Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2023-07-21, n. 202307154

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2023-07-21, n. 202307154
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202307154
Data del deposito : 21 luglio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 21/07/2023

N. 07154/2023REG.PROV.COLL.

N. 03059/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3059 del 2022, proposto dalla società Schweigkofler S.r.l., in persona del rappresentante legale pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati M S e L H M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia e con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato L H M in Roma, via Eustachio Manfredi, n. 5;

contro

- il Comune di Renon, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati C B, E T e F S con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia e con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato F S in Roma, via Giosué Borsi, n. 4;
- la Provincia autonoma di Bolzano, in persona del Presidente pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Alexandra Roilo, Jutta Segna, Lukas Plancker e Luca Graziani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia e con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Luca Graziani in Roma, via Po, n. 22;

nei confronti

della società Raiffeisen Immobilien S.r.l., in persona del rappresentante legale pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Christof Baumgartner e F S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia e con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato F S in Roma, via Giosué Borsi, n. 4;

per la riforma

della sentenza del Tribunale regionale della giustizia amministrativa, Sezione autonoma per la Provincia di Bolzano, 13 gennaio 2022 n. 7, resa tra le parti.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Vista la costituzione in giudizio del Comune di Renon, della Provincia autonoma di Bolzano e della società Raiffeisen Immobilien S.r.l. e i documenti prodotti;

Esaminate le memorie depositate dalle parti con documenti e le note d’udienza;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del 25 maggio 2023 il Cons. Stefano Toschei e uditi, per le parti, gli avvocati Paolo Caruso, per delega dell’avvocato Luca Mazzeo, Luca Graziani e F S, quest’ultima per sé e per delega dell’avvocato Christof Baumgartner;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. – Con ricorso n. R.g. 3050/2022 la società Schweigkofler S.r.l. ha proposto appello, dinanzi a questo Consiglio di Stato, avverso la sentenza del Tribunale regionale della giustizia amministrativa, Sezione autonoma per la Provincia di Bolzano, 13 gennaio 2022 n. 7, con la quale è stato dichiarato inammissibile il ricorso (n. R.g. 153/2021) proposto dalla medesima società per ottenere l’annullamento dei seguenti atti e/o provvedimenti: a) la delibera di Giunta provinciale n. 398 del 4 maggio 2021, avente ad oggetto: “ Comune di Renon: Approvazione di una modifica al piano urbanistico e paesaggistico comunale – Deliberazione consiliare n. 9 del 2.3.2021 (DGC 46/2020) “, con la quale veniva approvata l’individuazione di una zona d‘espansione C1 a Collalbo;
b) la delibera di Consiglio comunale di Renon n. 9 del 2 marzo 2021;
c) il parere della Commissione natura, paesaggio e sviluppo del territorio dell‘1 ottobre 2020;
d) la delibera di Giunta del Comune di Renon n. 46 del 27 gennaio 2020;
e) la documentazione tecnica a fondamento delle suddette delibere per la modifica del piano urbanistico;
f) ogni ulteriore atto amministrativo precedente, successivo o comunque collegato, compresa, se necessario ovvero utile, la nota del Comune di Renon del 21 maggio 2021.

2. – Occorre premettere che:

- la società Schweigkofler S.r.l., è proprietaria di un terreno sito nel Comune di Renon e ubicato in località Collalbo del Comune di Renon che, secondo il vigente Piano urbanistico comunale del predetto comune ricade in “Zona di verde agricolo” e fa parte di un’area più estesa, nota anche come “prato Mengele”. Il terreno in questione, poi, confina sul lato ovest con una zona residenziale di tipo “C2 – zona di espansione” e sul lato sud direttamente con il fondo di proprietà della società oggi controinteressata Raiffeisen Immobilien S.r.l., classificato fino all’approvazione della modifica al PUC oggetto della presente controversia come “Zona di verde agricolo”;

