Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2012-11-05, n. 201205595

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2012-11-05, n. 201205595
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201205595
Data del deposito : 5 novembre 2012
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 09211/2011 REG.RIC.

N. 05595/2012REG.PROV.COLL.

N. 09211/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 9211 del 2011, proposto da:
Impresa Signorile &
Trotti S.n.c., rappresentata e difesa dall'avv. F M, con domicilio eletto presso l’avv. Andrea Botti in Roma, via Monte Santo, 25;

contro

Soc. Coop. Ariete, rappresentato e difeso dagli avv. E A e Roberto D'Addabbo, con domicilio eletto presso il medesimo in Roma, viale Mazzini, 73, Sc. B, Int. 2;

nei confronti di

Comune di Acquaviva delle Fonti;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. PUGLIA - BARI: SEZIONE I n. 01454/2011, resa tra le parti, concernente affidamento concessione in global service del servizio di gestione del cimitero comunale per il quinquennio 2010-2015.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Soc. Coop. Ariete;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 luglio 2012 il Cons. Paolo Giovanni Nicolo' Lotti e uditi per le parti gli avvocati Mastroviti;


FATTO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Bari, sez. I, con la sentenza n. 1454 del 4 ottobre 2011, ha respinto il ricorso incidentale e accolto il ricorso principale proposto dall’attuale impresa appellata per l’annullamento della determinazione del responsabile del Servizio LL.PP. del Comune di Acquaviva delle Fonti n. 831 del 16 dicembre 2010, pubblicata sull’Albo pretorio dal 21 dicembre 2010, con cui l’appalto per l’affidamento della concessione in “Global Service” del servizio di gestione del cimitero comunale per il quinquennio 2010-2015, è stato definitivamente aggiudicato alla ditta “Impresa Signorile &
Trotti s.n.c.”.

Il TAR fondava la sua decisione rilevando, sinteticamente, quanto al ricorso incidentale, che la clausola III.

2.2 del bando e la previsione di cui al par. 1, punto 3, lett. d) del disciplinare (clausole poste a base del ricorso incidentale medesimo) dovevano essere intese nel senso che è richiesta, a pena di esclusione, la mera presentazione di una dichiarazione bancaria, fatto salvo il potere della pubblica amministrazione di verificarne l’idoneità e che, peraltro, le dichiarazioni bancarie presentate dalla ricorrente principale in primo grado dovevano ritenersi certamente idonee e tranquillizzanti per la P.A.

Per il TAR, inoltre, la censura, sempre contenuta nel ricorso incidentale, relativa alla violazione delle clausole del capitolato d’oneri (artt. 29 e 30, contenenti il divieto di sub-concessione, di cessione e di subaffitto in tutto o in parte del servizio), non coglieva nel segno, posto che dette previsioni del capitolato si riferiscono esclusivamente alla fase esecutiva dell’appalto e che la pubblica amministrazione ha inteso unicamente evitare che il concessionario possa nominare un sub-concessionario.

Per il TAR, quanto al ricorso principale, possano essere oggetto di avvalimento, ai sensi dell’art. 49 d. lgs. n. 163-06 unicamente i requisiti inerenti la capacità economica, finanziaria, tecnica e organizzativa, non già i requisiti di idoneità professionale ex art. 39 d. lgs. n. 163-06, desumibile dalla iscrizione camerale.

Nel caso di specie, la controinteressata in primo grado, attuale appellante, Impresa Signorile &
Trotti s.n.c. in base al certificato camerale in atti risulta essere munita di iscrizione camerale con riferimento alla “installazione, manutenzione, riparazioni di impianti elettrici e similia”, mentre è carente di iscrizione per i servizi di manutenzione immobili e di manutenzione del verde e per i servizi cimiteriali (oggetto della concessione in questione ai sensi dell’art. II.

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