Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2023-02-21, n. 202301773

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2023-02-21, n. 202301773
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202301773
Data del deposito : 21 febbraio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 21/02/2023

N. 01773/2023REG.PROV.COLL.

N. 00848/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso per revocazione numero di registro generale 848 del 2022, proposto dalla -OMISSIS- s.p.a.., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati R I, A V O e L C, con domicilio digitale come da Pec da Registri di Giustizia;

contro

Roma Capitale, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Luigi D'Ottavi, con domicilio digitale come da Pec da Registri di Giustizia;

per la revocazione

della sentenza del Consiglio di Stato, Sezione quarta, n. -OMISSIS-, resa tra le parti, concernente un parcheggio interrato e il risarcimento del danno conseguente alla sua mancata realizzazione.


Visti il ricorso per revocazione e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 ottobre 2022 il consigliere Nicola D'Angelo e uditi per le parti gli avvocati come da verbale di udienza.

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Nel 2005 il -OMISSIS- presentava al Comune di Roma, Dipartimento VII, il progetto per la realizzazione di un parcheggio interrato in via -OMISSIS-. Il progetto prevedeva oltre ai parcheggi la realizzazione di un parco attrezzato nell’area golenale del Tevere a ridosso del Lungotevere di -OMISSIS- a partire dal Ponte -OMISSIS-, area, quest’ultima, in cui era previsto anche il reimpianto dei 28 platani, di proprietà comunale, presenti su via -OMISSIS-.

1.1. Successivamente, la società -OMISSIS- acquistava i rami d’azienda delle società facenti parte del Consorzio, relativi all’attività di realizzazione e di vendita dei suddetti parcheggi, poi inseriti dal Commissario di Governo per l’Emergenza Traffico e Mobilità, nel Piano Parcheggi Emergenziale (ordinanza n. -OMISSIS-), con determinazione successivamente confermata (da ultimo, con ordinanza n. -OMISSIS-).

1.2. Una volta approvato il progetto, con atto d’obbligo del 12 luglio 2010, la -OMISSIS- si è impegnata a sostenere l’onere delle operazioni di espianto e reimpianto delle alberature in via -OMISSIS- in un’area che sarebbe stata individuata prima della stipula della convenzione per la concessione del diritto di superfice.

1.3. L’originaria ubicazione nell’area golenale si rendeva infatti indisponibile cosicché il Sindaco, quale Commissario di Governo, con ordinanza n. -OMISSIS- stralciava la parte relativa alla realizzazione del parco attrezzato, subordinando la stipula della convenzione alla individuazione di una nuova zona.

1.4. Dopo un complesso iter , la -OMISSIS- individuava un’area in corrispondenza dell’intersezione tra il Lungotevere di -OMISSIS-, il lungotevere -OMISSIS-e via -OMISSIS-, rispetto alla quale intervenivano prescrizioni della Soprintendenza e del Servizio Giardini.

1.5. Essendosi verificata la condizione dell’individuazione della nuova area su cui reimpiantare i platani, in data 7 ottobre 2010 veniva stipulata la convenzione per la cessione del diritto di superficie sull’area di via -OMISSIS- su cui doveva essere realizzato il parcheggio sotterraneo. Nelle premesse della convenzione era comunque previsto l’impegno della società ad ottemperare alle prescrizioni impartite in particolare dal Servizio Giardini, quale condizione per il rilascio del permesso di costruire.

1.6. In data 25 marzo 2011, il Servizio Giardini ordinava però la sospensione dei lavori sino al successivo periodo di stasi vegetativa.

1.7. In relazione alla intervenuta sospensione la -OMISSIS- ha quindi chiesto al Tar per il Lazio il risarcimento dei danni pari a 19 milioni di euro imputabili all’atteggiamento inerte dell’Amministrazione comunale, la quale sarebbe venuta meno sia agli obblighi derivanti dall’ordinanza commissariale n. -OMISSIS-, sia a quelli dedotti nella Convenzione del 7 ottobre 2010 e più in generale di leale collaborazione.

1.8. Successivamente, la stessa società ha poi diffidato l’Amministrazione a porre in essere ogni adempimento al fine di metterla nelle condizioni di iniziare i lavori.

1.9. Non avendo la diffida avuto riscontro, la -OMISSIS- ha quindi proposto motivi aggiunti per l’accertamento della risoluzione del contratto e il conseguente risarcimento del danno.

1.10. Il Tar per il Lazio, con la sentenza n. -OMISSIS-:

- ha disposto la risoluzione della convenzione stipulata in data 7 ottobre 2010 per grave inadempimento del Comune di Roma (poi Roma Capitale);

- ha dichiarato l’estinzione del diritto di superficie costituito sull’area interessata dalla realizzazione dei parcheggi;

- ha condannato Roma Capitale, a titolo di risarcimento del danno, al pagamento di euro 1.000.000,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria.

1.11. Contro la suddetta sentenza ha proposto appello la società -OMISSIS- chiedendo la riforma del capo della decisione relativo alla liquidazione del danno.

