Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2024-04-16, n. 202403442

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2024-04-16, n. 202403442
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202403442
Data del deposito : 16 aprile 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 16/04/2024

N. 03442/2024REG.PROV.COLL.

N. 07254/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 7254 del 2020, proposto da
M M e M V, rappresentati e difesi dall'avvocato R S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Anacapri, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati L D L e R M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Sesta) n. 3806/2020.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Anacapri;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 aprile 2024 il Cons. G G;

Viste le conclusioni delle parti come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1. M M e M V sono proprietari di un fondo agricolo sito nel Comune di Anacapri alla via Linaro.

1.1. Con verbale di accertamento n. 14351 del 15 gennaio 1996, il Comune di Anacapri ha accertato che su tale fondo i predetti hanno realizzato sine titulo un manufatto delle dimensioni di mt 6,05 x 5,15 x h 3,00, adibito a civile abitazione, composto da un piccolo disimpegno - ingresso, un soggiorno cucina, una camera da letto ed un bagno, completo di pavimenti, infissi, impianti idrico ed elettrico e parzialmente arredato. Sul lato est della suddetta abitazione era stata realizzata una baracca in elementi metallici delle dimensioni di mt 2,60 x 5,20 x h media 2,10.

A ciò ha fatto seguito l’emanazione da parte del Comune delle ordinanze nn. 15388 e 15389 del 5 dicembre 1996, recanti la sospensione dei lavori, e la successiva ingiunzione a demolire, n. 15587 del 10 dicembre 1996 (divenute inoppugnabili per mancata impugnazione).

1.2 Con istanza prot. n. 822 del 22 gennaio 1997 n. 2377, i sig.ri M e Vinaccia hanno quindi presentato domanda di concessione edilizia in sanatoria ai sensi dell’art. 13, l. n. 47/1985.

Il Comune di Anacapri ha, tuttavia, rigettato tale l’istanza con provvedimento n. 6829 del 28 maggio 1997 (anch’esso divenuto inoppugnabile stante il mancato esperimento del rimedio giurisdizionale).

1.3 Con verbale n. 15 del 23 marzo1998 è stata, successivamente, accertata l’inottemperanza alla demolizione.

1.4 Essendo il manufatto abusivo entrato, per effetto di suddetti atti, nel patrimonio comunale, e continuando i sigg. ri M e Vinaccia ad occuparlo sine titulo , il Comune di Anacapri con determine del Dirigente del Settore Finanziario, nr. 340 e 341 del 19 settembre 2019 ha quantificato, rispettivamente, in € 133,40 l’indennità mensile di occupazione abusiva a decorrere dal 1° settembre 2019 e in € 15.508,18 le mensilità pregresse, relative agli ultimi 10 anni.

2. Con ricorso notificato l’8 ottobre 2019 e depositato lo stesso giorno M M e M V hanno impugnato dinanzi al T.A.R. per la Campania, sede di Napoli, domandandone l’annullamento, i seguenti atti:

- determinazione n. 341 del 16 settembre 2019 emessa dal Responsabile del Settore finanziario, notificata il 19 settembre 2019, di determinazione degli arretrati per occupazione dei predetti immobili abusivi;

- determinazione n. 340 del 16 settembre 2019 emessa dal Responsabile del Settore finanziario, notificata il 19.9.19, di determinazione dell’indennità di occupazione dei predetti immobili abusivi;

- verbale n. 15 del 23 marzo 1998, trasmesso all’Ufficio ragioneria con nota prot. 6388 del 18 aprile 2019, con cui è stata disposta l’acquisizione al patrimonio comunale del fabbricato, con la relativa area di sedime, riportato al Catasto terreni al fg. 2 p.lla 212 del Comune di Anacapri;

- l’ordinanza di demolizione n. 15587 emessa dal Sindaco del Comune di Anacapri il 10 dicembre 1996;

- tutti gli atti connessi, presupposti e conseguenziali ai predetti provvedimenti.

