Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2019-05-22, n. 201903285

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2019-05-22, n. 201903285
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201903285
Data del deposito : 22 maggio 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 22/05/2019

N. 03285/2019REG.PROV.COLL.

N. 07566/2008 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 7566 del 2008, proposto da SO RO, rappresentato e difeso dall'avvocato Claudia Santilli, con domicilio eletto presso lo studio CO RA in Roma, Via Paolo Emilio, n. 57;



contro

Ministero della giustizia, non costituito in giudizio;



per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima), n. 9640/2007, resa tra le parti, concernente diniego iscrizione nel registro dei revisori contabili – risarcimento danni.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 maggio 2019 il Cons. Italo Volpe e udita l’avvocatessa Claudia Santilli;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1. Col ricorso in epigrafe la persona fisica ivi pure indicata ha impugnato la sentenza del Tar del Lazio, Roma, n. 9640/2007, pubblicata il 2.10.2007, che – a spese compensate – gli ha respinto l’originario ricorso volto:

- all’annullamento:

-- del provvedimento del Ministero della giustizia in data 28.11.2003 di reiezione della sua istanza di iscrizione nel registro dei revisori contabili;

-- del parere della Commissione centrale per i revisori contabili, espresso nella seduta del 12.12.2002, verbale n. 17, contrario a detta iscrizione:

-- di ogni altro atto antecedente, conseguente, collegato o comunque connesso;

- al risarcimento dei danni derivanti dall’illegittima attività provvedimentale, con interessi e rivalutazione, anche da liquidarsi in via equitativa.

1.1. La sentenza in sostanza, ricordato il tenore dell’art. 13 della l.n. 132/1997 (rubricato “ salvezza dei diritti acquisiti ”) e che, per esso, l’iscrizione nel registro dei revisori era consentita anche a coloro che alla data del 20.4.1995 “ b) sono in possesso di un diploma universitario in amministrazione e controllo aziendale di

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