha respinto il ricorso avendo reputato infondate tutte le articolate censure;
- ha compensato le spese di lite.
4. In particolare, il Tribunale ha ritenuto che:
- è il “ giudice dell’esecuzione l'unico soggetto al quale l’ordinamento attribuisce, all’esito del procedimento previsto dall’art. 676 c.p.p., il compito di verificare la sussistenza dei presupposti e delle condizioni per la declaratoria di estinzione, con la conseguenza che, fino a quando non intervenga tale provvedimento giurisdizionale, non può legittimamente parlarsi di “reato estinto” e il precedente penale rileva a tutti gli effetti ai fini della partecipazione alla procedura concorsuale ”;
- “ sino alla declaratoria di estinzione del giudice dell’esecuzione penale, la sentenza di condanna ex art. 445 c.p.p. rilevi ai fini della partecipazione al concorso ”.
5. Avverso tale pronuncia il signor-OMISSIS-ha interposto appello, notificato il 30 giugno 2020 e depositato il 10 luglio