Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2014-02-25, n. 201400909

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2014-02-25, n. 201400909
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201400909
Data del deposito : 25 febbraio 2014
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00809/2012 REG.RIC.

N. 00909/2014REG.PROV.COLL.

N. 00809/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 809 del 2012, proposto da:
G P, rappresentato e difeso dall’Avv. P S e dall’Avv. Michele D’Onchia, con domicilio eletto presso il Consiglio di Stato, Segreteria della III Sezione, in Roma, Piazza Capo di Ferro, n. 13;

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
Ministero dell’Interno Direzione Generale della Pubblica Sicurezza, Ministero dell’Interno Dipartimento Pubblica Sicurezza - Direz. Centr. Risorse Umane - Ufficio III;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE I TER n. 06124/2011, resa tra le parti, concernente l’esclusione dal concorso per assunzione di 907 allievi agenti della polizia di stato riservato ai VFP1 delle forze armate


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero dell’Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 6 febbraio 2014 il Cons. Massimiliano Noccelli e uditi per le parti l’Avv. Barbantini, su delega dell’Avv. D’Onchia e dell’Avv. Scaligina, e l’Avvocato dello Stato Meloncelli;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. L’odierno appellante, sig. G P, partecipava al concorso, indetto con bando pubblicato sulla G.U., 4a serie speciale, n. 93 del 28.11.2008, per 907 posti di Allievi agenti della Polizia Stato (successivamente elevati, con decreto del Capo della Polizia in data 9.12.2009, a 1078 posti), con esito positivo, senza tuttavia essere inserito nella graduatoria approvata con d.m. in data 11.12.2009.

2. Con decreto del Direttore Centrale delle Risorse Umane del Dipartimento della Pubblica Sicurezza del 3.12.2009, infatti, egli era escluso dalla graduatoria del concorso suddetto in applicazione dell’art. 2, comma 4, del bando di concorso che prevedeva che “ i candidati nello stesso anno non possono presentare domanda di partecipazione ad altri concorsi indetti per le carriere iniziali delle altre Forze di Polizia ad ordinamento civile e militare e del Corpo militare della Croce Rossa, pena l’esclusione dal concorso ”, poiché dagli accertamenti esperiti dal Ministero risultava “aver presentato, nell’anno 2008, domanda di partecipazione al concorso pubblico nel Corpo di Polizia Penitenziaria ”.

3. Tale provvedimento di esclusione veniva impugnato avanti al T.A.R. Lazio dall’odierno appellante, che svolgeva un unico complesso motivo, con il quale deduceva tre distinti motivi di illegittimità:

a) l’applicazione retroattiva delle disposizioni del bando a situazioni pregresse, essendo stato il bando pubblicato successivamente al momento in cui egli aveva presentato domanda di partecipazione al concorso indetto dall’Arma dei Carabinieri, sicché l’Amministrazione non poteva in alcun modo disporre l’esclusione dell’appellante per una condotta che, al momento in cui fu posta in essere, non aveva carattere preclusivo alla partecipazione concorsuale;

b) la violazione dei principi del giusto procedimento e del buon andamento della p.a., non essendo nemmeno immaginabile per il ricorrente, al momento in cui fu da lui presentata la domanda al concorso indetto dall’Arma dei Carabinieri, che nello stesso anno sarebbe stato indetto il concorso per il reclutamento di Allievi Agenti della Polizia di Stato;

c) la mancata adozione del decreto di esclusione, siccome previsto dall’art. 7, comma 2, del bando di concorso, dal Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza.

