Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2021-05-03, n. 202103457

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2021-05-03, n. 202103457
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202103457
Data del deposito : 3 maggio 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 03/05/2021

N. 03457/2021REG.PROV.COLL.

N. 09308/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso iscritto in appello al numero di registro generale 9308 del 2019, proposto da
Marco Abbasciano, rappresentato e difeso dagli avvocati Massimo Clemente, Giuseppe Pio Torcicollo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Magdi Adib Gad Roufail, Daniela Agostini, Giancarlo Agostinelli, Mauro Alchidi, Ninfa Alessandrini, Alessandro Alferoni, Claudio Alivernini, Irene Alloggia, Ferdinando Ambrogi, Alessandra Amici, Daniela Angelicchio, Danilo Antonini, Teresa Argenti, Teresa Asta, Roberta Ausili, Stefano Baglioni, Flaviana Bagnani, Vincenzo Baiocco, Patrizia Baldini, Roberta Baldino, Gabriella Baleri, Luciano Barone, Marco Bartolini, Luca Bartolucci, Guendalina Bastianini, Patrizia Battisti, Maria Elisabetta Beco, Luigina Bellardini, Franco Belli, Doriana Benedetti, Antonella Bernacchi, Mara Bernardini, Stefania Bertolini, Silvia Boccanera, Maurizio Boncompagni, Mario Bonetti, Maria Pia Bongarzone, Claudio Bonvetti, Alessandro Borella, Laura Borella, Stefano Borrelli, Sonia Borzi, Francesca Romana Bruni, Claudio Buccarella, Adriano Bucci, Paolo Budoni, Antimo Burla, Gioacchino Buschi, Roberta Bussaglia, Stefano Buzzi, Antonella Cacciamani, Mara Caffari, Carla Cagnoli, Maria Luisa Campana, Alessandro Campanella, Claudio Campi, Francesco Campi, Oreste Candelori, Nadia Caon, Anna Maria Capobianchi, Lucia Cappelletti, Natalino Cappello, Ugo Capponi, Marisa Carazzi, Luisa Carlesi, Cinzia Carlomusto, Franco Carsi, Simona Casini, Cst Snt 64r59 H501 L Caso, Simonetta Castellucci, Vincenza Cavaleri, Maurizio Cecchini, Roberto Cecchini, Anna Maria Celsi, Fabiana Bionda Centi, Rosanna Cesarini, Alessandra Cherubini, Gaetano Chichi, Brunella Chini, Angela Ciaccia, Antonella Ciammarughi, Carlo Cianci, Francesco Ciancio, Mauro Ciavatta, Rossella Ciotti, Paola Cittadini, Roberta Civica, Donatella Clementi, Giuditta Clementi, Lorena Coccarelli, Luana Coccia, Maria Carla Coccia, Maria Antonella Colella, Maria Rita Colonna, Roberto Condello, Fabio Console, Loredana Conti, Alessandra Coronas, Adriana Cosci, Salvatore Costa, Marco Croce, Emilio Cursi, Carmelina Curti, Angelo D’Agostino, Sonia D’Agostino, Maurizio D’Amico, Giorgio D’Anella, Luigi D’Angelo, Loredana Delle Fratte, Francesco Delpopolo, Cinzia De Maris, Antonella De Paulis, Santa De Rosa, Enrico De Santis, Giacomo De Santis, Paola De Simone, Enrico Dessi, Caterina Detti, Rosina Di Bartolomeo, Michele Di Battista Giannuzzi, Alessandra Di Clemente, Luciano Di Cosmo, Marisa Di Donato, Antonio Gabriele Di Gianvito, Ambrogio Di Lorenzo, Santino Dionisi, Rosa Di Pietro, Paola Di Salvio, Patrizia Di Tecco, Massimo Domingo, Maria Cristina Donati, Sonia D’Onofrio, Lorena Faitanini, Maria Falconi, Alessandro Falletti, Roberto Fallocco, Mauro Falsetti, Luigia Fattorini, Bernardino Faustini, Carla Felicioni, Maria Ferracuti, Giandomenico Ferreri, Elisabetta Ferri, Roberto Ferri, Salvatore Fico, Silvana Figuretti, Luciano Filippi, Antonio Fornarini, Franca Fortini, Salvatore Fortunati, Massimo Fossaceca, Maurizio Francescangeli, Tiziano Franceschilli, Stefano Francione, Cinzia Fulli, Andrea Gadaleta, Fabio Ginobi, Silvia Giovagnoli, Patrizia Giraldi, Cinzia Giuliani, Romolo Gizzi, Salvatore Granata, Antonella Granzarolo, Romeo Graziosi, Sara Grimani, Sergio Guida, Nikolett Gabriella Hargitay, Paola Iannaccone, Gianfranco Iannotta, Enrico Maria Ielli, Maria Teresa Ignatoff, Maurizio Imbriale, Lorena Inversi, Alberto Iommi, Gabriella Iori, Roberta La Carrubba, Maria Domenica Lanera, Fabio Lattanzio, Stefano Lentricchia, Roberto Liconi, Marco Linardi, Pasqualino Loddi, Marco Lombardi, Silvana Lombardi, Angela Lopatriello, Federica Lori, Monica Lozzi, Maura Luminari, Romolo Magro, Simona Mainas, Silvana Manca, Marcello Mancini, Pasquale Maraone, Tommaso Maravalli, Marina Marchettini, Marina Marconi, Emanuela Marino, Massimo Marino, Sabrina Marrone, Umberto Martinello, Angelo Mastrella, Massimo Mattei, Santina Mazzoni, Anna Meccariello, Arturo Meucci, Giuseppe Minasi, Nicolino Molinaro, Elvira Mollica, Stefano Mondani, Francesco Montotti, Paolo Moretti, Walter Morico, Giulio Muccari, Maria Munno, Stefania Napoli, Lucia Nardella, Antonella Niccolini, Carlo Nicoletti, Massimo Novarini, Massimo Nuccetelli, Stefania Oglietti, Francesca Pacifici, Francesco Palma, Roberto Palmeri, Salvatore Panico, Tiziana Parziale, Serenella Pasquini, Paolo Patriarca, Monica Pericoli, Maria Gabriella Perino, Piero Antonio Pernarella, Alberto Petricca, Francesco Petrone, Milena Pezzotti, Patrizia Pia, Giancarlo Pigliacelli, Sergio Pitocco, Leonardo Presepi, Giulia Prosdocimo, Susanna Restante, Mara Ricci, Tiziana Riga, Alessandra Rosa, Antonio Rotondi, Doriano Rufini, Patrizia Schiavoni, Maria Rita Scuriatti, Walter Silvestri, Patrizia Soccavo, Rossella Staroccia, Anna Maria Stefanini, Patrizio Stentella, Cinzia Tamburrini, Simonetta Tavernese, Daniela Tempesta, Sergio Tofone, Giuseppe Tonnicodi, Bruno Troiani, Luisa Zaccaria, Giampietro Zennaro, Enzo Zuchi, rappresentati e difesi dall'avvocato Massimo Clemente, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Alessandro Rizzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (Sezione Seconda) n. 08519/2019, resa tra le parti.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;