2.1 A sostegno del ricorso introduttivo hanno dedotto le censure così rubricate:

1) quanto all’ordine di demolizione n. 15587 del 10.12.1996 ex art. 7 l. 47/1985, in relazione alla successiva acquisizione al patrimonio comunale comunicata con le determinazioni 340 e 341 del 16.9.2019: la nullità/inefficacia per violazione dell’art. 13 l. 47/1985, applicabile ratione temporis:

2) in via gradata, quanto alla procedura di acquisizione del cespite al patrimonio comunale eseguita sulla base del verbale di sopralluogo n. 15 del 23.3.1998 trasmesso all’ufficio ragioneria il 18.4.2019 con nota 6388 e in relazione ai conseguenti provvedimenti nn. 340 e 341: la nullità del procedimento, la riserva di querela di falso, l’eccesso di potere

3) in ulteriore subordine, l’illegittimità dell’acquisizione al patrimonio per violazione dei co. 3 e 4 del dpr 380/01, l’attività eseguita in carenza dei presupposti;

4) in via gradata: l’usucapione;

5) in estremo subordine, la prescrizione ex art. 2948 n. 3 c.c.

3. Successivamente, con ricorso per motivi aggiunti notificato il 22 ottobre 2019 e depositato lo stesso giorno M M e M V hanno dedotto nuove ragioni a sostegno della domanda di annullamento già spiegata con il ricorso introduttivo avverso il verbale n. 15 del 23 marzo 1998, trasmesso all’Ufficio ragioneria con nota prot. 6388 del 18 aprile 2019, con cui è stata disposta l’acquisizione al patrimonio comunale del fabbricato, con la relativa area di sedime, riportato al Catasto terreni al fg. 2 p.lla 212 del Comune di Anacapri.

3.1 In particolare, hanno dedotto le seguenti ulteriori censure (di cui avrebbero avuto conoscenza solo con l’estrazione di copia del suddetto verbale in data 25 settembre 2019):

1) Falsità ;

2) Illegittimità del provvedimento impugnato per carenza di un requisito essenziale ;

3) Nullità della notifica .

4. Ad esito del relativo giudizio, con la sentenza indicata in epigrafe, l’adito T.A.R. ha dichiarato inammissibile il ricorso come integrato da motivi aggiunti proposti in corso di causa:

- per difetto di giurisdizione, spettando la cognizione della controversia afferente alle determinazioni di quantificazione delle indennità di occupazione al giudice ordinario, dinanzi al quale il ricorso potrà essere eventualmente riassunto, ex art. 11 c.p.a., ai fini della translatio iudicii ;

- nei sensi di cui in parte motiva, per quanto attiene alle restanti domande caducatorie.

5. Ora con ricorso notificato il 18 settembre 2020 e depositato lo stesso giorno M M e M V hanno proposto appello avverso la suddetta sentenza chiedendone l’annullamento e/o la riforma.

5.1 Hanno affidato il gravame ai seguenti motivi:

1) erronea dichiarazione di difetto di giurisdizione ;

2) in via autonoma: l’erronea applicazione dell’art. 13 l. 47/1985 ;

3) ancora in via autonoma: l’errore di diritto ex art. 7 l. 47/1985, applicabile ratione temporis, sulla qualificazione del verbale di accertamento n. 15/98 ;

4) omessa pronuncia .

6. Hanno quindi chiesto di:

- annullare, in toto o in parte, la sentenza impugnata ove reca la declinatoria di giurisdizione in favore dell’A.G.O., con conseguente remissione della causa ex art. 105 c.p.a. al giudice di primo grado;

- in via autonoma, anche previa separazione, trattandosi di motivi non connessi al precedente, accogliere motivi sub 2) e/o 3) dell’atto di appello e, in riforma della sentenza appellata, annullare tutti gli atti amministrativi impugnati;

- in via incidentale, in riforma della sentenza di primo grado, nei limiti di cui all’art. 8 c.p.a., v accertare e dichiarare l’avvenuta usucapione, in loro favore, dell’area di sedime ove sorgono i manufatti abusivi.

7. In data 12 settembre 2023 si è costituito in giudizio il Comune di Anacapri chiedendo la reiezione del gravame.

8. Nelle date, rispettivamente, del 1° e del 4 marzo 2024 il Comune di Anacapri e M Maurizio hanno depositato memorie difensive.

9. Il 14 marzo 2024 il Comune di Anacapri ha depositato memorie in replica.

10. All’udienza pubblica del 4 aprile 2024 la causa è stata introitata per la decisione.

DIRITTO

1. L’appello è infondato.

2. Con il primo motivo di appello si censura la sentenza impugnata nella parte in cui il T.A.R. ha dichiarato inammissibile il ricorso di primo grado per difetto di giurisdizione.