1.12. Roma Capitale ha invece proposto appello incidentale per l’integrale riforma della sentenza impugnata.

1.13. Questa Sezione, con la sentenza n. -OMISSIS-, ha respinto l’appello principale ed ha accolto invece quello incidentale, respingendo di conseguenza il ricorso di primo grado della -OMISSIS-.

2. Ciò premesso, quest’ultima società chiede la revocazione della suddetta decisione in ragione di un errore di fatto ravvisabile con riferimento a due circostanze:

- l’una relativa alla supposta persistenza in capo all’Amministrazione dell’interesse alla realizzazione del parcheggio, che è stata invece esclusa dalla sentenza oggetto di revocazione;

- l’altra concernente l’asserita mancanza di diligente e collaborativa condotta della stessa ricorrente.

2.1 In particolare, la sentenza n. -OMISSIS- ha evidenziato che:

“5.4. - ...la vicenda in oggetto si inquadra in un rapporto concessorio, con assunzione quindi del pieno rischio imprenditoriale in capo al concessionario e, trattandosi di opera di interesse pubblico ai sensi della L. 122/89, con piena evidenza, anche nella fase esecutiva, del concreto interesse alla piena ed incondizionata attuazione dell’obiettivo, di rilievo pubblicistico, di dotare il quartiere di un parcheggio interrato inserito all’interno del PUP. In tale ottica, era precipuo compito del concessionario attuare senza ritardo gli impegni espressamente presi nei confronti del Comune e far fronte ai medesimi con piena assunzione dei rischi derivanti dall’assunzione dei predetti obblighi.

5.5 – Quindi, tenuto conto della complessiva documentazione depositata nel corso del giudizio, alcun risarcimento spettava alla società, non essendo stata provata la sussistenza di un danno ingiusto riconducibile a violazioni del principio di affidamento da parte del Comune, che come sopra indicato aveva invece analiticamente elencato gli adempimenti richiesti e le relative responsabilità, anziché riconducibile all’alea propria del rischio d’impresa sotteso alla stipula, fuori gara pubblica, della convenzione in esame, che implicava l’assunzione dell’impegno del soggetto affidatario ai fini della più efficace e tempestiva gestione di tutti gli oneri amministrativi ed organizzativi preliminari e propedeutici, quali condizioni necessarie ben note ab initio, ai fini della realizzazione dell’opera pattuita.

5.6 – Nell’ambito dei predetti impegni ricadeva necessariamente anche il previsto espianto, con ricollocazione altrove, degli alberi ad alto fusto presenti, che secondo la nota -e comunque conoscibile- disciplina ad essi applicabile non potevano essere semplicemente abbattuti, implicando misure organizzative e tempi di attuazione particolarmente gravosi, dei quali la ricorrente non dimostra di essersi fatta carico in prima persona, anche attivando per tempo gli strumenti giuridici necessari per supplire agli ipotizzati ritardi dell’Amministrazione secondo un principio di diligenza professionale e di buona fede nei rapporti con la pubblica amministrazione in relazione alle finalità pubblicistiche, dalla medesima perseguite, che avevano dato base giuridica e giustificazione all’impegno contrattuale in esame ed ai relativi oneri a carico delle finanze pubbliche ”.

2.2. Nella sostanza, il Collegio per le sue conclusioni sarebbe innanzitutto partito dall’asserzione che fosse persistente un interesse dell’Amministrazione alla realizzazione dell’opera (cfr. paragrafo 5.4.) per accogliere l’appello incidentale del Comune.

2.3. Tali conclusioni tuttavia si sarebbero fondate sulla mancata considerazione che con memoria depositata l’11 maggio 2021, la ricorrente aveva evidenziato quanto già risultante dal deposito in primo grado circa il sopravvenuto disinteresse manifestato da Roma Capitale con la delibera assunta dall’Assemblea capitolina con l’ordine del giorno n. -OMISSIS- e con Memoria della Giunta Capitolina del 26 marzo 2013.

2.4. Più nel dettaglio, con la prima, l’Assemblea aveva impegnato il Sindaco e la Giunta “ allo stralcio dal Piano Urbano Parcheggi dell’intervento B 1.4-027: Realizzazione di un parcheggio interrato in area di proprietà comunale in Via -OMISSIS- – Municipio Roma -OMISSIS-” di cui all’Ordinanza n. -OMISSIS- del Sindaco di Roma ” (con conseguente abbandono dell’intervento pur essendo ancora obbligata in forza della convenzione). Con la seconda, la Giunta ha dato seguito all’impegno conferendo “ mandato agli uffici competenti di definire un percorso condiviso con il concessionario del parcheggio di Via -OMISSIS- che, al fine di dirimere la controversia in atto, preveda la ricollocazione dei posti auto previsti in via -OMISSIS- in piazza -OMISSIS- ”.

2.5. L’ulteriore errore revocatorio, per la ricorrente, emergerebbe poi alla supposta inesistenza della condotta diligente e collaborativa da parte della stessa società, la cui correttezza sarebbe stata invece dimostrata anche con riferimento alle prescrizioni imposte per il rimpianto degli alberi.

