Consiglio di Stato, sez. III, ordinanza cautelare 2014-05-09, n. 201401896

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. III, ordinanza cautelare 2014-05-09, n. 201401896
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201401896
Data del deposito : 9 maggio 2014
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 02737/2014 REG.RIC.

N. 01896/2014 REG.PROV.CAU.

N. 02737/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 2737 del 2014, proposto da:


I C, rappresentato e difeso dagli avv. G M M e L M, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. G M M in Roma, piazza di Pietra, n. 63;


contro

Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
G C;

per la riforma

dell' ordinanza cautelare del T.A.R. LAZIO – ROMA, SEZIONE II TER, n. 00454/2014, resa tra le parti, concernente mancata ammissione alla prova orale del concorso per la nomina di n. 400 allievi vice ispettori del Corpo forestale dello Stato.


Visto l'art. 62 cod. proc. amm;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali;

Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;

Viste le memorie difensive;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 maggio 2014 il Cons. P A A P e uditi per le parti gli avvocati Enzo Maria Marenghi su delega di Marrone e di Marenghi Gherardo Maria e l’avvocato dello Stato Varrone T.;


Considerato che nella fattispecie l’accertamento del requisito psico-attitudinale è espressione di discrezionalità tecnica volta ad esaminare le caratteristiche di base della personalità del candidato, ex art. 4, comma 1, dpr 27.2.1991, n. 132, necessarie ad adempiere ai servizi del Corpo forestale, in relazione ai compiti propri del ruolo messo a concorso, senza tuttavia sconfinare in accertamento di profili di anomalia psichica, di rilievo strettamente medico-patologico;

Ritenuto, pertanto, che non si ritiene sussista il profilo di illogicità e contraddittorietà con l’esito degli esami psicodiagnostici svolti presso due diverse strutture pubbliche;

Ritenuto, pertanto, di rigettare l’istanza cautelare, fatta salva una diversa valutazione del giudice di primo grado in sede di esame del merito;

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