In particolare, secondo parte appellante, il giudice di prime cure avrebbe errato nello statuire che “le gravate determinazioni nn. 340 e 341 quantificano le indennità per occupazione sine titulo di beni immobili rientranti nel patrimonio del Comune […] Sul punto, in mancanza di consistenti argomentazioni di segno contrario, il Collegio reputa di non discostarsi dall’orientamento assunto da altre sezioni d questo TAR a mente del quale difetta la giurisdizione del Giudice amministrativo in ordine alla richiesta di pagamento di indennità di occupazione senza titolo facente parte del patrimonio pubblico”.

Si osserva che il giudice di primo grado non avrebbe considerato che la giurisdizione del Giudice ordinario si radica solo nelle ipotesi di opposizione ad ordinanza-ingiunzione, relativa al pagamento dei canoni o delle indennità di occupazione abusiva, nel caso di specie mancante.

Si deduce che i ricorrenti in primo grado non avrebbero contestato i criteri di determinazione delle presunte indennità di occupazione ma avrebbero, piuttosto, contestato in radice la legittimità dell’intero procedimento che aveva condotto alla emanazione delle determine n. 340 e 341 del 16 settembre 2019.

2.1 La doglianza appare mal calibrata.

Il giudice di prime cure si è limitato a rilevare il proprio difetto di giurisdizione a conoscere la porzione della controversia in esame che riguarda gli atti con i quali si è proceduto alla quantificazione delle indennità di occupazione senza con ciò escludere la propria cognizione in ordine a tutti i profili di doglianza mossi dai ricorrenti in primo grado con riguardo ai procedimenti a monte (e specie quello che ha portato all’emissione dell’ordinanza di demolizione ed all’accertamento della sua inottemperanza).

2.2 Peraltro, la statuizione con il T.A.R. ha declinato la propria giurisdizione rispetto a tali aspetti appare corretta.

Infatti, come è stato condivisibilmente osservato dalla giurisprudenza amministrativa nel solco di quella di legittimità, la controversia avente ad oggetto il pagamento di un'indennità per occupazione abusiva di un immobile abusivo, non costituendo esplicazione di potere autoritativo ma avendo contenuto meramente patrimoniale, è devoluta alla giurisdizione del G.O. (così TA.R. per il Lazio, sede di Roma, sez. II, 4 giugno 2020 n. 5960 che fa applicazione dei principi enunciati da Cass. SS.UU. n. 11988/17 e Cass. SS.UU. n. 20749/08).

Il che trova, del resto, conferma nel disposto dell'art. 133 comma 1 lettera b) c.p.a. il quale, nel devolvere al giudice amministrativo la cognizione esclusiva delle controversie relative ai rapporti di concessione di beni pubblici, riserva, però, comunque, all'Autorità giudiziaria ordinaria quelle relative alle pretese patrimoniali ad esse connesse (indennità, canoni e altri corrispettivi), senza che rilevi il titolo in base al quale queste sono azionate.

Né si attaglia alla fattispecie dedotta in giudizio l’ipotesi di giurisdizione esclusiva prevista dall’art. 133, comma 1, lett. g) la quale, oltre a riferirsi al caso dei provvedimenti ablativi di tipo espropriativo fa, in ogni caso, salva “la giurisdizione del giudice ordinario per quelle riguardanti la determinazione e la corresponsione delle indennità in conseguenza dell'adozione” di tali atti.

3. Con il secondo motivo di appello si censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto inammissibile l’impugnativa degli atti del procedimento ablatorio successivi al rigetto della domanda di concessione in sanatoria ex art. 13 l. n. 47 del 1985.

In particolare, secondo parte appellante, il T.A.R. avrebbe errato nell’affermare che “Il gravame e i motivi aggiunti, di poi, sono inammissibili nella parte in cui censurano il verbale di inottemperanza n. 15/98 e l’ingiunzione a demolire n. 15587/96, stante a tacer d’altro: la natura di atto non avente valenza provvedimentale di tale verbale che, nel limitarsi a riportare l’esito del sopralluogo effettuato “ha una funzione dichiarativa delle operazioni effettuate durante l’accesso ai luoghi e ricognitiva del decoroso del tempo unito all’omessa spontanea esecuzione dell’ordine a demolire. Lo sesso, pertanto, non è impugnabile in via autonoma perché privo di carattere immediatamente lesivo (

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