Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2024-07-02, n. 202405851
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Testo completo
Pubblicato il 02/07/2024
N. 05851/2024REG.PROV.COLL.
N. 02518/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2518 del 2021, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuliano Agliata, con domicilio digitale come da pec da Registri di Giustizia;
contro
Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. -OMISSIS-, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 aprile 2024 il Cons. Riccardo Carpino.
Nessuno è comparso per le parti costituite, come da verbale quanto al passaggio in decisione
FATTO e DIRITTO
1. La questione controversa riguarda il provvedimento dell’8 aprile 2019 n. Prot. DFP --OMISSIS- della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica – Ufficio Unico per la Valutazione delle Performance con il quale si è disposta la cancellazione dell’appellante dall’Elenco Nazionale dei Componenti degli Organismi Indipendenti di Valutazione (di seguito, OIV).
In particolare, l’appellante fa presente di avere presentato domanda di iscrizione nell’Elenco di cui sopra in data 16 febbraio 2017, ai sensi del D.M. 2 dicembre 2016; il successivo 1° marzo 2017 ha ricevuto la comunicazione, per mail, di accoglimento della domanda.
Successivamente, in data 12 marzo 2019, la Presidenza del Consiglio dei Ministri gli ha comunicato l’avvio del procedimento di cancellazione dall’Elenco, in quanto, come previsto dall’art. 3, comma 4, del D.M. 2 dicembre 2016, sarebbe stata accertata la “non veridicità della dichiarazione sostitutiva contenuta nella domanda di iscrizione, con riguardo ai requisiti richiesti”; con la richiamata nota dell’8 aprile 2019 l’Amministrazione appellata ha comunicato la cancellazione dall’Elenco nazionale dei Componenti degli OIV.
Avverso i richiamati provvedimenti l’appellante ha proposto ricorso in primo grado innanzi al TAR per il Lazio, sezione prima bis , che lo ha respinto con la sentenza oggetto di ricorso.
2. Propone ora appello per il seguente unico motivo:
I Error in iudicando – Error in procedendo - Errata interpretazione del thema decidendum - Violazione della disciplina sull’effetto estintivo e sull’effetto devolutivo dell’appello.
Con l’unico motivo di appello, l’appellante rileva che il giudice di primo grado ha erroneamente determinato il thema decidendum in quanto ha dichiarato che una falsa dichiarazione - e pertanto la legittimità del provvedimento di cancellazione determina - la condanna del ricorrente alla refusione delle spese di lite nei giudizi rubricati dalla Corte dei Conti sez. d’appello centrale a carico del medesimo, definiti con rito abbreviato con le sentenze della Corte dei Conti sez. centrale nn. -OMISSIS-; al riguardo, rileva che l’appellante ha dichiarato in sede di istanza per l’iscrizione “ di non aver riportato condanne …. per danno erariale ” e non “ di non aver riportato condanne ”.
Ritiene, inoltre, che la condanna alle spese comporterebbe una soccombenza virtuale e non reale per cui non vi sarebbe alcuna falsa dichiarazione; i due processi contabili, rileva, sono terminati con la declaratoria di cessazione della materia del contendere e caducazione delle statuizioni di condanna di cui alle sentenze di primo grado impugnate; diversamente, ad avviso dell’appellante, con il trascorrere del tempo la “premialità” del giudizio contabile per come definito, perderebbe la sua effettività.
2.1 L’appellante inoltre censura l’esame svolto dal giudice di primo grado, della questione di legittimità costituzionale che era stata prospettata in primo grado avente ad oggetto l’art. 75 d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, questione che ripropone in questa sede.
Al riguardo, ritiene che la dichiarazione non veritiera di cui all’art. 75 d.P.R. 445/2000 - che determina la perdita dei benefici per la quale è stata prestata - rileva come fatto, ossia la dichiarazione non veritiera, e non rileverebbe la condizione soggettiva del dichiarante.
Ne conseguirebbe - atteso che la definizione con rito abbreviato presuppone invece una valutazione dei requisiti soggettivi - la rilevanza della questione di legittimità costituzionale di cui all’art 75 d.PR. 445/2000; in tal senso richiama l’ordinanza di rimessione alla Corte di cui al Tar Lecce, sez. III del 30 gennaio 2020 n. 92, relativa all’art. 75 d.P.R. 445/2000.
2.2 Il motivo è infondato.
Preliminarmente si prescinde dall’eccezione di inammissibilità sollevata