Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2021-02-15, n. 202101331

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2021-02-15, n. 202101331
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202101331
Data del deposito : 15 febbraio 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 15/02/2021

N. 01331/2021REG.PROV.COLL.

N. 01028/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1028 del 2020, proposto dal Ministero dell'Interno-Dipartimento dei Vigili del Fuoco, Soccorso Pubblico e Difesa Civile, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;



contro

-OMISSIS-, non costituito in giudizio;



nei confronti

-OMISSIS-, non costituita in giudizio;



e con l'intervento di

ad opponendum:
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'Avvocato Maria Alessandra Sandulli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, corso Vittorio Emanuele II, n. 349;



per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. -OMISSIS-, resa tra le parti, concernente i provvedimenti di assegnazione definitiva della sede di servizio ai Sigg. -OMISSIS- e -OMISSIS-.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 gennaio 2021, svoltasi in videoconferenza, secondo quanto disposto dall’art. 25, comma 1, D.L. 28 ottobre 2020, n. 37, il Consigliere P A A P e uditi per le parti l'Avvocato dello Stato Gaetana Natale e l’Avvocato Maria Alessandra Sandulli;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO

1.- Con ricorso al TAR per il Lazio, il Sig -OMISSIS- impugnava il provvedimento del 13.06.2018 con cui la Direzione Centrale Risorse Umane del Dipartimento dei VVF, in esito al concorso pubblico per l’assunzione di 10 Funzionari Amministrativi contabili - Vice Direttore, pubblicato sulla G.U. n. 43 del 9.06.2015, gli assegnava definitivamente la sede di servizio presso il Comando Provinciale VVF di Prato.

Il ricorrente impugnava anche il provvedimento in pari data di assegnazione definitiva della controinteressata, Sig.ra -OMISSIS-, presso il Comando VVF di Campobasso, in accoglimento della sua istanza ex art. 33, comma 5, della l. n. 5 febbraio 1992, n. 104, chiedendo la condanna dell’Amministrazione ad assegnarlo presso il detto Comando VVF di Campobasso, in forza della migliore posizione ricoperta in graduatoria e della preferenza espressa.

2. - Con la sentenza in epigrafe, il TAR accoglieva il ricorso annullando gli atti impugnati, ma rigettando la domanda di risarcimento dei danni, e compensava le spese di giudizio tra le parti.

Il Tar riteneva illegittima la deroga, in favore della controinteressata, al principio generale dettato dall’art. 120, comma 5, del D.lgs. n. 217 del 13 ottobre 2005, secondo cui l'assegnazione dei funzionari amministrativo – contabili alle sedi di servizio è effettuata secondo l'ordine della graduatoria finale del “corso” di formazione e in relazione alla scelta manifestata dagli interessati, nell'ambito delle sedi indicate dall'Amministrazione.

In altri termini, la controinteressata avrebbe usufruito illegittimamente di priorità nella scelta della sede per l’erronea applicazione da parte dell’Amministrazione dell’art. 33, comma 5, della legge n. 104/1992, a seguito della riconosciuta necessità di assistere un familiare gravemente disabile, nonostante le prescrizioni del bando, inequivocabilmente, sancissero l’applicazione del richiamato criterio generale.

4.- Con l’appello in esame, il Ministero deduce l’erroneità e ingiustizia della sentenza di cui chiede la riforma.

5.- E’ intervenuto ad opponendum il Sig. -OMISSIS-, che chiede la conferma della sentenza impugnata e il rigetto delle censure mosse dal Ministero appellante, anche con riguardo alla correttezza della notificazione per pubblici proclami del ricorso introduttivo, effettuata secondo la modalità stabilita dal TAR con l’ordinanza n. -OMISSIS-.

6.- Con ordinanza n. -OMISSIS-, questa Sezione ha respinto l’istanza cautelare.

7.- Alla pubblica udienza del 21 gennaio 2021, la causa è stata trattenuta in decisione.



DIRITTO

1.- L’appello merita accoglimento.

1.1.- Preliminarmente, in rito, va respinto il primo motivo di appello con cui il Ministero contesta la non corretta integrazione del contraddittorio in primo grado per violazione della disciplina relativa alla notificazione per pubblici proclami, in ragione della mancata pubblicazione di un estratto del ricorso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Difatti, il ricorrente ha puntualmente eseguito l’ordinanza n. 11367/18 del TAR che autorizzava la notifica a mezzo di pubblici proclami prescrivendo la pubblicazione sul sito web dell’Amministrazione di un avviso contenente “ l’indicazione dell’Autorità giudiziaria adita, il numero di RG, una sintesi dei motivi di diritto e gli estremi dei provvedimenti impugnati, nonché, in calce, il seguente avviso: “La presente pubblicazione viene effettuata in esecuzione dell’ordinanza della Sezione Prima Bis del TAR Lazio, Roma, del …, n. …, al fine di conseguire la conoscenza legale del ricorso da parte dei controinteressati ”.

Poiché l’ordinanza non ha fatto alcun riferimento alla necessaria pubblicazione di un estratto dell’atto sulla GURI, la censura non ha pregio.

Il codice del processo amministrativo ammette l’istituto della notifica per pubblici proclami senza specificarne le modalità, che di volta in volta vanno stabilite dal Presidente del Tribunale ovvero della Sezione investita della cognizione della causa (art. 41, comma 4, c.p.a.).

Solo in mancanza di apposite prescrizioni da parte del giudice, troverebbero applicazione le disposizioni del codice di procedura civile (artt. 150 e 151 c.p.c.), ai sensi del rinvio operato dall’art. 39, comma 2, c.p.a..

Nel caso in esame, in presenza di specifiche indicazioni dettate da parte del Giudice che ha ordinato l’integrazione del contraddittorio tramite pubblicazione sul sito web dell’Amministrazione e senza prescrivere altri adempimenti, deve ritenersi correttamente instaurato il contraddittorio in primo grado con l’assolvimento di tale unico onere (C.d.S. VI sez. 31/08/2016, n. 3764).

2.- Nel merito, il TAR afferma che l’art. 120, comma 5, del D.lgs. n. 217 del 2005 (recante l’ordinamento del personale del Corpo Nazionale dei vigili del Fuoco) risulta chiaro e inequivoco nel fissare “ l’ordine della graduatoria, determinata ai sensi del comma 1 ” (ossia la graduatoria “di fine corso”) quale criterio posto a presidio della prima assegnazione dei vicedirettori amministrativo-contabili alle sedi di servizio e che tale criterio non risulta derogabile in virtù di quanto previsto dall’art. 33, comma 5, della legge n. 104 del 1992.

Non sarebbero rinvenibili ragioni giuridiche per affermare che l’art. 33, comma 5, della legge n. 104 del 1992 ponga un principio di carattere assoluto (idoneo – in quanto tale – a prevalere “sempre e comunque”, ossia anche in assenza di previsioni specifiche o, ancora, in presenza

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