Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2022-06-06, n. 202204602

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2022-06-06, n. 202204602
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202204602
Data del deposito : 6 giugno 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 06/06/2022

N. 04602/2022REG.PROV.COLL.

N. 07677/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 7677 del 2018, proposto dal signor -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati S S e C M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato G P, in Roma, via Cola di Rienzo, n. 212,



contro

la Questura di B, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12,
il Ministero dell’Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio,



per la riforma

della sentenza del Tar Lombardia, sezione staccata di B, -OMISSIS-, non notificata, con la quale è stato respinto il ricorso proposto avverso il decreto della Questura di B, che ha rigettato l’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione della Questura di B;

Vista la nota della Questura di B, depositata in data -OMISSIS-;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 19 maggio 2022 il Cons. G F e uditi altresì i difensori presenti delle parti in causa, come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO

1. In data -OMISSIS- il Questore di B ha rigettato l’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, presentata dal cittadino -OMISSIS- -OMISSIS-.

Il provvedimento ha tratto fondamento dalla circostanza che lo straniero in data -OMISSIS- è stato condannato con sentenza del Tribunale -OMISSIS- per il reato -OMISSIS- alla pena -OMISSIS-.

2. Con ricorso proposto innanzi al Tar Lombardia, sezione staccata di B, il signor -OMISSIS- ha impugnato tale provvedimento, lamentando la mancata valutazione complessiva della propria situazione familiare e lavorativa, nonché il suo inserimento sociale.

3. Con ordinanza cautelare -OMISSIS-, il Tar B, sez. II, ha disposto adempimenti istruttori, chiedendo alla Prefettura di B chiarimenti in ordine al possibile reinserimento sociale del cittadino -OMISSIS-, ai suoi comprovati legami familiari e all’abbandono dei rapporti con la criminalità, rinviando la trattazione dell’istanza cautelare alla camera di consiglio -OMISSIS-.

Con ordinanza cautelare -OMISSIS-, il giudice di prime cure ha accordato al ricorrente una tutela “monitorata” in relazione al mantenimento di regolare attività lavorativa, con ordine per lo stesso di astenersi dalla frequentazione di qualsiasi ambiente collegato alla criminalità, attraverso una condotta di vita esemplare, da pretendersi in termini rigorosi. Il Tar ha richiesto, altresì, alla Questura di far pervenire una relazione sull’inserimento sociale dello straniero e a quest’ultimo di produrre copia delle buste paga e delle relazioni dei servizi sociali e dell’amministrazione penitenziaria sul reinserimento sociale e sull’immunità da condizionamenti dei soggetti -OMISSIS-. Infine, il primo giudice ha fissato la prosecuzione dell’incidente cautelare alla camera di consiglio -OMISSIS-.

Con ordinanza cautelare -OMISSIS-, il Tar B ha respinto l’istanza cautelare, avendo la Questura evidenziato a carico del ricorrente -OMISSIS- e -OMISSIS-. Il Consiglio di Stato, adito in sede di appello cautelare, con ordinanza -OMISSIS- ha accolto l’appello e, per l’effetto, in riforma dell’ordinanza impugnata, ha accolto l’istanza cautelare in primo grado, rilevando che “appare sussistere il fumus boni juris con riguardo alla invocata tutela dell’unità del nucleo familiare”.

4. Con sentenza -OMISSIS- il Tar B, sez. II, ha respinto il ricorso.

In particolare, il primo giudice ha evidenziato il carattere ostativo della condanna che ha raggiunto il ricorrente e la sua intrinseca pericolosità sociale, sulla quale non potrebbe incidere la mancata considerazione della complessiva situazione del ricorrente, sotto il profilo familiare, lavorativo e di inserimento sociale. Inoltre, il Tar ha valorizzato la denuncia -OMISSIS-, ritenendo la condotta particolarmente riprovevole e sintomatica del

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi