Consiglio di Stato, sez. III, ordinanza cautelare 2013-08-30, n. 201303420
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N. 03420/2013 REG.PROV.CAU.
N. 05638/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 5638 del 2013, proposto da:
Ministero Dell'Interno, Commissione ex Art.101 L.82/91, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
contro
G M, C D M, M M, rappresentati e difesi dall'avv. T Gigliotti, con domicilio eletto presso T Gigliotti in Roma, via degli Scipioni 265;
per la riforma
dell' ordinanza cautelare del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE I TER n. 01982/2013, resa tra le parti, concernente diniego ammissione al programma speciale di protezione dei collaboratori di giustizia
Visto l'art. 62 cod. proc. amm;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di G M e di C D M e di M M;
Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di accoglimento della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;
Viste le memorie difensive;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 agosto 2013 il Pres. P G L e uditi per le parti l’avvocato Gigliotti e l’avvocato dello Stato Barbieri;
RITENUTO:
- che la complessità e la delicatezza delle questioni dibattute rende opportuno che ogni decisione venga rimessa al giudizio di merito;
- che nelle more di tale giudizio, la valutazione comparativa dei contrapposti interessi consiglia di proseguire, allo stato, nell’attuazione del programma di protezione, in quanto in caso contrario gli interessati potrebbero subire rilevanti pregiudizi, laddove il differimento dell’esecuzione degli atti impugnati in primo grado non produce un danno altrettanto rilevante per l’Amministrazione;
- che in questa prospettiva l’appello deve essere respinto, ma questo Collegio deve procedere a norma dell’art. 55, comma 10, c.p.a., disponendo che il T.A.R. fissi con priorità la discussione del ricorso nel merito;
- che le spese della presente fase possono essere compensate;