Consiglio di Stato, sez. IV, ordinanza cautelare 2017-09-15, n. 201703880

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. IV, ordinanza cautelare 2017-09-15, n. 201703880
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201703880
Data del deposito : 15 settembre 2017
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 15/09/2017

N. 05734/2017 REG.RIC.

N. 03880/2017 REG.PROV.CAU.

N. 05734/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 5734 del 2017, proposto da:


-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato F T, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, largo Messico 7;


contro

Ministero della Difesa, Comando Logistico Esercito - Comando Sanità e Veterinaria - Roma, Commissione Medica Interforze, Dipartimento Militare di Medicina Legale Tipo A Padova, Commissione Medica 2^ Sezione non costituiti in giudizio;
Ministero della Difesa, Questura Verona, in persona dei legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per la riforma

della sentenza breve del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE I TER n. 01536/2017, resa tra le parti.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'art. 98 cod. proc. amm.;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa e di Ministero dell'Interno e di Questura Verona;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista la domanda di sospensione dell'efficacia della sentenza del Tribunale amministrativo regionale di reiezione del ricorso di primo grado, presentata in via incidentale dalla parte appellante;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 settembre 2017 il Cons. G C e uditi per le parti l’avvocato Tozzi su delega di Tedeschini e l'avvocato dello Stato Sergio Fiorentino;


Ritenuto che:

a) l’appello presenta profili di fondatezza, che richiedono comunque l’approfondimento proprio della fase del merito;

b) la domanda cautelare deve pertanto essere accolta;

c) per la discussione della causa nel merito può essere fissata l’udienza pubblica del 7 giugno 2018;

d) le spese della presente fase processuale seguono la regola della soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

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