Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2019-07-22, n. 201905143
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Pubblicato il 22/07/2019
N. 05143/2019REG.PROV.COLL.
N. 09218/2009 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso in appello numero di registro generale 9218 del 2009, proposto da
S s.r.l., in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentato e difeso dagli avvocati F G S e A G, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, via Giovanni Paisiello, n. 55;
contro
Comune di Roma, in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentato e difeso dall’avv. R R, con il quale domicilia presso l’Avvocatura comunale in Roma, via del Tempio di Giove, n. 21;
B P s.r.l., in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentata e difesa prima dall’avvocato Claudio Stronati, poi dall’avvocato Fabio Valerini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto in Roma, via Fonteiana, n. 42
nei confronti
Comunione dei beni ereditari di R V, in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentata e difesa dall’avvocato Sabrina Zuzzi, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio in Roma, via G. Nicotera n. 29;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, Roma, Sezione seconda ter , n. 07305/2009, resa tra le parti.
Visto il ricorso in appello;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Roma;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di B P s.r.l.;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Comunione beni ereditari di R V;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica dell’11 aprile 2019 il Cons. A B e uditi per le parti gli avvocati F G S, Fabio Valerini e Sabrina Zuzzi;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. S s.r.l., quale proprietaria di un impianto di distribuzione di carburanti per autotrazione sito in Roma, via Tor Bella Monaca, direzione Casilina, gestito dalla T.B.M. Petroli s.r.l., impugnava innanzi al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio la determinazione dirigenziale del Comune di Roma n. 2331 del 22 ottobre 2007, relativa all’accertamento di conformità del progetto presentato dalla B P s.r.l. per la realizzazione a poca distanza dal predetto impianto, nella medesima via e direttrice di marcia, di un nuovo impianto di distribuzione di carburanti. L’impugnativa era estesa agli atti presupposti a tale determinazione (tra cui il nulla osta paesaggistico regionale e il parere comunale favorevole relativo alla viabilità), e, a mezzo di motivi aggiunti, al conseguente permesso di costruire n. 842/2008.
Nel giudizio così instaurato si costituivano in resistenza il Comune di Roma e la B P, che proponeva anche ricorso incidentale avverso gli atti autorizzativi dell’impianto di S. Si costituiva ad opponendum la Comunione dei beni ereditari di R V, proprietaria del terreno locato alla B P per la realizzazione del nuovo impianto.
2. Con sentenza n. 7305/2009 l’adito Tribunale (Sezione seconda ter ), assorbita ogni questione preliminare spiegata dalle parti resistenti, respingeva perché infondati il ricorso e i motivi aggiunti di S, ritenendo, per l’effetto, di non esaminare il ricorso incidentale di B P. Compensava tra le parti le spese di lite.
3. S ha proposto appello avverso la predetta sentenza, deducendo, con un unico motivo, violazione e falsa applicazione della l.r. Lazio n. 8/2001, del d.lgs. n. 32/1998, della l. n. 241/1990 e del giusto procedimento, difetto di motivazione, eccesso di potere per difetto di istruttoria, contraddittorietà, travisamento dei fatti, carenza dei presupposti, irrazionalità, violazione delle prescrizioni del piano regolatore generale adottato con delibera consiliare n. 33/2003, violazione del regolamento degli impianti stradali di rifornimento approvato con deliberazione commissariale n. 26/2008. Ha concluso per la riforma della sentenza appellata.
4. Si sono costituiti in resistenza il Comune di Roma, nelle more divenuto Roma Capitale, B P e la Comunione dei beni ereditari di R V.
Tutte le parti resistenti hanno domandato la reiezione dell’appello, sostenendone l’infondatezza.
5. Con ordinanza n. 715/2010 questa Sezione ha respinto la domanda cautelare formulata dall’appellante.
6. Nell’imminenza dell’udienza pubblica fissata per la trattazione del merito della controversia, con atto depositato il 6 marzo 2019, l’appellante S ha rappresentato di non aver più interesse alla decisione della causa alla luce delle modifiche subite, in pendenza dell’appello, dal quadro normativo e regolamentare di riferimento della controversia, e ha chiesto la declaratoria di improcedibilità dell’appello, con compensazione delle spese di lite.
A sua volta, Roma Capitale, come memoria depositata il 7 marzo 2019, ha tra altro rappresentato, in fatto, che l’impianto per cui è causa è stato realizzato e collaudato il 3 aprile 2009, essendo, allo stato, attivo e funzionante.
7. All’udienza pubblica dell’11 aprile 20189, nel corso della quale i difensori delle parti appellate B P e Comunione dei beni ereditari di R V hanno chiesto la condanna dell’appellante alle spese per lite temeraria, la causa è stata trattenuta in decisione.
8. Il Collegio, in ossequio al principio dispositivo applicabile anche al giudizio amministrativo, deve prendere atto del sopravvenuto difetto di interesse di S alla decisione della causa, applicando, per l’effetto, l’art. 35, comma 1, lettera c) del Codice del processo amministrativo, che prevede che il giudice dichiara improcedibile il ricorso, tra altro, quando nel corso del giudizio sopravviene il difetto di interesse delle parti alla decisione.
9. Quanto alle spese del presente grado di giudizio, tenuto conto della particolarità della controversia e della sua complessità, in rapporto ai vari provvedimenti amministrativi oggetto dell’originaria impugnativa, il Collegio ritiene la sussistenza di motivi per disporne l’integrale compensazione tra le parti.