Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2022-07-25, n. 202206525

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2022-07-25, n. 202206525
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202206525
Data del deposito : 25 luglio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 25/07/2022

N. 06525/2022REG.PROV.COLL.

N. 05399/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5399 del 2018, proposto dalla società Borgo Mummialla s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati A C, R T e S M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato R T in Roma, via Bisagno, n. 14;

contro

il Comune di Gambassi Terme, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati M S e L S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Giuseppe Femia in Roma, via Giunio Bazzoni, n. 15;

per la riforma

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Toscana (Sezione Prima) n. 418 del 21 marzo 2018, resa tra le parti.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Gambassi Terme;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 14 luglio 2022 il consigliere M C e viste le conclusioni delle parti come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Giunge all’esame del Consiglio di Stato l’appello proposto dalla società Borgo Mummialla s.r.l. avverso la sentenza del T.a.r. per la Toscana n. 418 del 21 marzo 2018, che ha respinto il ricorso ex art. 29 c.p.a. proposto da quest’ultima società.

2. In primo grado, la società ricorrente ha impugnato il regolamento urbanistico del Comune di Gambassi Terme - approvato con delibera del Consiglio comunale n. 31 del 1 agosto 2015, pubblicata sul bollettino regionale n. 38 del 23 settembre 2015 - nella parte in cui disciplina la sua proprietà e, in particolare, per quanto disposto con le schede progettuali “PR.TA – TR.S5 – PR.TA – EI.S6”, nonché le controdeduzioni formulate dal Comune di Gambassi Terme alle osservazioni al regolamento n. 50.1 e 50.2, formulate dalla società.

2.1. La società Borgo Mummialla s.r.l. deduce di essere proprietaria di vari terreni e di alcuni fabbricati, siti nel Comune di Gambassi Terme (FI), in località Mommialla, Bagni di Mommialla e Bagni Sulfurei.

2.2. La società rappresenta che, sui predetti terreni, a seguito di regolari ricerche minerarie, è stata riconosciuta la presenza della risorsa ipotermale di Bagni di Mommialla.

2.3. Quanto invece ai fabbricati, deduce, altresì, che trattasi di tre nuclei di immobili: a valle si trova il complesso immobiliare originario dei Bagni Sulfurei, più a monte il nucleo storico del Borgo di Mommialla e, ancora più a monte, è situato un altro edificio, di edificazione più recente, destinato a ad “annesso agricolo” dell’azienda agricola di Mommialla.

2.4. Gli immobili predetti ricadono nella “

UTOE

12” (“di Mommialla, La Striscia e Montignoso”) del vigente Piano strutturale del Comune di Gambassi Terme

2.5. Secondo quanto previsto dall’art. 34 delle n.t.a. del Piano strutturale l’“ UTOE [è] coincidente col Sottosistema volterrano meridionale, con esclusione dell’UTOE della cava di gesso.

Vi sono presenti ampie aree agricole e boscate, nonché numerosi siti di cave in gran parte dimesse.

In questa UTOE è obbiettivo fondamentale la conservazione del paesaggio, che può essere perseguita anche attraverso una maggiore diffusione dell’utilizzazione agrituristica e ricettiva.

A questo fine saranno favoriti: il recupero dei fabbricati rurali e il loro riuso a fini agricoli e/o complementari all’attività agricola;
l’utilizzazione turistica e ricettiva diffusa, promuovendo il recupero e le ristrutturazioni dei fabbricati rurali e il loro riuso a fini agrituristico-ricettivi e venatori”.

2.6. Con la delibera del Consiglio Comunale n. 3 del 7 gennaio 2014 (e dunque prima del 27 novembre 2014, data di entrata in vigore della L.R.T. n. 65/2014), il Comune di Gambassi Terme ha adottato il secondo regolamento urbanistico, introducendo, secondo la tesi della società ricorrente, un irragionevole dimensionamento degli interventi edilizi ivi realizzabili nonché alcuni vincoli e/o limitazioni sugli immobili di proprietà della ricorrente.

2.6.1. Sostanzialmente il R.U. predetto ha previsto quanto segue:

a) con riferimento alla area termale di Mommialla “ È ammessa la realizzazione di nuovi edifici con una SUL massima complessiva di 4.000 mq per uso turistico ricettivo, comprensivi di servizi alberghieri e altri generali. Nei 4.000 mq è compreso anche il recupero della SUL esistente dell’edificio incongruo individuato (scheda EI S6), in caso di mancato recupero la SUL ammissibile è di 3.470 mq. Sono ammessi massimo 80 posti letto ”.

b) l’immobile già destinato ad annesso agricolo dell’azienda di Mommialla è stato classificato come “ edificio incongruo ” e, conseguentemente, sono stati previsti, nella scheda “PR.TA EI.S6” soltanto i seguenti interventi: “ - il mantenimento per l’edificio esistente della destinazione agricolo-produttiva con opere manutentive fino alla categoria RE;

- la ristrutturazione urbanistica con demolizione e ricostruzione della SUL esistente in apposita area di atterraggio, secondo le tecniche indicate dall’articolo 5 delle NTA, con cambio di destinazione d‘uso verso la funzione prevista nell’ambito del PUA Bagni di Mommialla.

L’area di atterraggio della superficie utile lorda corrispondente all’edificio in questione coincide infatti con l’area indicata per la localizzazione dei nuovi edifici nell’ambito del PUA turistico ricettivo termale Bagni di Mommialla. Più precisamente l’area edificabile è indicata con campitura rossa e n. 4 nello schema ”.

2.7. Il 17 marzo 2014, la Borgo Mummialla srl ha presentato le proprie osservazioni al regolamento urbanistico ex art. 17, Legge Regione Toscana n. 1/2005, evidenziando l’asserita illogicità e/o manifesta irragionevolezza delle scelte pianificatorie assunte dal Comune di Gambassi Terme sotto molteplici profili.

2.8. Con delibera n. 31 del 1° agosto 2015, il Consiglio Comunale di Gambassi Terme ha approvato il secondo Regolamento Urbanistico, rigettando le osservazioni della Borgo Mummialla srl.

3. La società ha pertanto impugnato, innanzi al T.a.r. per la Toscana, il provvedimento di approvazione del regolamento urbanistico, nella parte in cui disciplina la sua proprietà e, in particolare, delle schede progettuali PR.TA-TR.S5 e PR.TA-EI.S6 ad esso allegate.

3.1. Si è costituito in giudizio il Comune di Gambassi Terme, resistendo al ricorso e domandandone il rigetto.

4. Il T.a.r. ha respinto il ricorso e ha condannato la società ricorrente al pagamento delle spese di lite nei confronti dell’amministrazione comunale, quantificandole in euro 3.000,00.

4.1. Segnatamente, il T.a.r.:

a) ha esaminato congiuntamente e ha respinto il primo e il secondo motivo di ricorso, rilevando che la disciplina transitoria prevista dalla legge della Regione Toscana n. 65/2014 prevede un regime transitorio che fa salva la precedente disciplina e che risulta applicabile a tutti quei Comuni che hanno adottato il regolamento urbanistico prima dell’entrata in vigore della nuova legge del 2014, il che si è verificato nel caso di specie;

b) ha esaminato congiuntamente e ha respinto il terzo, il quarto e il quinto motivo di ricorso, enucleando i seguenti motivi di infondatezza delle deduzioni di parte ricorrente:

b.1) l’ampia discrezionalità di cui sono titolari i comuni nella loro attività di pianificazione del territorio;

b.2) l’inconfigurabilità di una qualsivoglia forma di affidamento legittimo dei privati, rispetto a modificazioni “peggiorative” rispetto alla loro precedente conformazione pianificatoria delle loro proprietà;

b.3) l’irrilevanza, ai fini dell’accoglimento del ricorso, della previsione di 200 posti letto nel Piano strutturale, in quanto essa riguarda tutto il territorio ricompreso nel “

UTOE

12” e non la sola area di proprietà della ricorrente;

b.4) la circostanza che, con la nota del 16 giugno 2010, la società ricorrente aveva domandato la concessione di 88 posti letto e con il regolamento impugnato gliene sono stati concessi 80;

b.5) il dimensionamento contestato risulta superiore a quello previsto nel precedente regolamento urbanistico, approvato con la deliberazione n. 32, del 21 giugno 2005, che prevedeva un limite pari a 40 posti letto;

b.6) il contemperamento fra l’interesse della società e quello rappresentato dalla Regione Toscana a salvaguardia degli interessi paesaggistici e ambientali;

c) ha esaminato congiuntamente e ha respinto il sesto e l’ottavo motivo di ricorso, affermando che, per consolidato giurisprudenza, l’interesse paesaggistico e quello all’ordinato governo del territorio sono prevalenti rispetto all’interesse commerciale vantato dal singolo;

d) ha respinto il settimo motivo di ricorso, rilevando che non occorre una motivazione analitica per respingere le osservazioni presentate dai privati nell’ambito del procedimento di pianificazione;

e) ha esaminato congiuntamente e ha respinto il nono e il decimo motivo di ricorso, inerenti alla scheda progettuale “PR.TA-EI.S6”, riguardante la qualificazione dell’immobile di proprietà della società come “ incongruo ”, rilevando che il regolamento comunale offre una congrua e sufficiente motivazione di questa qualificazione e che, al contempo, il regolamento conserva l’attuale destinazione d’uso dell’immobile, pur permettendo “ la ristrutturazione urbanistica con la demolizione e la ricostruzione della SUL esistente in apposita area di atterraggio, con cambio di destinazione d’uso verso la funzione prevista nell’ambito del P.u.a. di Mummialla ”.

5. La sentenza di primo grado è stata impugnata dalla società soccombente, che ha formulato plurimi motivi di appello.

5.1. Il Comune di Gambassi Terme si è costituito in giudizio e ha resistito al gravame.

6. All’udienza del 14 luglio 2022, la causa è stata trattenuta per la decisione.

6.1. Con il primo motivo di appello, la società si duole del fatto che la sentenza del T.a.r. avrebbe completamente travisato il senso del primo e del secondo motivo di ricorso articolati in primo grado, nel quale si era sostenuto che le disposizioni transitorie di cui agli articoli 230 e 231 della legge della Regione Toscana n. 65/2014 avrebbero disposto l’ultravigenza, in via transitoria, delle sole disposizioni di natura procedimentale, rimandando, invece, quanto ai contenuti, alla disciplina della nuova legge urbanistica e ciò, specialmente, per quanto concerne la norma di cui all’art. 231, la cui applicazione transitoria è limitata al solo “ territorio urbanizzato ” quale non può considerarsi quello sul quale sono ubicati i beni della società.

6.2. Il motivo di appello è infondato.

6.3. Preliminarmente, va dato atto che il T.a.r. ha accolto la tesi difensiva del Comune secondo cui l’ambito applicativo della disposizione di cui all’art. 230 e di cui all’art. 231 della legge regionale sono alternativi e non concorrenti.

6.3.1. In ragione, cioè, dell’avvenuta adozione del regolamento urbanistico, l’unica disciplina applicabile era quella della norma di cui all’art. 231 che prevede, in via transitoria, per i comuni che hanno già adottato il regolamento, che si proceda alla sua approvazione nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge urbanistica della Regione Toscana previgente, ossia la n. 1/2005.

6.3.2. Questo punto della motivazione è pienamente condiviso dal Collegio e non è scalfito dalle deduzioni di parte appellante, le quali, in verità, si limitano ad insistere sulle tesi già prospettate in primo grado, ponendosi in tal modo ai limiti dell’inammissibilità.

6.4. Ad ogni modo, l’infondatezza della censura della società consente di accantonare la disamina dei profili di inammissibilità, ribadendo la correttezza della motivazione del T.a.r., che evidenzia come la disciplina transitoria applicabile al caso di specie sia quella dell’art. 231 e non già quella prevista da questa norma e, al contempo, quella di cui all’art. 230.

6.5. Chiarito questo primo aspetto, il Collegio rileva che è infondata la tesi dell’appellante, circa l’applicazione della legge regionale n. 1/2005 soltanto per gli aspetti propriamente procedimentali, con applicazione della “nuova” legge urbanistica n. 65/2014 per quelli sostanziali.

6.5.1. Invero, proprio il tenore testuale della disposizione di cui all’art. 231, primo comma, smentisce la censura in esame, in quanto si prevede che si proceda all’approvazione del regolamento “ nel rispetto delle disposizioni di cui alla L.R. n.1/2005 ”, facendosi dunque riferimento a tutti gli enunciati normativi contenuti nelle “ disposizioni ” della legge previgente.

6.5.2. L’interpretazione letterale trova conferma anche sul piano sistematico. Invero, proprio la disamina compiuta dall’appellante induce questo Collegio a ritenere corretta l’esegesi della norma fatta propria dal Giudice di primo grado, in quanto, laddove il legislatore ha voluto perimetrare in modo più specifico e puntuale il regime transitorio, circoscrivendo, cioè, l’ambito di applicazione della precedente legge, lo ha espressamente fatto, facendo riferimento ai “ contenuti ” (art. 230, comma 1) oppure che alle norme sul “procedimento” (art. 229, comma 1).

6.5.3. Nell’art. 231, comma 1, l’impiego del lemma “disposizioni” non consente di circoscrivere la portata della disciplina da applicare in via transitoria nel senso auspicato dall’appellante.

6.6. Il primo motivo di appello va pertanto respinto.

7. Con il secondo motivo di appello, la società si duole dei punti del capo della sentenza con il quale sono stati respinti il terzo, il quarto e il quinto motivo di ricorso, insistendo, in particolare, sulle deduzioni sviluppate nel terzo e nel quarto motivo di ricorso.

Secondo l’appellante il comune avrebbe esercitato la sua potestà pianificatoria in aperta contraddizione con la variante al Piano strutturale, approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 31 del 15 luglio 2014, nella quale si prevedeva un aumento dei posti letto delle strutture ricettive. Si contesta inoltre l’interpretazione della nota del 16 giugno 2010, fornita dal T.a.r., evidenziandosi che in realtà i posti richiesti dalla società sarebbero stati maggiori di quelli indicati nella pronuncia gravata.

7.1. Il secondo motivo di appello è infondato.

7.2. Nella sentenza gravata si è puntualizzato che l’aumento di posti letto nelle strutture ricettive, previsto dalla variante del Piano strutturale ha interessato l’intero comprensorio territorio ricompreso nel “

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