- il terreno della società Schweigkofler S.r.l. è, inoltre, collegato alla rete stradale pubblica mediante una stretta strada privata che attraversa proprietà di terzi che forma oggetto di una servitù e costituisce tutt’ora l’unico accesso al terreno della società appellante. Quest’ultima precisa che, in ordine alla strada e al diritto di servitù sopra menzionato, pende una causa civile dinanzi al Tribunale di Bolzano tra la Schweigkofler S.r.l., la Raiffeisen Immobilien S.r.l., la Krapf Ritten S.r.l. e altri proprietari di immobili della zona (Prackwieser Georg, Lydia e Walter) avente ad oggetto l’esistenza, l’estensione e la validità della servitù di passaggio a piedi e con veicoli posta a vantaggio del terreno della Schweigkofler S.r.l. nonché l’eventuale costituzione di una servitù coattiva ai sensi dell’art. 1051 e 1052 c.c. che riguarda anche il fondo della Raiffeisen Immobilien S.r.l., oggetto della variante urbanistica qui in contenzioso. Tutto ciò per significare da parte della società oggi appellante che, in ragione dell’esito del giudizio civile, il tracciato della servitù di passaggio potrebbe quindi essere stabilito anche attraverso il fondo della Raiffeisen Immobilien S.r.l., circostanza che fonda, oltre ad altri profili, l’interesse a ricorrere della Schweigkofler S.r.l. nel presente giudizio;

- soggiunge l’appellante che, con nota del 10 settembre 2019, il Comune di Renon l’aveva informata dell’intendimento del Consiglio comunale di individuare una nuova zona residenziale nei pressi del “prato Mengele”, sicché la Schweigkofler S.r.l. suggeriva l’opportunità di ricomprendere nella nuova zona residenziale anche la sua proprietà, non solo per omogeneità di intervento urbanistico, ma anche per creare le condizioni utili a realizzare un nuovo accesso alternativo a detta proprietà. La suddetta proposta avanzata dalla società Schweigkofler S.r.l. era considerata positivamente anche in sede politica (ved. la nota del 26 novembre 2019 del Comitato locale del partito Südtiroler Volkspartei – SVP);

- il procedimento di modifica del PUC veniva avviato dal Comune di Renon con la delibera giuntale n. 46 del 27 gennaio 2020 ma, per come riferisce l’odierna appellante, fin da subito apparve evidente che l’intervento urbanistico fosse limitato alla sola area ove insiste la proprietà della Raiffeisen Immobilien S.r.l., con esclusione del terreno della Schweigkofler S.r.l. e conseguente degradazione dello stesso a un fondo urbanisticamente intercluso;

- durante lo svolgimento del procedimento e, in particolare, durante il periodo di pubblicazione della modifica al PUC, in data 28 febbraio 2020, la Schweigkofler S.r.l. ha presentato articolate osservazioni avverso l’individuazione della zona nella forma e con la perimetrazione adottata dalla Giunta, formulando diverse proposte per una perimetrazione alternativa che tenesse conto anche del terreno di sua proprietà;

- sempre nel corso del procedimento, la Commissione per la natura, il paesaggio e lo sviluppo del territorio della Provincia di Bolzano, nella seduta dell’1 ottobre 2020, esprimeva il proprio parere sull’individuazione della zona residenziale di espansione C1;

- successivamente, con delibera consiliare n. 9 del 2 marzo 2021 il Comune di Renon adottava la proposta di modifica al PUC riguardante l’individuazione della zona residenziale in questione, specificando in particolare, con riferimento al parere espresso dalla Commissione per la natura, il paesaggio e lo sviluppo del territorio della Provincia di Bolzano, che “ Questa prescrizione di fatto non riguarda la nuova zona d’espansione C1, bensì la zona d’espansione C2 esistente da molti anni risp. le aree residue tra le due zone. Le particelle .1597, 2660/2 e 2659/7 hanno una parte della superficie all’interno della zona d’espansione C2 ed una parte nella zona di verde agricolo. La delimitazione corretta della zona d’espansione C2 verrà effettuata in sede di elaborazione del programma di sviluppo comunale risp. del piano comunale per il territorio e il paesaggio previa consultazione dei proprietari interessati”. Con la stessa delibera il Consiglio comunale del Comune di Renon ha preso anche posizione sulle osservazioni presentate dalla odierna società appellante, respingendole in toto , unitamente alle proposte con le stesse formulate;

- successivamente, con la delibera della Giunta provinciale del 4 maggio 2021, n. 398 la variante al PUC riguardante l’individuazione della zona residenziale di espansione C1 è stata definitivamente approvata come adottata dal Comune di Renon con delibera consiliare n. 9/2021.

