Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2019-04-01, n. 201902119

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2019-04-01, n. 201902119
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201902119
Data del deposito : 1 aprile 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 01/04/2019

N. 02119/2019REG.PROV.COLL.

N. 00661/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 661 del 2013, proposto da
A S.p.A, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

contro

M P, rappresentata e difesa dall'avvocato A P, con domicilio eletto presso lo studio Giuseppe Lavitola in Roma, via Costabella n. 23;

per la riforma

della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima) n. 01083/2012, resa tra le parti, concernente ordinanza di sfratto in via amministrativa


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di M P;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 marzo 2019 il Cons. Antonino Anastasi e uditi per le parti l’avvocato A P e l'Avvocato dello Stato Angelo Venturini;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Nel 2012 l’Anas ha intimato in via amministrativa alla dipendente Pinna Mariangela ( in quanto cessata dal servizio) lo sgombero della casa cantoniera già avuta in concessione.

L’interessata ha impugnato l’ingiunzione avanti al TAR Sardegna il quale, con la sentenza in epigrafe indicata, ha accolto il ricorso, affermando che – a seguito del processo di privatizzazione- l’ Anas ha gestione privatistica del suo patrimonio e non gode più di quei poteri di autotutela demaniale che le spettavano nella ormai dismessa veste di Azienda di Stato.

La sentenza è stata impugnata con l’atto di appello oggi all’esame dalla Società soccombente, la quale ne ha chiesto l’integrale riforma.

Si è costituita l’appellata, chiedendo il rigetto dell’appello del quale eccepisce peraltro l’inammissibilità.

All’udienza del 28 marzo 2019 l’appello è stato spedito in decisione.

L’eccezione di inammissibilità dell’appello per genericità, versata dalla appellata, va pianamente disattesa.

L’appellante ha infatti, mediante richiami giurisprudenziali, proposto argomentazioni atte a travolgere, ove ritenute fondate, il punto nodale della sentenza impugnata e ad imporne così la riforma.

Ciò premesso, nel merito l’appello è fondato.

La giurisprudenza della Sezione, con indirizzo pienamente condiviso da questo collegio, ha infatti chiarito che “pur dopo la doppia fase di privatizzazione dell’originaria azienda di Stato, intervenuta per effetto del D.Lgs. n. 143 del 1994 (trasformazione in ente pubblico economico) e del D.L. n. 138 del 2002, convertito nella legge n. 178 del 2002 (in particolare l’art. 7 che ha ulteriormente trasformato l’ANAS in S.p.a.), il nuovo assetto ha incidenza concreta soltanto sulla fase gestionale del nuovo soggetto permanendo, dunque, sia la natura pubblica del nuovo organismo, come specificato nel nuovo Statuto ANAS approvato con D.I. del 25 giugno 2010, sia i poteri pubblicistici propri dell’Ente proprietario delle autostrade e strade statali trasferite, tra i quali l’autotutela amministrativa esercitata, come ha direttamente chiarito il citato art. 7, laddove ha statuito che il trasferimento di detti beni “…non modifica il regime giuridico previsto dagli articoli 823 ed 829, primo comma, del codice civile…” e che ANAS, anche nella sua nuova veste, “…esercita i diritti ed i poteri dell’ente proprietario…”. ( cfr. IV Sez. n. 1230 del 2011 e n. 3753 del 2013).

Oppone l’appellata che, dopo aver dichiarato la decadenza dell’originaria concessione, l’ANAS le ha successivamente proposto il rinnovo della stessa: ciò dimostra, secondo l’appellante, che la casa cantoniera ha perso la sua natura demaniale, non potendo più essere considerata pertinenza stradale.

Il rilievo non convince in quanto le case cantoniere costituiscono ai sensi dell’art. 24 del codice della strada pertinenza di servizio del demanio stradale e quindi partecipano del regime di demanialità, che può cessare solo all’esito del procedimento di sdemanializzazione, non potendosi ammettere una perdita della qualità demaniale tacita o implicita. ( cfr. IV Sez. n. 3753/2013 citata).

Sulla scorta delle considerazioni che precedono l’appello va pertanto accolto, con integrale riforma della sentenza impugnata e rigetto del ricorso introduttivo.

Le spese del giudizio sono compensate avuto riguardo alle obiettive peculiarità del procedimento in controversia.

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