Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 2024-09-04, n. 202407405

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 2024-09-04, n. 202407405
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202407405
Data del deposito : 4 settembre 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 04/09/2024

N. 07405/2024REG.PROV.COLL.

N. 10034/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Settima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 10034 del 2023, proposto dal dott.
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avv. D C e con domicilio digitale come da P.E.C. da Registri di Giustizia;



contro

Corte dei conti, in persona del Presidente pro tempore , ex lege rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato e domiciliata presso gli Uffici della stessa, in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;



per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Roma, Sezione Prima, n. -OMISSIS-/2023 del -OMISSIS-, resa tra le parti, con cui è stato respinto il ricorso R.G. n. -OMISSIS-/2021.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio della Corte dei conti;

Viste la memoria e la documentazione depositate dalla difesa erariale;

Viste la memoria e l’ulteriore documentazione dell’appellante;

Vista l’istanza della difesa erariale di passaggio della causa in decisione senza discussione orale;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 11 giugno 2024 il Cons. P D B, udito per la parte appellante l’avv. Francesco Izzo su delega dell’avv. D C e viste le conclusioni della parte appellata, come da verbale;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:




FATTO

Con il ricorso in epigrafe il dott. -OMISSIS- propone appello contro la sentenza del T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I, n. -OMISSIS-/2023 del -OMISSIS-, chiedendone la riforma.

La sentenza appellata ha respinto il ricorso presentato dal dott. -OMISSIS-, magistrato contabile, volto a ottenere la condanna della Corte dei conti al risarcimento del danno ingiusto che la stessa Corte gli avrebbe arrecato escludendolo, con provvedimento del --OMISSIS-, dal concorso a n. 21 posti di referendario della magistratura contabile indetto con bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14 febbraio 1997.

In sintesi, nel gravame l’appellante (il quale ha vinto un concorso successivo a posti di referendario della magistratura contabile), dopo avere censurato la sentenza di prime cure, ha chiesto che questo giudice di appello, in riforma della predetta sentenza:

a) accertasse e dichiarasse a carico dell’Amministrazione convenuta (Corte dei conti) la responsabilità contrattuale per perdita di chance ;

b) condannasse l’Amministrazione convenuta a corrispondergli il danno patrimoniale diretto per c.d. perdita di chance , nell’ambito dell’importo già prefissato dalla stessa Corte dei conti da € 48.000,00 ad € 50.000,00, ovvero nel diverso importo stabilito secondo equità;

c) condannasse la Corte dei conti a corrispondergli, secondo equità, il danno curriculare arrecato, in quanto ad oggi, in caso di superamento del concorso, il Cons. -OMISSIS- si troverebbe allocato in ruolo almeno dietro il collega Cons. -OMISSIS- (-OMISSIS- del concorso del 1997);

d) condannasse l’Amministrazione per lite temeraria;

e) riconoscesse la rivalutazione monetaria e gli interessi sulle somme spettanti, condannando la P.A. al relativo pagamento.

Il tutto, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.

Si è costituita in giudizio la Corte dei conti per il tramite del patrocinio dell’Avvocatura Generale dello Stato, depositando di seguito una memoria e documenti e chiedendo la reiezione dell’appello, in quanto infondato in fatto e in diritto.

L’appellante ha replicato con memoria, parametrando la liquidazione equitativa del danno a non meno di € 88.417,00 e insistendo nelle conclusioni già rassegnate. Ha altresì depositato un documento che attesterebbe la tempistica di fissazione all’epoca dei fatti (nel 1998) delle camere di consiglio per la discussione delle istanze cautelari in Consiglio di Stato.

La difesa erariale ha depositato istanza di passaggio della causa in decisione senza previa discussione orale.

All’udienza pubblica dell’11 giugno 2024 è comparso il difensore dell’appellante, che si è riportato agli scritti. Di seguito il Collegio ha trattenuto la causa in decisione.



DIRITTO

Viene in decisione l’appello contro la sentenza del T.A.R. Lazio, Roma, che ha respinto il ricorso del dott. -OMISSIS- per il risarcimento del danno ingiusto che la Corte dei conti gli avrebbe arrecato escludendolo, nel 1998, dal concorso a posti di referendario della magistratura contabile indetto con bando del febbraio 1997.

Giova premettere una sintetica ricostruzione della vicenda.

Il dott. -OMISSIS- impugnava il provvedimento di esclusione dal suddetto concorso innanzi al T.A.R. Lazio, Roma, presentando istanza cautelare, che però veniva respinta con ordinanza della Sezione I n. -OMISSIS-/1998 del -OMISSIS- (v. all. 3 della difesa erariale). Detta ordinanza non veniva appellata dal ricorrente in Consiglio di Stato.

Successivamente il candidato – il quale non aveva superato né il concorso precedente, né il concorso successivo a quello per cui è causa – superava un concorso a posti di referendario della magistratura contabile bandito nel 2000 e veniva immesso nei ruoli della predetta magistratura con decorrenza dal --OMISSIS-

Nel prosieguo della lite, l’adito T.A.R. Lazio, Roma, nel merito accoglieva il ricorso avverso la citata esclusione con sentenza della Sez. I n. -OMISSIS-/2012 del -OMISSIS-. Quest’ultima accertava la persistenza dell’interesse del ricorrente alla coltivazione del giudizio ai fini dell’aspirazione a una retrodatazione della collocazione nei ruoli della magistratura contabile, con benefici economici e di progressione di carriera, e nel merito annullava l’esclusione impugnata, dichiarandone l’illegittimità per violazione dell’art. 18 della l. n. 241/1990 e dell’art. 10 della l. n. 15/1968 (v. all. 7 della difesa erariale).

Successivamente il ricorrente agiva per l’ottemperanza della predetta sentenza n. -OMISSIS-/2012, ma il relativo giudizio si concludeva con sentenza del T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I, n. -OMISSIS-/2014 del -OMISSIS-, che dichiarava l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse alla sua coltivazione, alla stregua dell’attestazione resa in tal senso dal difensore del ricorrente all’udienza pubblica dell’8 ottobre 2014.

Da ultimo, con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, presentato nel 2021, il magistrato proponeva azione di risarcimento dei danni, intesa a far valere la responsabilità della Corte dei conti e così ad ottenere il risarcimento dell’ingiusto pregiudizio da lui patito in conseguenza dell’illegittima esclusione dalla procedura concorsuale del 1997/1998 sotto i profili della c.d. perdita di chance e del danno curriculare.

Con la sentenza appellata l’adito T.A.R. Lazio ha tuttavia respinto il ricorso, ritenendolo infondato nel merito e per tal ragione procedendo all’assorbimento di ogni altra eccezione

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