3. – La società Schweigkofler S.r.l. ha proposto ricorso dinanzi al TRGA di Bolzano al fine di ottenere l’annullamento dei provvedimenti con i quali è stata approvata la modifica al PUC del Comune di Renon, ma il giudice di primo grado ha dichiarato la insussistenza dell’interesse a ricorrere della medesima società.

In particolare il giudice di primo grado ha ritenuto che la società oggi appellante ha coltivato, con la proposizione del ricorso, due interesse contrapposti:

- un interesse legittimo pretensivo di un nuovo bene della vita (individuazione di una zona edificabile anche sul terreno di sua proprietà), che può essere ottenuto esclusivamente con il rilascio di un provvedimento favorevole da parte della pubblica amministrazione;

- un interesse difensivo che la porta ad opporsi ad un provvedimento dannoso (individuazione di una zona edificabile sul terreno di proprietà di un vicino) per tutelare l’incolumità del bene della vita esistente (prato).

In conclusione, ad avviso del TRGA di Bolzano, “ si tratta di due interessi diametralmente contrapposti che si ostacolano a vicenda e comportano sul piano logico-giuridico la inammissibilità del ricorso, non essendo chiaro quale dei due interessi si intenda in realtà perseguire con il ricorso ” (così, testualmente, alle pagg. 18 e 19 della sentenza qui oggetto di appello).

4. - La società Schweigkofler S.r.l. propone ora appello nei confronti della sentenza del TRGA di Bolzano n. 7/2022, ritenendola errata sotto plurimi profili.

In primo luogo la società appellante ribadisce la sussistenza della legittimazione e dell’interesse all’impugnazione degli atti che hanno permesso la modifica del PUC del Comune di Renon.

In particolare l’appellante ricorda come la individuazione della nuova zona residenziale di espansione C1 approvata con le delibere sopra richiamate pregiudica gravemente i suoi interessi e nello specifico:

- la limitata estensione della nuova zona, circoscritta al solo fondo della controinteressata, pregiudica e limita, da un lato, le esistenti possibilità di utilizzo del terreno di proprietà dell’appellante, che rimane classificata come “verde agricolo” e, sotto altro versante compromette in modo significativo lo sviluppo edilizio sullo stesso terreno;

- d’altronde l’edificazione circoscritta al solo fondo della controinteressata che confina immediatamente a sud con il terreno della società appellante determinerebbe un inevitabile pregiudizio a tale terreno in termini di riduzione di luce e di veduta che, a sua volta, avrebbe un impatto negativo sulle possibilità di utilizzo dello stesso a fini agricoli, sulla qualità paesaggistica ed urbanistica dello stesso e, di conseguenza, anche sul valore venale del terreno;

- infine, a causa e per effetto della modifica al PUC approvata, il terreno dell’appellante viene di fatto ridotto a un fondo urbanisticamente intercluso in quanto è l’unico a restare classificato come “verde agricolo” mentre gli altri terreni che lo circondano sono già stati o dovranno essere trasformati in zona edificabile. In tal modo il terreno dell’appellante finisce per subire già adesso le notevoli conseguenze negative che pregiudicano le potenzialità di sviluppo dello stesso rendendolo meno attrattivo per la futura edificazione, considerato che la variante al PUC circoscritta al solo fondo della controinteressata rende impossibile una pianificazione organica e sistematica di tutto il versante presso il prato “Mengele”.

Le sopra tratteggiate affermazioni (pressoché integralmente riproduttive di quanto la società appellante ha descritto nell’atto di appello) condurrebbero, ad avviso della società società Schweigkofler S.r.l., alla inevitabile riforma della sentenza di primo grado, che ha erroneamente ritenuto che non sussistesse un chiaro ed evidente interesse a ricorrere in capo alla medesima.

Di conseguenza la società odierna appellante ripropone i motivi di ricorso dedotti in primo grado e dichiarati assorbiti dal TRGA di Bolzano in ragione della decisione “in rito” assunta.

Sinteticamente i motivi riproposti nella sede di appello possono così riassumersi, in ragione dei titoli degli stessi:

I) Riproposizione del primo motivo di ricorso. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 17, lett. g) l.p. 13/1997 (LUP), dell’art. 6 e ss. l.p. 17/2017 e dell’art. 3 della Direttiva 2001/42/CE. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento e carenza e comunque insufficienza di motivazione. Mancato espletamento della verifica di assoggettabilità a VAS;

II) Riproposizione del secondo motivo di ricorso di primo grado. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 19 e 21 LUP. Eccesso di potere per travisamento, difetto istruttorio e carenza di motivazione. Mancata considerazione delle osservazioni dell’appellante da parte della Giunta provinciale;

III) Riproposizione del terzo motivo di ricorso di primo grado. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 19, 21 e 35 LUP e dei principi di pianificazione desumibili dal Piano di sviluppo e coordinamento provinciale, approvato con l.p. 3/1995. Eccesso di potere per sviamento, travisamento, illogicità e irragionevolezza manifesta, nonché per motivazione contraddittoria in relazione all’approvata perimetrazione della zona residenziale di espansione C1 e del rigetto delle osservazioni e delle proposte formulate dall’appellante nel corso del procedimento amministrativo;

IV) Riproposizione del quarto motivo di ricorso di primo grado. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 19, 21 e 35 LUP. Eccesso di potere per sviamento, illogicità e irragionevolezza manifesta, e per motivazione contraddittoria in relazione al fabbisogno abitativo ipotizzato e del rigetto delle osservazioni e delle proposte formulate dall’appellante nel corso del procedimento amministrativo;

V) Riproposizione del quinto motivo di ricorso di primo grado. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 19, 21 e 35 LUP. Eccesso di potere per travisamento, sviamento, illogicità e irragionevolezza manifesta, contraddittorietà intrinseca, e motivazione contraddittoria in relazione all’accesso veicolare al terreno dell’appellata e del rigetto delle osservazioni e delle proposte formulate dall’appellante nel corso del procedimento amministrativo.

5. – Si sono costituiti in giudizio il Comune di Renon, la Provincia autonoma di Bolzano e la società Raiffeisen Immobilien S.r.l. contestando analiticamente le avverse prospettazioni e chiedendo la reiezione dell’appello proposto. Dette parti costituite hanno eccepito in via preliminare il difetto di interesse a ricorrere in capo alla società appellante e comunque hanno ribadito sia la correttezza del percorso procedimentale svolto dalle amministrazioni coinvolte sia la puntualità del percorso argomentativo speso dal giudice di prime cure nella sentenza n. 7/2022.

Le parti costituite hanno depositato ulteriori memorie, anche di replica, confermando le conclusioni già rassegnate nei precedenti atti processuali depositati.

6. – Il Collegio è dell’avviso che le censure dedotte in sede di appello, relativamente alla erroneità del percorso argomentativo fatto proprio dal giudice di primo grado nella sentenza 7/2022, non possono essere condivise.

7. – Il Collegio è infatti dell’avviso che la posizione soggettiva vantata dalla odierna appellante nei confronti dei provvedimenti amministrativi impugnati non è tale da poter ritenere soddisfatti i presupposti di proponibilità della domanda annullatoria con riferimento ai principi di cui all’art. 100 c.p.c..

In materia urbanistico edilizia e, nello specifico, con riferimento alla sussistenza o meno dell’interesse a proporre impugnazione, in epoca non troppo lontana nel tempo, l’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato con la sentenza 9 dicembre 2021 n. 22 ha espresso, come è noto, i seguenti principi di diritto:

a) nei casi di impugnazione di un titolo autorizzatorio edilizio, riaffermata la distinzione e l'autonomia tra la legittimazione e l'interesse al ricorso quali condizioni dell'azione, è necessario che il giudice accerti, anche d'ufficio, la sussistenza di entrambi e non può affermarsi che il criterio della vicinitas , quale elemento di individuazione della legittimazione, valga da solo ed in automatico a dimostrare la sussistenza dell'interesse al ricorso, che va inteso come specifico pregiudizio derivante dall'atto impugnato;

b) l'interesse al ricorso correlato allo specifico pregiudizio derivante dall'intervento previsto dal titolo autorizzatorio edilizio che si assume illegittimo può comunque ricavarsi dall'insieme delle allegazioni racchiuse nel ricorso;

c) l'interesse al ricorso è suscettibile di essere precisato e comprovato dal ricorrente nel corso del processo, laddove il pregiudizio fosse posto in dubbio dalle controparti o la questione rilevata d'ufficio dal giudicante, nel rispetto dell'art. 73, comma 3, c.p.a.;

d) nelle cause in cui si lamenti l'illegittimità del titolo autorizzatorio edilizio per contrasto con le norme sulle distanze tra le costruzioni imposte da leggi, regolamenti o strumenti urbanistici, non solo la violazione della distanza legale con l'immobile confinante con quello del ricorrente, ma anche quella tra detto immobile e una terza costruzione può essere rilevante ai fini dell'accertamento dell'interesse al ricorso, tutte le volte in cui da tale violazione possa discendere con l'annullamento del titolo edilizio un effetto di ripristino concretamente utile, per il ricorrente, e non meramente emulativo.

Nello specifico, come già la Sezione ha avuto modo di ricordare più volte, (cfr., tra le molte, Cons. Stato, Sez. VI, 22 dicembre 2022 n. 11240) va ribadito che in materia di controversie in ordine al rilascio di titoli edilizi, così come – evidentemente, stante la sicura stretta attinenza degli interessi coltivati - in materia di controversie aventi ad oggetto una contestazione di una modifica dello strumento urbanistico in quanto utile a consentire a taluni proprietari di immobili viciniori (rispetto a quello di proprietà di colui che lamenta la illegittimità dell’agire dell’amministrazione) di ottenere titoli edilizi (così asseritamente pregiudicando la posizione soggettiva di chi contesta la legittimità del potere di modifica dello strumento urbanistico concretamente esercitato dall’amministrazione), è necessaria l'allegazione e della prova della sussistenza, in capo alla parte ricorrente, di una situazione legittimante differenziata da quella riferibile al quisque de populo e di un interesse personale, concreto ed attuale, riferibile a un pregiudizio puntuale e specifico recato alla loro sfera giuridica - sia esso di carattere patrimoniale o di peggioramento delle condizioni di vita e di salute, oppure di deterioramento delle concrete e oggettive connotazioni urbanistico e ambientali dell'area. In tale ottica, non può ritenersi sufficiente a radicare la legittimazione e l'interesse ad agire o a resistere la mera circostanza della prossimità dell'opera, dovendo essere per contro fornita la prova concreta (o quantomeno un principio di prova) del vulnus specifico inferto dagli atti impugnati alla sfera giuridica dei soggetti residenti e/o proprietari degli immobili insistenti in detta zona. Deve cioè trattarsi di pregiudizi concreti e oggettivi, che non possono esaurirsi in una mera prospettazione soggettiva e arbitraria di ipotetici pregiudizi, con una valutazione certamente non sostituibile da una prospettazione soggettiva dei privati in funzione dell'esercizio di una correlativa tutela giudiziale, a pena di introdurre, attraverso l'elevazione di un astratto interesse alla legalità a criterio di legittimazione, un'inammissibile (perché priva di base legale) azione popolare sulla base di considerazioni e prospettazioni del tutto soggettive del singolo ricorrente.

Inevitabilmente poi la sussistenza del pregiudizio derivante dall’atto amministrativo impugnato che radica l’interesse a ricorrere deve essere qualificato dalla attualità della situazione pregiudizievole richiamata dal ricorrente.

Nel caso di specie, dunque, tenuto conto delle specifiche doglianze ed anche degli elementi documentali prodotti in giudizio, non si rinviene in capo alla società Schweigkofler S.r.l., né in senso formale né in senso sostanziale, il presupposto del pregiudizio concreto ed attuale, tenuto conto che la maggior parte delle deduzioni si concentra sul pregiudizio che deriverebbe alla medesima società dal rilascio di titoli edilizi in favore della società confinante (favorita dalla nuova zonizzazione), quando poi, contraddittoriamente, non fa mistero di voler aspirare ad avere le stesse opportunità realizzative edilizie, che seguirebbero dall’aspirata modifica anche della zona in cui insiste la sua proprietà immobiliare della vocazione urbanistica.

Quanto poi alla circostanza che il fondo resterebbe intercluso, dalle deduzioni espresse sia in primo grado che nella sede di appello appare evidente che la società appellante, attraverso l’accoglimento delle osservazioni formulate alla modifica del PUC, nel corso del relativo procedimento, tendono a provocare, a proprio favore, una definizione della questione civile sui diritti connessi alla servitù di passaggio relativa ai fondi finitimi pendente dinanzi al Tribunale civile di Bolzano. L’obiettivo sotteso alla proposta della società appellante, sotto tale profilo, dunque si presenta alla stregua di un interesse egoistico al quale il Comune di Renon ha ritenuto di non poter aderire.

8. – Sotto tale ultimo profilo emerge poi una sostanziale inadeguatezza dei motivi di ricorsi riproposti in sede di appello che hanno ad oggetto il merito della scelta urbanistica fatta propria dal Comune di Renon nel caso di specie.

Ed infatti, come è noto, gli atti di pianificazione urbanistica, essendo normalmente rimessi all'iniziativa pubblica, sono caratterizzati da un'ampia discrezionalità che ricomprende anche l' an del provvedere.

In argomento va rammentato che, secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale, l'obbligo di una puntuale motivazione delle scelte urbanistiche sussiste proprio nell'ipotesi di una variante urbanistica che interessi aree determinate del P.U.C., per le quali quest'ultimo prevedeva diversa destinazione, laddove l'obbligo di motivazione è più attenuato in presenza dell'adozione di un nuovo strumento urbanistico o di una variante generale al piano regolatore che diano vita a una nuova e complessiva definizione del territorio comunale. È intuitivo, infatti, che in tali ipotesi non è in discussione la destinazione di una singola area, ma il complessivo disegno di governo del territorio da parte dell'ente locale, di modo che la motivazione non può riguardare ogni singola previsione (o zonizzazione), ma deve avere riguardo, secondo criteri di sufficienza e congruità, al complesso delle scelte effettuate dall'ente con il nuovo strumento urbanistico (cfr., tra le molte, Cons. Stato, Sez. IV, 8 maggio 2019 n. 2954).

Ciò nondimeno la giurisprudenza di questo Consiglio è costante nel ritenere che le scelte di pianificazione urbanistica costituiscano esplicazione di potere tecnico-discrezionale della pubblica amministrazione e siano censurabili in sede di sindacato giurisdizionale di legittimità solo in presenza di figure sintomatiche di eccesso di potere per palese irragionevolezza ed illogicità (cfr., tra le tante, Cons. Stato, Sez. II, 13 ottobre 2021 n. 6883, 12 febbraio 2020 n. 1095 e Sez. IV, 25 maggio 2016 n. 2221).

Infatti, le scelte riguardanti la classificazione dei suoli sono il frutto di complesse valutazioni tecniche e amministrative, riservate al livello politico;
in tale ambito la posizione dei privati risulta recessiva rispetto alle determinazioni istituzionali, in quanto scelte di merito non sindacabili dal giudice amministrativo, salvo che non siano inficiate da arbitrarietà o irragionevolezza manifeste, ovvero da travisamento di fatti in ordine alle esigenze che si intendono nel concreto soddisfare, potendosi derogare a tali regole solo in presenza di situazioni di affidamento qualificato del privato a una specifica destinazione del suolo, mentre il sindacato giurisdizionale su tali valutazioni è di carattere estrinseco e limitato al riscontro di palesi elementi di illogicità ed irrazionalità apprezzabili ictu oculi , essendo invece estraneo al sindacato giurisdizionale l'apprezzamento della condivisibilità delle scelte, profilo già appartenente alla sfera del merito (cfr., sul punto, Cons. Stato, Sez. IV, 6 aprile 2020 n. 2284, 31 dicembre 2019 n. 8917 e 12 maggio 2016 n. 1907).

L'esercizio della discrezionalità riguarda, inoltre, non soltanto scelte strettamente inerenti all'organizzazione edilizia del territorio, bensì afferenti anche al più vasto e comprensivo quadro delle possibili opzioni inerenti al suo sviluppo socio-economico (cfr., ancora in argomento, Cons. Stato, Sez. IV, 1 agosto 2018 n. 4734 e 26 ottobre 2018 n. 6106).