3. Quanto ai profili rescissori, la società ricorrente ha fatto solo riferimento alla richiesta di accogliere l’appello principale a suo tempo proposto.

4. Roma Capitale si è costituita in giudizio il 2 febbraio 2022, chiedendo il rigetto del ricorso, ed ha depositato una memoria il 2 settembre 2022 con la quale ha, tra l’altro, dedotto la sua inammissibilità ed ha allegato il ricorso in Cassazione, ai sensi dell’art. 362 c.p.c. e 110 c.p.a., proposto dalla società ricorrente avverso la sentenza oggetto di revocazione.

4. La società ricorrente ha anch’essa depositato una memoria il 5 settembre 2022.

5. Sia l’Amministrazione che la ricorrente hanno depositato repliche rispettivamente il 13 e il 15 settembre 2022.

6. La causa è stata trattenuta in decisione nell’udienza pubblica del 6 ottobre 2022.

7. Preliminarmente, il Collegio ritiene il secondo motivo revocatorio inammissibile. Secondo la ricorrente, con riferimento alla questione dell’espianto dei platani (paragrafo 5.6 della sentenza), si sarebbe affermato un inadempimento a suo carico che tale non è era, avendo la stessa dato prova, con la documentazione depositata, di aver individuato addirittura un’area alternativa nel momento in cui non è stata più disponibile quella originaria.

7.1. In realtà, il profilo dedotto è stato oggetto di apprezzamento da parte del giudice di appello e non può dunque ritenersi suscettibile di essere apprezzato sul piano della rilevanza revocatoria.

7.2. L’errore di fatto, idoneo a costituire un vizio revocatorio ai sensi dell’art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c., è infatti identificabile con l’errore di percezione sull’esistenza o sul contenuto di un atto processuale, che si traduca nell’omessa pronuncia su una censura o su un’eccezione.

7.3. Conseguentemente, non può giustificare la revocazione una contestazione sull’attività di valutazione del giudice su un profilo esaminato, né una contestazione concernente il mancato esame di un qualsivoglia documento o di qualsiasi altra prova offerta dalle parti, dal momento che in casi del genere si potrebbero configurare soltanto errores in iudicando , non contemplati dal citato art. 395 c.p.c.

7.4. Non può infatti ritenersi sussistente un errore revocatorio per il mero “fatto” che alcune circostanze, seppure esaminate in sentenza, non siano state correttamente intese, essendo sufficiente rispondere al motivo proposto, dando atto di averlo inteso nella sua reale portata giuridica in ragione dei fatti a cui esso fa riferimento (cfr. Cons. Stato, sez. V, 30 marzo 2020, n.2165).

8. Appare invece fondato il primo motivo revocatorio relativo al mancato rilievo delle citate determinazioni dell’Assemblea e della Giunta capitolina (ordine del giorno n. -OMISSIS- e Memoria della Giunta del 26 marzo 2013) in ordine al venir meno dell’interesse dell’Amministrazione alla realizzazione delle opere secondo quanto previsto nella convenzione.

8.1. Nel caso specifico, la sentenza in esame è incorsa in una svista percettiva su un punto centrale, non tenendo conto del diverso orientamento comunale nel frattempo intervenuto, circostanza che può dunque ritenersi integrare un errore di fatto determinante, secondo un nesso di causalità necessaria, nel senso che lo stesso ha costituito il motivo essenziale della decisione (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 24 gennaio 2022, n.431).

8.2. D’altra parte, le circostanze prospettate dalla ricorrente non sono state oggetto di un’attività valutativa svolta dal giudice, pur essendo le stesse oggettivamente e chiaramente desumibili (cfr. Cons. Stato, Ad. plen., 24 gennaio 2014, n. 5), né può escludersi che se apprezzate avrebbero potuto portare ad una diversa soluzione della lite.

8.3. La sentenza ha invece sostenuto, ai fini delle valutazioni delle vicende del rapporto concessorio, che vi fosse una permanenza del concerto interesse del Comune alla piena ed incondizionata attuazione dell’obiettivo di dotare il quartiere di un parcheggio interrato (cfr paragrafo 5.4.)

8.4. In definitiva, appare sussistere l’errore revocatorio ex art. 395, comma1, n. 4), c.p.c., essendo la mancata percezione delle ulteriori determinazione dell’Amministrazione determinante ai fini della decisione (requisito della c.d. essenzialità o decisività dell'errore di fatto revocatorio – cfr. Cons. Stato, sez. VI, 18 febbraio 2015, n. 826).

9. Per le ragioni sopra esposte, il ricorso va accolto in sede rescindente, con conseguente integrale revocazione della sentenza n. -OMISSIS-, mentre la fase rescissoria, anche ai fini di un ulteriore e completo contraddittorio, va rinviata ad una successiva udienza di merito che sarà fissata del Presidente della Sezione.

10. Le spese di giudizio sono anch’esse rinviate alla pronuncia definitiva.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi