Consiglio di Stato, sez. IV, ordinanza cautelare 2021-11-26, n. 202106343
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Testo completo
Pubblicato il 26/11/2021
N. 06343/2021 REG.PROV.CAU.
N. 09195/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 9195 del 2021, proposto dal Comune di M, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato M R, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato M L in Roma, via Pompeo Magno 10/B;
contro
i signori L M R, D S, A R, F S, F R, G R, F R, G Q, G Q, D T e A Q, rappresentati e difesi dagli avvocati R C e T C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
la società Costruzioni Luciano Moccia & Figlio S.n.c. e i signori Gisella Megale e Lorenzina Gubelli, non costituiti in giudizio;
per la riforma ovvero l’annullamento
previa cautela
della sentenza del T.A.R. Basilicata, sez. I, 27 luglio 2021 n. 529, che ha accolto il ricorso n. 318/2018 R.G. proposto per la condanna del Comune di M al risarcimento del danno conseguente alla mancata attuazione della convenzione di lottizzazione 22 maggio 2005 relativa alla zona urbanistica CN 1;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'art. 98 cod. proc. amm.;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di L M R, D S, A R, F S, F R, G R, F R, G Q, G Q, D T e A Q;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista la domanda di sospensione dell'efficacia della sentenza del Tribunale amministrativo regionale di accoglimento del ricorso di primo grado, presentata in via incidentale dalla parte appellante;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 novembre 2021 il Cons. F G S, udito per la parte appellante l’avvocato M R e vista l'istanza di passaggio in decisione depositata in data 22 novembre 2021 dagli avvocati R C e T C;
Rilevato che:
- si controverte della richiesta di risarcimento proposta dai ricorrenti appellati contro il Comune per l’asserito inadempimento di una convenzione di lottizzazione;
- i fatti di causa accertati si possono riassumere così come segue;
- con deliberazione del Consiglio 29 novembre 1995 n.181, il Comune intimato appellante ha approvato un piano di lottizzazione, comprendente i terreni dei ricorrenti appellati, relativo alla zona urbanistica denominata CN 1 (doc. 1 in I grado ricorrenti appellati, delibera);
- con successiva deliberazione del Consiglio 30 aprile 2003 n.18, lo stesso Comune ha approvato una variante al piano, che lo ha suddiviso in due comparti, denominati zona A e zona B (doc. 5 in I grado ricorrenti appellati, delibera);
- con atto 22 febbraio 2005 rep. n.47092 racc. n.18759 N C di M, il Comune e i proprietari interessati hanno sottoscritto la convenzione di lottizzazione relativa al piano;
- di questa convenzione, rilevano in particolare ai fini di causa gli articoli 5 e 6, che ripartiscono l’onere relativo alle opere di urbanizzazione nella misura del 47%, a carico del Comune, e del 53%, a carico dei lottizzanti, percentuali da