Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2024-01-05, n. 202400200
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Testo completo
Pubblicato il 05/01/2024
N. 00200/2024REG.PROV.COLL.
N. 05952/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5952 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da
F s.r.l., in persona del legale rappresentante
pro tempore
, in relazione alla procedura CIG 9074377CC8, rappresentata e difesa dagli avvocati G A e M P, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ufficio Territoriale del Governo di Como, Agenzia del Demanio, Agenzia del Demanio Direzione Regionale Lombardia, in persona dei rispettivi legali rappresentanti
pro tempore
, rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria
ex lege
in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
Lauria Assistance s.r.l., in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentata e difesa dagli avvocati Domenico Greco, Mirella Lepore e Andrea Manfroni, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio dell’avvocato Domenico Greco in Roma, via Giuseppe Gioachino Belli, 60;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, Sez. IV, n. 1546 del 2023, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Lauria Assistance s.r.l. e delle amministrazioni statali;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 dicembre 2023 il Cons. Stefano Fantini e uditi per le parti gli avvocati Altieri e Greco;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1.- La F s.r.l. ha interposto appello nei confronti della sentenza 19 giugno 2023, n. 1546 del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, Sez. IV, che ha accolto il ricorso (principale) proposto dalla Lauria Assistance s.r.l. avverso il provvedimento in data 24 gennaio 2023 con cui l’U.T.G. di Como ha aggiudicato all’appellante l’appalto, e respinto il ricorso incidentale di quest’ultima avverso l’ammissione alla gara della Lauria Assistance.
La controversia origina dalla procedura aperta per l’affidamento del “ servizio di recupero, custodia ed acquisto di veicoli, oggetto di provvedimenti di sequestro amministrativo, fermo o confisca ai sensi dell’art. 214-bis del d.lgs. n. 285 del 1992 ”, indetta dalla Prefettura, U.T.G. di Como, e dall’Agenzia del demanio, per l’ambito provinciale di Como, con bando pubblicato il 2 febbraio 2022.
All’esito della procedura è risultata prima graduata la F s.r.l. (con punti 96,78) e seconda la Lauria Assistance s.r.l. (con punti 95).
2. - Con il ricorso in primo grado la predetta società ha impugnato l’aggiudicazione in favore di F s.r.l., deducendo che la offerta aggiudicataria avrebbe dovuto essere esclusa dalla gara, in quanto carente del requisito, previsto al paragrafo IX del disciplinare, del possesso di un’area di deposito, ottenuta a mezzo di un contratto di comodato precario, e comunque mancante del pozzetto di raccolta degli eventuali sversamenti.
3.- F, a sua volta, ha esperito ricorso incidentale avverso i verbali di gara contestando l’utilizzazione, da parte della Lauria Assistance, del nolo a caldo per svolgere la totalità delle attività del servizio di recupero, nonché il difetto del requisito, prescritto dal punto A.2 del disciplinare, del possesso di almeno due mezzi per il recupero di veicoli di massa complessiva fino a 1,5 tonnellate e della disponibilità di un mezzo idoneo al recupero dei veicoli di massa complessiva oltre 1,5 tonnellate.
4. - La sentenza impugnata ha accolto il ricorso principale e respinto quello incidentale;per l’effetto, ha annullato l’aggiudicazione in favore della società F e dichiarato l’inefficacia del contratto stipulato in data 26 maggio 2023 a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione della sentenza. In particolare, la sentenza ha ritenuto che la disponibilità di una depositeria integra un requisito di capacità tecnico-organizzativa;infatti, pur attenendo all’esecuzione dell’appalto, è richiesto per poter accedere alla procedura di gara;tale requisito non è garantito dal contratto di comodato precario (disciplinato dall’art. 1810 cod. civ.) stipulato dalla F;inoltre la depositeria della F era priva del requisito richiesto dal disciplinare relativo alla presenza di un pozzetto di raccolta degli sversamenti. La sentenza ha poi respinto il ricorso incidentale della società F, rilevando, tra l’altro, che la società Lauria Assistance ha dichiarato di voler subappaltare il servizio di recupero e di trasporto nella misura del 30 per cento e di disporre di mezzi e personale per svolgere il servizio in virtù di due contratti di nolo a caldo;quanto poi al punteggio attribuito alla Lauria, ha ritenuto che si tratta di un profilo espressione di discrezionalità tecnica, sottratto al sindacato giurisdizionale, salva l’ipotesi della manifesta illogicità, non ravvisabile nella fattispecie controversa.
5. - Con il ricorso in appello la F s.r.l. ha criticato la sentenza, reiterando, alla stregua di motivi di critica della sentenza, le censure incidentali di primo grado, e deducendo in particolare che la società Lauria Assistance intendeva avvalersi di due subappalti (noli a caldo) nulli in quanto non autorizzati per il servizio di recupero dei veicoli inferiori a 1,5 tonnellate (non possedendo i due mezzi prescritti dalla lex specialis di gara per il recupero) e in misura totalitaria, e che comunque il punteggio alla stessa attribuito per le attrezzature è manifestamente irragionevole. Contesta inoltre la statuizione di accoglimento del ricorso principale relativo all’insussistenza, in capo a F, del requisito della disponibilità dell’area di deposito, ritenendo sufficiente il comodato che non prevedeva il recesso ad nutum , e dunque non era precario.
6. - Si sono costituite in resistenza le amministrazioni statali intimate e la Lauria Assistance s.r.l. chiedendo la reiezione del ricorso in appello;quest’ultima ha altresì riproposto, a mente dell’art. 101, comma 2, cod. proc. amm., i motivi e le eccezioni assorbiti in primo grado.
7. - La società F, dato atto che nelle more del giudizio l’amministrazione, con provvedimento (impugnato in primo grado) in data 1 agosto 2023, ha aggiudicato la gara alla Lauria Assistance (il contratto è stato stipulato il successivo 13 settembre 2023), ha poi proposto motivi aggiunti (integrativi dei motivi sviluppati con il ricorso incidentale di primo grado) tenendo conto di quanto emerso dall’accesso documentale, ed in particolare della circostanza per cui la Lauria non avrebbe a disposizione alcun mezzo idoneo al recupero dei veicoli di massa complessiva fino a 1,5 tonnellate.
8. - All’udienza pubblica del 19 dicembre 2023 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1.- Con il primo motivo di appello viene censurata la statuizione di reiezione della prima censura incidentale, volta a segnalare la carenza, da parte di Lauria Assistance, del requisito del possesso di almeno due mezzi per il recupero dei veicoli inferiori a 1,5 tonnellate, stante la circostanza che l’uso non esclusivo di tutti i mezzi viene assicurato attraverso la stipulazione di due contratti di noleggio a caldo, nonché la carenza del requisito della disponibilità di un mezzo idoneo al recupero dei veicoli di massa superiore a 1,5 tonnellate (requisiti di capacità tecnico-organizzativa entrambi previsti al punto A.2, lett a, del disciplinare di gara). Quanto al primo aspetto, deduce l’appellante come dal contratto di noleggio a caldo (caratterizzato dalla messa a disposizione del veicolo e di un dipendente competente al suo utilizzo) si desuma che i mezzi d’opera non vengono attribuiti in possesso della Lauria Assistance s.r.l., ma viene previsto che gli stessi potranno soltanto essere utilizzati sia dal concorrente che dal concedente Quadroni Vincenzo (art.