Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2023-04-24, n. 202304122

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2023-04-24, n. 202304122
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202304122
Data del deposito : 24 aprile 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 24/04/2023

N. 04122/2023REG.PROV.COLL.

N. 02767/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2767 del 2022, proposto da Studio Perone Amministrazioni Condominiali s.a.s., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati F B e M O, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Aristide Police in Roma, viale Liegi, 32;



contro

Comune di Rivoli, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato E C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Francesco Ioppoli in Roma, via Trionfale n. 5697;



nei confronti

Millerivoli S.r.l., non costituito in giudizio;



per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda) n. 39/2022, resa tra le parti;


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Rivoli;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 aprile 2023 il Cons. S F e uditi per le parti gli avvocati E C e Aristide Police per F B e M O;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO

Con ricorso al Tar Piemonte la s.a.s. Studio Perone Amministrazioni Condominiali -amministratore del Condominio “I Portici” di Via Rombò a Rivoli- ha impugnato l’ordinanza 19 aprile 2019, n. 169 con cui il Comune di Rivoli aveva ordinato il fermo dell’ascensore installato presso il Condominio “I Portici” -di collegamento tra le autorimesse interrate e il piazzale esterno- e il suo ripristino funzionale.

Con un primo ricorso per motivi aggiunti, depositato il 5.11.2019, sono state formulate ulteriori censure avverso la medesima ordinanza impugnata mentre, con un secondo ricorso per motivi aggiunti, depositato il 29.9.2021, è stato impugnato il provvedimento del Comune di Rivoli avente ad oggetto “lavori di manutenzione straordinaria parcheggio in struttura dei portici - avvio dei lavori”.

Il Comune di Rivoli ha resistito al ricorso.

Con la sentenza in epigrafe indicata il Tar ha respinto il ricorso introduttivo e i primi motivi aggiunti, mentre ha dichiarato inammissibili i secondi motivi aggiunti, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese di giudizio; a fondamento della decisione il primo giudice, in sintesi, ha ritenuto che il provvedimento impugnato con ricorso principale:

- è stato adottato sulla base dell’art. 14, c.1 d.P.R. n. 162/1999, regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 2014/33/UE, relativa agli ascensori ed ai componenti di sicurezza degli ascensori, nonché per l'esercizio degli ascensori;

- non è nullo per impossibilità della prestazione che ne costituisce l’oggetto: l’avvertimento rivolto ai destinatari dell’atto “che la rottura o la manomissione dei sigilli comporterà la denuncia all’Autorità Giudiziaria ai sensi dell’art. 349 del Codice Penale” deve essere letto cum grano salis e, dunque, non esteso all’esecuzione degli interventi di ripristino, che non possono certo essere doverosi e, al tempo stesso, sanzionati;

- non è affetto da vizio della motivazione atteso che enuncia in premessa i presupposti di legge e le ragioni che ne giustificano l’adozione, legate alla proprietà privata dell’ascensore e al pericolo di abusi;

- non è illegittimo l’ordine di ripristino funzionale dell’ascensore, in considerazione della funzione servente, rispetto ai parcheggi interrati destinati alla collettività, svolta dall’impianto;

- non è nullo per impossibilità della prestazione;

- non è qualificabile come ordinanza contingibile e urgente, ex articoli 50 e 54 Testo unico degli Enti locali, trovando fondamento nel potere, ordinario, attribuito al Comune dal d.P.R. n. 162/1999, e in particolare, dall’art. 14, c. 1, sopra richiamato;

- non è viziato da eccesso di potere per contraddittorietà rispetto a precedenti interventi diretti (nel 2017), da parte dell’Amministrazione per il ripristino dell’ascensore;

- l’inciso secondo cui “la presente costituisce avvio del procedimento ai sensi dell’art. 7 della legge 241/90 relativamente alla contestazione dell’esecuzione di opere in assenza di titolo”, costituisce un mero refuso e non incide pertanto sulla legittimità dell’ordinanza.

Quanto al primo ricorso per motivi aggiunti, neppure ricorre il difetto di istruttoria e motivazione, ivi lamentato, perché l’ascensore per cui è causa non è di proprietà comunale ma risulta effettivamente essere di proprietà privata.

Quanto al secondo ricorso per motivi aggiunti, lo stesso è inammissibile poiché il provvedimento con esso impugnato non concerne l’impianto oggetto del presente giudizio.

