Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2017-11-27, n. 201705569
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Testo completo
Pubblicato il 27/11/2017
N. 05569/2017REG.PROV.COLL.
N. 02581/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2581 del 2017, proposto da:
Anac - Autorita' Nazionale Anticorruzione, U.T.G. - Prefettura di Roma, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Gen.Le Dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
contro
Consorzio Venezia Nuova non costituito in giudizio;
Consorzio Costruttori Veneti San Marco, rappresentato e difeso dagli avvocati R V, A D E, A C, con domicilio eletto presso lo studio R V in Roma, via G. Caccini N. 1;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE I TER n. 00251/2017, resa tra le parti, concernente l’annullamento del decreto n. 21107 adottato il 22.1.2016 dal Prefetto di Roma con il quale si dispone che gli Amministratori Straordinari del Consorzio Venezia Nuova accantonino gli utili delle imprese consorziate a quest’ultimo; di tutti gli atti antecedenti e presupposti, inclusi: la proposta n. 6080 formata il 14.1.2016 dal Presidente dell’ANAC e dalla quale scaturisce il decreto prefettizio impugnato; il precedente decreto n. 280717 adottato il giorno 1 dicembre 2014 dal Prefetto di Roma con il quale si è assoggettato il Consorzio Venezia Roma alla misura di straordinaria e temporanea gestione prevista dall’art. 32 D.L. 90/2014; la proposta formata il 6.11.2014 dal Presidente dell’ANAC dalla quale è scaturito il decreto prefettizio n. 280817/14.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Consorzio Costruttori Veneti San Marco;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 ottobre 2017 il Cons. Luigi Birritteri e uditi per le parti gli avvocati R V, A C e l'Avvocato dello Stato Pio Giovanni Marrone;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con sentenza n. 251 del 25 ottobre 2016 (pubblicata il 9 gennaio 2017) il TAR del Lazio ha accolto il ricorso proposto dal Consorzio Costruttori Veneti San Marco avverso il decreto del 22 gennaio 2016, con il quale il Prefetto di Roma ha esteso anche alle imprese consorziate l’accantonamento degli utili imposto al Consorzio Venezia Nuova con la misura di straordinaria e temporanea gestione dell’impresa, applicata con precedente provvedimento dell’1.12.2014, ai sensi dell'art. 32, comma 1, lett. b) dei D.L. n. 90/2014.
Il primo giudice – dopo aver ricordato che l’originario provvedimento di commissariamento era stato adottato a seguito delle vicende di carattere penale che hanno interessato gli ex amministratori del Consorzio Venezia Nuova, concessionario dei lavori per la realizzazione del MOSE di Venezia – ha ritenuto che detto accantonamento non potrebbe avere effetto nei confronti delle imprese consorziate, essendo soggetto al commissariamento solo il Consorzio.
In particolare, la separazione tra il consorzio e le imprese che ne fanno parte impedirebbe di applicare anche a queste ultime il potere dei commissari di accantonare gli utili prodotti in capo alle singole consorziate, fatta salva l’ipotesi di applicare anche a queste ultime la misura della straordinaria e temporanea gestione prevista dall’art. 32, comma 1, lett. b), d.l. 90/2014.
Infine l’adito TAR evidenzia un vizio procedurale conseguente all’omessa comunicazione di avvio del procedimento alle imprese consorziate, sul presupposto dell’autonomia del provvedimento “estensivo” oggetto di impugnazione.
Avverso tale decisione – con unico atto - propongono appello la Prefettura di Roma, il Ministero dell’Interno e l’Autorità Nazionale Anticorruzione.
Parte appellante lamenta, con un primo motivo, violazione e/o falsa applicazione dell’art. 32, del decreto legge del 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 e degli artt. 2612 e ss. cod. civ, nonché motivazione insufficiente e contraddittoria, sottolineando che il primo giudice non avrebbe tenuto conto della particolare connotazione del contratto la cui esecuzione è stata commissariata dall’originario provvedimento prefettizio (dell’1.12.2014).
A sostegno dell’assunto l’appellante evidenzia che il contratto oggetto di commissariamento (ossia la Convenzione Generale Rep. n. 7191 del 4 ottobre 1991), riguarda l’intera realizzazione del Piano di salvaguardia della Laguna di Venezia e del Sistema Mose e rappresenta un unicum nel nostro ordinamento, poiché le singole imprese consorziate, pur non essendo parte della Convenzione Generale, eseguono la commessa in questione senza partecipare ad alcuna procedura di evidenza pubblica.
Nella sostanza, secondo l’appellante, tutti i ricavi derivanti dal “contratto” commissariato, la cui esecuzione è ripartita con affidamenti dal CVN alle consorziate, confluiscono esclusivamente in capo alle imprese assegnatarie in concreto dei singoli lavori, salvo che per una quota del tutto residuale, pari al 12% del corrispettivo contrattuale, spettante al Consorzio per la copertura degli oneri di coordinamento. Sicchè, impedire l’accantonamento degli utili destinati alle imprese consorziate rende, di fatto, inoperante il commissariamento del contratto.
Con un secondo motivo l’appellante deduce violazione e/o falsa applicazione degli artt. 7 e 21-octies della legge 7 agosto 1990, n. 241.
Si