Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2022-10-13, n. 202208757
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Testo completo
Pubblicato il 13/10/2022
N. 08757/2022REG.PROV.COLL.
N. 02732/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2732 del 2022, proposto dal Ministero della difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliato in via digitale come da pubblici registri e domicilio fisico in Roma, via dei Portoghesi, 12;
contro
M C D, rappresentata e difesa dall'avvocato F C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima) n. 839/2021, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di M C D;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 settembre 2022 il Cons. Fabrizio D'Alessandri, nessuno essendo comparso per le parti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il Ministero della difesa ha impugnato la sentenza del TAR Sardegna, Sez. I, 24.12.2021, n. 839, che ha accolto il ricorso di parte appellata avverso il provvedimento definitivo, prot. n. M_D GMIL REG 2021 0047069 del 2 febbraio 2021, di rigetto dell’istanza di “congedo straordinario senza assegni”, presentata per poter frequentare un corso di specializzazione medica della Scuola di Specializzazione di area sanitaria per l'anno accademico 2019-2020.
Più nello specifico, la parte appellata, Capitano C.S.A. r.n. in S.P.E., è risultata vincitrice del concorso di ammissione alle Scuole di Specializzazione di area sanitaria anno 2019/2020 - con borsa di studio - e assegnata alla Scuola di Specializzazione in Ortopedia e Traumatologia (SAS –5505 – Classe delle Chirurgie Generali e Specialistiche - D.I. 68/2015) presso l’Università degli Studi di Pisa.
In data 22 dicembre 2020, ha chiesto la licenza straordinaria senza assegni per la durata di 5 anni a decorrere dal 26 gennaio 2021, ai sensi dell’art. 1506, co. 1, lett. d), del c.o.m., al fine di poter frequentare il corso di specializzazione sanitaria presso l’indicata Scuola di Ortopedia e traumatologia dell’Università di Pisa.
In data 5 febbraio 2021, a seguito del preavviso di rigetto, cui sono seguite le relative osservazioni, il Ministero della Difesa le ha notificato il provvedimento definitivo di diniego dell’anzidetta istanza di congedo straordinario senza assegni.
La medesima parte appellata ha impugnato dinanzi al T.A.R. Sardegna il provvedimento di diniego e l’adito Tribunale Amministrativo ha accolto il ricorso, annullando l’atto gravato.
Il Ministero della Difesa ha proposto appello, lamentando la violazione e falsa applicazione dell’art. 757 del c.o.m., nonché degli artt. 40 del d.lgs. n. 368/1999 e 1506, co. 1, lett. d), c.o.m..
In sostanza, in sede di appello l’Amministrazione ha rilevato che la gravata sentenza del T.A.R. della Sardegna richiama le tesi di alcuni precedenti del T.A.R. Puglia, tra cui per tutti quello della Sezione II del 26 ottobre 2021, n. 1540, che hanno accolto la tesi interpretativa dell’applicabilità dell’invocata norma generale di cui all’art. 1506, c. 1, lett. d, c.o.m., in quanto l'art. 757, co. 3, c.o.m., nell'escludere l'applicazione ai medici militari dell'art. 40, co. 2, del d.lgs. n. 368/1999, opererebbe soltanto per gli ufficiali medici che frequentano le scuole di specializzazione fruendo della riserva di posti prevista per i medici della sanità militare dal predetto art. 757, co. 1, c.o.m..
Tale interpretazione si presenterebbe, tuttavia, in contrasto con la differente e corretta lettura data dalla presente Sezione del Consiglio di Stato, con la sentenza dell’1.9.2021, n. 6178, che o individua il carattere ostativo del comma 3 del citato art. 757 alla concedibilità del richiesto congedo straordinario senza assegni, alla cui motivazione il Ministero appellante ha fatto ampio richiamo.
La medesima amministrazione ha dedotto, inoltre, l’insussistenza del difetto motivazionale del provvedimento gravato, che secondo la sentenza appellata, avrebbe comunque dovuto rendere “ chiara indicazione della “infungibilità” del militare ricorrente in base alla sua professionalità e alla peculiarità del suo impiego (come invece previsto dalla cit. Circolare del 2012), limitandosi di contro ad affermare, genericamente, che “non risulta possibile procedere al necessario ripianamento della posizione che lascerebbe vacante [il militare ricorrente]”, ovvero che, in caso di ripianamento, si determinerebbe “una criticità in un altro elemento di organizzazione della Forza Armata ”.
Al riguardo, la Direzione per l’impiego del personale militare dell’Aeronautica avrebbe espresso parere non favorevole all’accoglimento dell’istanza in considerazione della esaustiva motivazione che “ la F.A. dispone di una dotazione organica di “medici” che già poco compensa le esigenze funzionali delle Infermerie Principali/di Corpo A.M.”; - “È oltretutto necessario che l’A.M. preservi la pronta capacità d’intervento nel mutevole scenario emergenziale in atto, dove già le sole operazioni correnti impegnano senza sosta le articolazioni sanitarie per: · la gestione e il contenimento dell’emergenza da COVID-19; · le richieste di supporto di Ufficiali medici ad altri Enti/Amministrazioni;· gli impegni per e nei Teatri Operativi/interforze; · le attuali molteplici attività sanitarie correlate con la recente riattivazione delle procedure di selezione per l’arruolamento in F.A., comunque in connessione all’implementazione di procedure sanitarie per la prevenzione dei contagi da COVID-19 durante le attività formative e addestrative ”.
Si è costituita in giudizio la parte appellata, resistendo al ricorso.
Con ordinanza n. 1930, pubblicata in data 27.4.2022, l’adito Consiglio di Stato ha ritenuto che le questioni poste con l’appello cautelare richiedessero un approfondito esame nel merito e che le paventate esigenze cautelari potevano essere adeguatamente tutelate con la sollecita fissazione della pubblica udienza, ai sensi dell’art. 55, co. 10, c.p.a., alla data del 20.9.2022.