Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2016-06-01, n. 201602335
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N. 02335/2016REG.PROV.COLL.
N. 09563/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9563 del 2015, proposto da:
Regione Liguria, in persona del Presidente della Giunta Regionale
pro tempore
, rappresentata e difesa dall’Avv. G P e dall’Avv. M C, con domicilio eletto presso lo stesso Avv. G P in Roma, viale Giulio Cesare, n. 14;
contro
Metroweb Genova s.p.a., in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentata e difesa dall’Avv. N M, dall’Avv. M V e dall’Avv. Marco Giustiniani, con domicilio eletto presso lo stessi Avv. N M in Roma, via Bocca di Leone, n. 78;
nei confronti di
Città Metropolitana di Genova, in persona del Sindaco
pro tempore
, rappresentata e difesa dall’Avv. G P, dall’Avv. Carlo Scaglia e dall’Avv. Valentina Manzone, con domicilio eletto presso lo stesso Avv. G P in Roma, viale Giulio Cesare, n. 14a/4;
per la riforma
della sentenza breve del T.A.R. LIGURIA - GENOVA: SEZIONE II n. 00511/2015, resa tra le parti, concernente il pagamento della somme a titolo di canone di concessione per l’attraversamento del demanio idrico con i cavi in fibra ottica
visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
visti gli atti di costituzione in giudizio di Metroweb Genova s.p.a. e di Città Metropolitana di Genova;
viste le memorie difensive;
visti tutti gli atti della causa;
relatore nell’udienza pubblica del giorno 21 aprile 2016 il Cons. Massimiliano Noccelli e uditi per la Città Metropolitana di Genova l’Avv. G P e per Metroweb Genova s.p.a. l’Avv. N M;
ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’odierna appellata Metroweb Genova s.p.a., titolare di una concessione per l’attraversamento del demanio idrico con cavi in fibra ottica, ha impugnato, avanti al T.A.R. per la Liguria, la Determinazione del Dirigente del Servizio Controllo e Gestione del Territorio della Direzione Pianificazione Generale e di Bacino della Provincia di Genova, prot. n. 92190, adottata il 30 settembre 2014, e in parte qua i presupposti atti regolamentari della Regione Liguria e della stessa Provincia di Genova – poi divenuta Città Metropolitana di Genova – nella misura in cui le imponevano il pagamento del canone idrico demaniale per l’apposizione dei cavi in fibra ottica.
1.1. La ricorrente, deducendo la violazione dell’art. 93, comma 1, d. lgs. n. 259 del 2003 e delle altre disposizioni speciali in materia, ha chiesto al T.A.R. adìto, previa sospensione, l’annullamento degli atti impugnati.
1.2. Nel primo grado di giudizio si sono costituite la Regione Liguria e la Città Metropolitana di Genova per resistere al ricorso, di cui hanno eccepito l’inammissibilità, anzitutto per difetto di giurisdizione, e poi nel merito l’infondatezza.
1.3. Con successivi motivi aggiunti la ricorrente ha impugnato, sempre per le medesime ragioni, anche la successiva Determinazione del Dirigente del Servizio Controllo e Gestione del Territorio della Direzione Pianificazione Generale e di Bacino della Provincia di Genova, prot. n. 21637, adottata il 10 marzo 2015, e la nota del Direttore del Dipartimento Ambiente, Settore Assetto del Territorio della Regione Liguria, prot. n. PG/2015/8522, adottata il 19 gennaio 2015.
2. Con la sentenza n. 511 del 21 maggio 2015 il T.A.R. per la Liguria ha accolto il ricorso e i motivi aggiunti, annullando gli atti impugnati di natura normativa o generale, limitatamente alla parte in cui assoggettano ai canoni di occupazione del demanio idrico le reti di telecomunicazione, nonché, in toto , quelli applicativi.
2.1. Il primo giudice, dopo aver ritenuto sussistente la propria giurisdizione per il rilievo che fossero stati impugnati anche gli atti regolamentari, ha censurato la mancanza di una copertura normativa che legittimasse l’imposizione del canone idrico demaniale anche gli operatori di telefonia mobile, in contrasto con la previsione dell’art. 93, comma 1, del d. lgs. n. 259 del 2003.
3. Avverso tale sentenza ha proposto appello la Regione Liguria, deducendo due distinti motivi di censura, e ne ha chiesto, previa sospensione, la riforma.
3.1. Si è costituita la Città Metropolitana di Genova, chiedendo che l’appello della Regione venga accolto.
3.2. Si è costituita, altresì, Metroweb Genova s.p.a., con articolata memoria difensiva depositata il 12 dicembre 2015, per chiedere la reiezione del ricorso.
3.3. Nella camera di consiglio del 17 dicembre 2015, fissata per l’esame della domanda cautelare, la causa è stata rinviata alla pubblica udienza del 21 aprile 2016 per il sollecito esame del merito.
3.4. Nella pubblica udienza del 21 aprile 2016 il Collegio, uditi i difensori delle parti, ha trattenuto la causa in decisione.
4. L’appello della Regione Liguria deve essere respinto.
5. Con il primo motivo (pp.