Il potere di pianificazione, quindi, è considerato espressione di un potere ampio e funzionalizzato di "governo del territorio" discendente direttamente dalla indicazione prevista dall'art. 117 della comma 3 della Costituzione, che si esplica non solo nella individuazione delle destinazioni delle zone del territorio comunale e della disciplina della edificazione dei suoli, ma in tutte le modalità di utilizzo delle aree, nel quadro di rispetto e di positiva attuazione di valori costituzionalmente tutelati. L'urbanistica, ed il correlativo esercizio del potere di pianificazione, non possono essere intesi, sul piano giuridico, solo come un coordinamento delle potenzialità edificatorie connesse al diritto di proprietà, così offrendone una visione affatto minimale, ma devono essere ricostruiti come intervento degli enti esponenziali sul proprio territorio, in funzione dello sviluppo complessivo ed armonico del medesimo (cfr., nello specifico, Cons. Stato, Sez. II, 20 dicembre 2019 n. 8631 e 14 novembre 2019 n. 7839 nonché Sez. IV, 1 giugno 2018, n. 3314 e 22 febbraio 2017 n. 821).

Peraltro le scelte di pianificazione non sono, neppure, condizionate dalla pregressa indicazione, nel precedente piano regolatore, di destinazioni d'uso diverse e più favorevoli rispetto a quelle impresse con il nuovo strumento urbanistico o di una sua variante, con il solo limite dell'esigenza di una specifica motivazione a sostegno della nuova destinazione quando quelle indicazioni avevano assunto una prima concretizzazione in uno strumento urbanistico esecutivo (piano di lottizzazione, piano particolareggiato, piano attuativo) approvato o convenzionato, o quantomeno adottato, e tale quindi da aver ingenerato un'aspettativa qualificata alla conservazione della precedente destinazione (cfr. Cons. Stato, Sez. II, 6 novembre 2019 n. 7560;
Sez. IV, 1 agosto 2018 n. 4734 e 12 aprile 2018 n. 2204) o da giudicati di annullamento di dinieghi di concessioni edilizie o di silenzio-rifiuto su domanda di concessione (Cons. Stato, Sez. II, 10 luglio 2020 n. 4467;
Sez. VI, 8 giugno 2020 n. 3632 e Sez. IV, 25 giugno 2019 n. 4343) o la modificazione in zona agricola della destinazione di un'area limitata, interclusa da fondi edificati in modo non abusivo (Cons. Stato, Sez. II, 8 maggio 2020 n. 2893 e Sez. IV, 30 dicembre 2016 n. 5547). Dunque, l'obbligo di motivazione del PRG o di una variante generale può ritenersi assolto con il riferimento complessivo ai criteri seguiti ed alle esigenze cui si intende dare risposta, senza necessità, salvo casi particolari, di motivazione puntuale sulle singole scelte operate (cfr., ancora e per tutte le questioni, Cons. Stato, Sezione II, 29 ottobre 2020 n. 6628 e Sez. IV, 19 aprile 2017 n. 1829).

9. - Nel caso di specie il Comune di Renon, dopo avere svolto una istruttoria relativa approfondita in ordine alla “possibile” modifica del PUC e ad avere chiarito la limitata valenza territoriale del parere reso dalla Commissione per la natura, il paesaggio e lo sviluppo del territorio della Provincia di Bolzano (specificando che la prescrizione richiesta dalla Commissione “ (…) di fatto non riguarda la nuova zona d’espansione C1, bensì la zona d’espansione C2 esistente da molti anni risp. le aree residue tra le due zone. Le particelle .1597, 2660/2 e 2659/7 hanno una parte della superficie all’interno della zona d’espansione C2 ed una parte nella zona di verde agricolo. La delimitazione corretta della zona d’espansione C2 verrà effettuata in sede di elaborazione del programma di sviluppo comunale risp. del piano comunale per il territorio e il paesaggio previa consultazione dei proprietari interessati”. ), ha respinto puntualmente anche le osservazioni espresse dalla società oggi appellante.

In siffatto contesto il comune procedente ha segnalato testualmente quanto segue: “ i proprietari di terreni privati non hanno il diritto di far includere i loro terreni in una zona per l’edilizia abitativa, e questo non è nemmeno il caso della Schweigkofler Srl. L’individuazione della zona d’espansione è stata preceduta da un lungo processo decisionale e dalla ponderazione dell’interesse pubblico da parte degli organi competenti. La dimensione della zona d’espansione è stata determinata sulla base dell’effettivo bisogno calcolato, questo con la necessaria cautela e il principio del contenimento del consumo del suolo. Con questa modifica viene soddisfatto il fabbisogno di alloggi per i prossimi 4,4 anni, questa affermazione conferma la CNPS nel suo parere. I terreni destinati all’edilizia agevolata devono poter essere espropriati e assegnati il più presto possibile, per poter limitare l’aggravio temporale sul bilancio comunale dovuto agli importi da prefinanziare. La striscia di terreno agricolo tra la nuova zona residenziale C1 e la zona C2 esistente dovrebbe essere incorporata nella zona C2, come indicato anche nel parere della CNPS. Non è possibile dividere la stessa particella dello stesso proprietario su due zone residenziali con densità diverse (la zona C1 ha una densità di 1,6 m³/m², la zona C2 ha una densità di 1,5 m³/m²). L’accesso alla p.f. 2659/6 e alla p.ed. 1570 (oggi p.ed. 3726), C.C. Renon I, è già garantito da una via esistente e da una servitù di passaggio a carico della p.ed. 1597 e della p.f. 153/4 nonché dall’uso illimitato della strada di accesso a carico della p.f. 153/4. Inoltre, la strada di accesso può essere progettata e dimensionata nel piano di attuazione della nuova zona di espansione C1 in modo tale da poter soddisfare facilmente i requisiti anche nel caso di un’eventuale edificazione futura dei terreni di proprietà della Schweigkofler Srl. Le proposte alternative di delimitazione della nuova zona d’espansione devono essere respinte, poiché queste sono dimensionate troppo grande, non c’è attualmente un ulteriore bisogno di terreni per l’edilizia agevolata e queste individuazioni soddisfarebbero solo gli interessi privati del ricorrente. Per queste ragioni, l’obiezione deve essere respinta in tutti i suoi punti.”

Le valutazioni espresse dal Comune di Renon, quindi, possono anche (come ha puntualmente riferito la società appellante) non essere condivise nel merito, ma esse non si palesano né illogiche né contraddittorie, rientrando semmai la loro considerazione sul terreno della “opinabilità”, che tutta via non tracima verso la illegittimità dell’azione amministrativa.

Ne consegue che la posizione della società appellante resta tale e rispettabile, tuttavia non è condivisa dagli organi decisionali del Comune di Renon e della Provincia autonoma di Bolzano che hanno altrettanto adeguatamente e puntualmente espresso il diverso punto di vista rispetto a quello manifestato dalla società oggi appellante, con la conseguenza che i provvedimenti impugnati, anche sotto tale profilo, si presentano legittimamente adottati, in quanto recano decisioni non palesemente irragionevoli o illogiche, nell’esercizio del potere di conformazione del territorio assegnato a dette amministrazioni.

9. – In ragione delle suesposte osservazioni le censure dedotte in sede di appello vanno ritenute non condivisibili sicché il mezzo di gravame proposto va respinto con la conseguente conferma della sentenza di primo grado.

A ciò si aggiunga che lo scrutinio (complessivo) dei motivi di appello proposti dalla parte appellante è stato sviluppato alla luce dell'ormai consolidato “principio della ragione più liquida”, corollario del principio di economia processuale (cfr. Cons. Stato, Ad. pl., 5 gennaio 2015 n. 5 nonché Cass., Sez. un., 12 dicembre 2014 n. 26242), sicché sono stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell'art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, ex plurimis , per le affermazioni più risalenti, Cass. civ., Sez. II, 22 marzo 1995 n. 3260 e, per quelle più recenti, Cass. civ., Sez. V, 16 maggio 2012 n. 7663 e per il Cons. Stato, Sez. VI, 26 gennaio 2022 n. 531 e 2 settembre 2021 n. 6209), con la conseguenza che gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.

Le spese seguono il principio della soccombenza processuale, di cui all’art. 91 c.p.c., così come espressamente richiamato dall’art. 26 c.p.a.. Ne consegue che la società Schweigkofler S.r.l. deve essere condannata a rifondere le spese del giudizio di secondo grado in favore del Comune di Renon, della Provincia autonoma di Bolzano e della società Raiffeisen Immobilien S.r.l., potendosi liquidare le stesse, per ognuna di dette parti, nella misura complessiva di € 4.000,00 (euro quattromila/00) oltre accessori come per legge.

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