Consiglio di Stato, sez. III, ordinanza cautelare 2021-01-29, n. 202100399

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. III, ordinanza cautelare 2021-01-29, n. 202100399
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202100399
Data del deposito : 29 gennaio 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 29/01/2021

N. 09700/2020 REG.RIC.

N. 00399/2021 REG.PROV.CAU.

N. 09700/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 9700 del 2020, proposto da


-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato R R, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;


contro

Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo Genova, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per la riforma

dell' ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria n. -OMISSIS-, resa tra le parti, concernente annullamento, previa sospensione dell'esecuzione, del provvedimento del Prefetto di Genova - Ufficio Territoriale del Governo, Area II ter -OMISSIS-con cui è stata disposta la revoca della patente di guida n. -OMISSIS-;


Visto l'art. 62 cod. proc. amm;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Ufficio Territoriale del Governo Genova;

Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2021, svolta in modalità da remoto il Cons. A M M e rinviato, quanto alla presenza degli avvocati delle parti, al verbale di udienza.


Considerato che l’odierno appellante, pur riconoscendo di avere coltivato nella propria abitazione una certa quantità di sostanza stupefacente (marijuana), ne contesta la destinazione a spaccio;

che, a causa della difficoltosa deambulazione, dovuta a malattia congenita, allega di avere necessità della patente di guida, anche per proseguire nel programma terapeutico a cui è sottoposto.

Ritenuto che le esigenze cautelari dell’appellante, così come dallo stesso argomentate, nel ricorso in appello, possono, allo stato, trovare più adeguata soddisfazione proprio con la sollecita fissazione dell’udienza di merito, presso il TAR, ex art. 55 comma 10 c.p.a.

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