Avverso la sentenza predetta la società sopra indicata ha proposto appello, articolando i motivi che possono riassumersi nei termini seguenti:

1. Manifesta erroneità/ingiustizia della sentenza per errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa (ex art. 106, CPA e art. 395, comma 4, CPC): in sostanza la sentenza del Tar risulta viziata dall’avere il primo giudice articolato il proprio ragionamento sulla base della errata individuazione dell’ascensore di cui si discute (individuato in quello denominato C in planimetria).

2. Erroneità/ingiustizia della sentenza per violazione dell’art. 14, DPR 162/1999; dell’art. 3, L. 241/1990- Eccesso di potere per: carenza di istruttoria; difetto dei presupposti; carenza o insufficienza di motivazione e di istruttoria; contraddittorietà tra atti del procedimento; irragionevolezza e ingiustizia manifeste. Con tale motivo si insiste sulla natura pubblica (comunale) della proprietà esclusiva dell’ascensore, avendo l’Ente territoriale acquisito la piazza, i sottostanti parcheggi e le rampe serventi gli stessi; di qui, illegittimità del provvedimento impugnato che presupporrebbe, quantomeno, una proprietà comune dell’ascensore tra privati ed Ente pubblico.

3. Erroneità/ingiustizia della sentenza per violazione: dell’art. 21-septies, L. 241/1990 (non avendo la sentenza ravvisato l’impossibilità della prestazione); degli artt. 14 e 15, DPR 162/1999; degli artt. 3, 7 e 21-octies, L 241/1990; dell’art. 34, CPA; dei principi del buon andamento, di tipicità dei poteri e dei provvedimenti amministrativi e di ragionevolezza; dei principi in tema di provvedimenti cautelari; dei principi in tema di determinazione del contenuto provvedimentale delle ordinanze.- Erroneità/ingiustizia della sentenza per incompetenza ex art. 50, DLGS 267/2000 e per eccesso di potere per carenza di motivazione; carenza e difetto di istruttoria; difetto di presupposti; irragionevolezza, perplessità, ingiustizia e contraddittorietà con altri atti relativi alla stessa vicenda.- Sviamento.- Impossibilità della prestazione attesa l’apposizione dei sigilli sull’ascensore; illegittimità del provvedimento impugnato che, oltre ad aver imposto il fermo impianto, ha anche ordinato un facere specifico consistente nelle riparazioni, così esondando dai poteri conferiti dalla normativa sugli ascensori; per giunta, a fronte di un atto che sostanzialmente integra una ordinanza sindacale, l’atto non proviene dal Sindaco, ma da uffici comunali; ricorre altresì errore nella individuazione del destinatario del provvedimento, atteso che la società indicata come destinataria dell’atto non coincide con il Condominio.

4. Manifesta erroneità/ingiustizia della sentenza per: violazione dei principi in tema di determinazione del contenuto provvedimentale delle ordinanze; dell’art. 6, L 241/1990; dei principi in materia di istruttoria; dell’art. 97 e dei principi di buon andamento e di imparzialità.- Manifesta erroneità/ingiustizia della sentenza per eccesso di potere per contraddittorietà e illogicità manifeste dell’azione amministrativa; per contraddittorietà tra atti dello stesso procedimento; per carenza/insufficienza di istruttoria e di motivazione.- Sviamento.- Contraddittorietà dell’azione amministrativa ed estraneità del Condominio rispetto al preventivo dei costi di riparazione inviato da ditta fiduciaria del Comune;

5. Manifesta erroneità/ingiustizia della sentenza, in punto di secondi motivi aggiunti, per: nullità per violazione dell’art. 21-septies, L 241/1990; degli artt. 23 e 97, Cost.; degli artt. 1, comma 1-bis; 1, comma 2-bis; 3 e 6, L 241/1990; dell’art. 2, comma 2, CPA; dell’art. 88, CPC; dei principi del buon andamento, di tipicità dei poteri e dei provvedimenti amministrativi e di ragionevolezza; dei principi della collaborazione e della buona fede nei rapporti tra cittadino e pubblica amministrazione; del principio del legittimo affidamento; dei principi di lealtà e probità delle parti in giudizio.- Eccesso di potere per carenza e difetto di istruttoria; per difetto dei presupposti; per carenza/insufficienza di motivazione e di istruttoria; per contraddittorietà tra atti del procedimento; per irragionevolezza, perplessità, ingiustizia e continuità con altri atti già oggetto di impugnazione relativi alla stessa vicenda.- Sviamento -Vizio dell’istruttoria e della declaratoria di inammissibilità del secondo ricorso per motivi aggiunti.

6. Erroneità della sentenza impugnata in ordine ai motivi rimasti assorbiti e in questa sede riproposti, relativi alla

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