Visto l 'art. 114 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2021, tenuta ai sensi dell’art. 25 del d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla legge n. 176 del 2020, il Cons. Giuseppina L B;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1.I fatti e le vicende processuali sono ricostruiti come segue nella sentenza appellata:

<< I - In applicazione del nuovo Regolamento sull’ordinamento professionale del personale del Corpo della Polizia Municipale, approvato con deliberazione di Giunta n. 607 del 14.10.2003, il quale prevedeva, tra l’altro, che, in sede di prima applicazione, il personale inquadrato nella categoria C fosse ammesso a partecipare ad una selezione per la progressione alla categoria D – posizione economica D1, a seguito di partecipazione con esito positivo ad apposito corso, per la copertura dei posti vacanti e disponibili, con determinazione dirigenziale n. 806 del 28.09.2003, il Corpo ha autorizzato lo svolgimento di un corso di aggiornamento professionale, articolato in modulo didattico di n. 36 ore con valutazione finale, riservato appunto al personale inquadrato nella categoria C - per la copertura di posti nella categoria D1.

Con determinazione dirigenziale n. 1584 del 27.08.2007, parzialmente rettificata con successiva determinazione n. 401 del 28.02.2008, è stata approvata la relativa graduatoria definitiva.

Quindi, con deliberazione di Giunta n. 88 del 25.02.2008, si è approvato il piano assunzionale 2008-2009 del personale di qualifica non dirigenziale, nel quale veniva prevista, per l’anno 2008, la progressione, ai sensi dell’art. 91, comma 3, del d.lgs n. 267/2000, di n. 924 unità nel profilo professionale di funzionario di Polizia Municipale.

Si è così proceduto alla sottoscrizione dei contratti individuali di lavoro a tempo indeterminato con i candidati utilmente collocati nella graduatoria della selezione sopra citata.

