Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2024-05-28, n. 202404708
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Testo completo
Pubblicato il 28/05/2024
N. 04708/2024REG.PROV.COLL.
N. 04610/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4610 del 2021, proposto dalla Società Policlinico di Monza Casa di Cura Privata S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati V L, D R e G F N, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia,
contro
la Regione Lombardia, in persona del Presidente della G.R. pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati M E M e M O, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato L F in Roma, viale Mazzini, n. 134,
nei confronti
della ASL Provincia di Monza e Brianza e dell’Agenzia di Tutela della Salute Brianza (ATS Brianza), in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , non costituite in giudizio,
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sezione Terza, n. 2263/2020, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Regione Lombardia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 9 maggio 2024 il Cons. Ezio Fedullo e uditi per le parti gli avvocati come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
La Società Policlinico di Monza Casa di Cura Privata S.p.a. ha adito il T.A.R. per la Lombardia per dolersi della illegittimità della Delibera di Giunta Regionale n. X/5117 del 29 aprile 2016, avente ad oggetto “ Determinazione in merito alla remunerazione di alcune funzioni non coperte da tariffe predefinite svolte dalle Aziende ed enti sanitari pubblici e privati accreditati per l’anno 2015 ”, nella parte in cui, tra l’altro, non riconosceva alla ricorrente la remunerazione per la funzione “ complessità di gestione del FILE F ”.
La ricorrente agiva altresì, con il ricorso introduttivo, ai fini dell’accertamento diritto a ricevere la relativa remunerazione in quanto funzione non tariffata, anche relativamente agli anni pregressi.
In particolare, con il quarto motivo di ricorso, direttamente attinente al suindicato punto dispositivo della delibera impugnata (la quale costituiva oggetto, per diversi profili dispositivi, anche di altre censure, la cui declaratoria di inammissibilità/infondatezza recata dalla sentenza appellata non ha costituito oggetto di appello), essa premetteva che la funzione suindicata era stata istituita con D.G.R. VIII/10804 del 16 dicembre 2009 e che era funzionale a remunerare le strutture accreditate che applicavano il programma che consentiva alla Regione il monitoraggio ed il controllo della spesa farmaceutica: in concreto, aggiungeva la ricorrente, attraverso il suddetto programma le strutture accreditate trasmettevano alla Regione Lombardia i dati relativi alle attività di cura effettuate mediante somministrazione diretta dei farmaci a pazienti non ricoverati.
Essa deduceva altresì che, sebbene l’applicazione del suddetto programma avesse un costo identico per tutte le strutture accreditate che vi erano tenute, il finanziamento della relativa funzione veniva immotivatamente riconosciuto, mediante la delibera impugnata, soltanto “ alle strutture accreditate che hanno erogato, attraverso il File F, un valore complessivo di farmaci ad alto costo posizionate tra l’80° e il 97° percentile del valore totale dei farmaci distribuiti attraverso il File F fra tutte le strutture lombarde accreditate ”.
Deduceva la ricorrente che l’attribuzione delle risorse per la funzione “ complessità di gestione del File F ” secondo il criterio suindicato era iniqua e discriminatoria, in quanto riconosceva il finanziamento fino ad 1 milione di euro, a parità di costi e relativo aggravio gestionale, alle sole strutture che avessero erogato, attraverso il “ File F ”, un volume complessivo di farmaci ad alto costo posizionato tra l’80° ed il 97° percentile del valore totale dei farmaci distribuiti attraverso il “ File F ” da tutte le strutture lombarde accreditate, incrementando la suddetta integrazione fino a 2,5 milioni di euro per le strutture posizionatesi oltre il 97° percentile.
Evidenziava inoltre la ricorrente che, a seguito della introduzione (ormai sistematica) di un tetto massimo di incremento della spesa annuale rendicontata tramite il “ File F ”, anche le strutture più “ deboli ” partecipavano alla perdita conseguente al suo superamento, nonostante questo fosse causato dalle strutture ad alto fatturato che avevano la possibilità di recuperare indirettamente la perdita attraverso il riconoscimento della suddetta funzione non tariffabile.
La ricorrente invocava quindi l’applicazione di un diverso criterio di ripartizione ispirato ad una logica di carattere proporzionale.
Il T.A.R. adito, con la sentenza n. 2263 del 24 novembre 2020, ha respinto in parte qua il ricorso, essenzialmente richiamando il precedente di cui alla sentenza del medesimo Tribunale n. 1655 del 10 settembre 2020 ed osservando in particolare, sulla scia di quest’ultima, che:
- il cd. File F “ è una funzione, originariamente istituita mediante la d.G.R. VIII/10804 del 16 dicembre 2009, che ha lo scopo di sostenere la complessità di gestione dei farmaci a somministrazione diretta nelle strutture ospedaliere a pazienti non ricoverati. […] la previsione di tale funzione è correlata allo sviluppo, negli ultimi anni, di terapie farmacologiche innovative ad alto costo, associate alla gestione del registro AIFA. Siccome la gestione di questo registro comporta un aggravio procedurale sul lavoro degli operatori sanitari (che comporta a sua volta un costo), la Regione ha deciso di fornire un sostegno economico finalizzato ad alleviarne l’onere ”;
- “ la scelta di remunerare, per tale funzione, le sole strutture di maggiori dimensioni che - grazie all’alto numero di farmaci erogati e, di conseguenza, all’alto numero di dati registrati - svolgono un ruolo essenziale per la conoscenza clinica e la valutazione comparativa, non è, ad avviso del Collegio, né irragionevole né discriminatoria. Ed anzi, si presenta in linea di coerenza con l’interesse perseguito che “è quello di favorire la conoscenza clinica e la valutazione comparativa, risultati questi che, secondo la Regione e senza contestazione specifica sul punto da parte della ricorrente, possono essere raggiunti esclusivamente attraverso l’acquisizione di una mole consistente di dati che solo le strutture di maggiori dimensioni possono fornire. Non appare dunque