Negli anni successivi, fino al 28.02.2011, si è fatto ricorso allo scorrimento della medesima graduatoria per la sottoscrizione di ulteriori contratti per il passaggio alla qualifica di funzionario.

Nel verbale di accordo del 25.02.2011 il Sindaco e le Organizzazioni sindacali hanno peraltro convenuto di procedere allo scorrimento nei confronti dei soli istruttori inseriti nella graduatoria della progressione verticale che avessero conseguito il punteggio di 100/100.

II - Con ricorso notificato il 16.07.2012, i signori indicati in epigrafe (in particolare i ricorrenti Agostini Daniela ed altri 112), seguiti qualche mese dopo da altri ricorrenti intervenuti volontariamente (Bonafede Massimo ed altri 13) e, successivamente, da altri ricorrenti chiamati in causa dal Giudice (Abbasciano Marco ed altri 154), hanno adito il Tribunale di Roma - sezione Lavoro, per chiedere di: “dichiarare ed accertare, con effetto costitutivo ex art. 63, c. 2, del T.U.P.I., il diritto […] ad essere inquadrati in Categoria D, posizione economica D1, nel limite dei posti vacanti e disponibili entro la data di efficacia della graduatoria, in base alla attuale dotazione organica vigente, secondo l’ordine di precedenza nella graduatoria medesima”.

Essi hanno sostenuto che le graduatorie resterebbero efficaci per tre anni e sarebbero utilizzabili per l’eventuale copertura di posti che si rendessero successivamente vacanti o disponibili, rilevando altresì che la validità delle suddette graduatorie è stata più volte prorogata dal legislatore, da ultimo con il d.l. n. 225/2010 e con D.P.C.M. del 28.03.2011.

II.

1 - Con sentenza n. 1693/2014, pronunciata in data 11.02.2014 e pubblicata il 17.02.2014, il Giudice adito ha accolto il ricorso, in particolare, ritenendo fondata la tesi dei ricorrenti secondo cui la validità (triennale) della graduatoria in questione sarebbe stata più volte prorogata ai sensi di legge, da ultimo con d.l. n. 101/2013 convertito in legge 125/2013, e non condividendo invece quella di Roma Capitale secondo la quale tali proroghe avrebbero ad oggetto solo i concorsi pubblici, e non anche le c.d. progressioni verticali nell’ambito di rapporti di lavoro già instaurati.

Il suddetto Giudice ha, perciò, affermato che le proroghe disposte dalla legge hanno ad oggetto anche le graduatorie relative a concorsi interni per il passaggio ad aree funzionali o categorie superiori, e dunque anche la graduatoria in questione (relativa al passaggio dalla categoria C alla D).

Ha richiamato anche la giurisprudenza amministrativa, in particolare, quella del Consiglio di Stato, la quale, a sua volta, ha citato le norme sulla vigenza della graduatoria “per eventuali coperture di posti per i quali il concorso è stato bandito, e che successivamente ed entro tale data dovessero rendersi disponibili”.

In sentenza viene fatto un preciso richiamo alla decisione dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 14 del 2011, la quale ha “sostanzialmente confermato che, sul piano dell’ordinamento positivo, si è ormai realizzata la sostanziale inversione del rapporto tra l’opzione per un nuovo concorso e la decisione di scorrimento delta graduatoria preesistente ed efficace. Quest’ultima modalità di reclutamento rappresenta ormai la regola generale, mentre l’indizione del nuovo concorso costituisce l’eccezione e richiede un’apposita e approfondita motivazione, che dia conto del sacrificio imposto ai concorrenti idonei e delle preminenti esigenze di interesse pubblico. Il Consiglio di Stato ha quindi dettato il principio di diritto secondo il quale <in presenza di graduatorie concorsuali valide ed efficaci, l’amministrazione, se stabilisce di provvedere alla copertura dei posti vacanti, deve motivare la determinazione riguardante le modalità di reclutamento del personale, anche qualora scelga l’indizione di un nuovo concorso, in luogo dello scorrimento delle graduatorie vigenti>”.

La sentenza di cui in questa sede si chiede l’esecuzione ha concluso: “I ricorrenti hanno quindi diritto ad essere inquadrati nella categoria D, posizione economica D1, nei limiti dei posti vacanti e disponibili entro la data di efficacia della graduatoria, in base all’attuale dotazione organica vigente, secondo l’ordine di precedenza della graduatoria stessa.”.

II.

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