4. Si costituiva nel giudizio di prime cure il Ministero dell’Interno, resistendo al ricorso.

5. Il T.A.R. Lazio, con sentenza n. 6124 dell’11.7.2011, dichiarava inammissibile il ricorso sul rilievo che l’impugnativa proposta avverso la graduatoria finale di merito dovesse essere dichiarata inammissibile per mancata notifica ad almeno un controinteressato, mentre l’impugnativa proposta avverso il provvedimento di esclusione doveva essere dichiarata improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

6. Avverso tale sentenza ha proposto appello l’interessato, lamentandone l’erroneità per non aver considerato che il ricorrente aveva sin dall’inizio contestato il provvedimento di esclusione dal concorso, il quale gode di propria autonoma esistenza indipendentemente dagli effetti che lo stesso produce su soggetti terzi, e non già quello di esclusione dalla graduatoria, e ha pertanto chiesto in via principale la riforma o, in via subordinata, l’annullamento con rinvio al primo giudice, previa autorizzazione alla notifica per pubblici proclami.

7. Si è costituito il Ministero appellato, instando per la reiezione del gravame.

8. Nella pubblica udienza del 6.2.2014 il Collegio, uditi i difensori delle parti, ha trattenuto la causa in decisione.

9. L’appello è infondato.

10. Il sig. G P, con il ricorso proposto in primo grado (p. 10), ha chiesto di dichiarare la nullità o l’annullabilità del decreto di esclusione a lui notificato e la conseguente improduttività di qualsiasi effetto giuridico dello stesso e di ogni altro atto connesso, presupposto, consequenziale e/o successivo, la cui ultravigenza pregiudichi interessi giuridici del ricorrente.

11. Nello stesso ricorso si legge, a p. 5, che “ l’accoglimento del presente ricorso con conseguente declaratoria di nullità, inammissibilità, illegittimità ed infondatezza in fatto e diritto del decreto N. 333-B/ 12 E.2.08 (datato 09.12.2009 e notificato in data 14.12.2009) di esclusione dell’odierno ricorrente dal predetto concorso, comporterebbe la riviviscenza del provvedimento datato 14/10/2009 con il quale la medesima Amministrazione ha comunicato e riconosciuto in capo al Presicci Giovanni giudizio di IDONEITA’ ” e che tale riconoscimento, al di là della considerazione dei titoli, “ comporterebbe l’utile inserimento nella predetta graduatoria dei vincitori suscettibile (al di là del 1078° posto) di scorrimento e arruolamento (sino al 1258° posto) nell’ipotesi di mancata presentazione di alcuni dei candidati utilmente collocati nei primi 1078 posti a concorso ”.

12. Il T.A.R. capitolino ha invece dichiarato inammissibile il ricorso con la motivazione che il ricorrente, avendo impugnato fra gli altri la graduatoria stilata in esito al concorso, avrebbe dovuto procedere alla notifica del ricorso ad ameno uno dei soggetti controinteressati, da identificarsi in tutti i soggetti utilmente collocati in graduatoria che possano perdere o vedere peggiorata la loro posizione a seguito del ricorso giurisdizionale.

12.1. Poiché nel caso di specie, ha ancora osservato il primo giudice, il ricorrente contestava la legittimità della graduatoria nella parte in cui non riportava anche il suo nominativo, rivendicando sostanzialmente un intervento caducatorio idoneo a determinare una modificazione della graduatoria stessa, la necessità di notificare il ricorso ad almeno uno dei soggetti menzionati nella graduatoria, titolare dell’interesse al mantenimento della situazione creatasi per effetto dell’esclusione del ricorrente, non potrebbe essere messa in discussione.

12.2. Il T.A.R. ha pertanto dichiarato inammissibile l’impugnativa proposta avverso l’approvazione della graduatoria e, conseguentemente, improcedibile l’impugnativa proposta avverso il provvedimento di esclusione, essendosi definitivamente consolidata la graduatoria per effetto dell’inammissibilità della prima impugnativa.

13. La motivazione del primo giudice è corretta e immune da censura, poiché la giurisprudenza di questo Consiglio è costante nell’affermare, come ha anche ricordato il T.A.R., che in tema di esclusione dal concorso pubblico nel ricorso proposto contro l’esclusione dalla nomina, dopo la graduatoria finale del concorso, sono certamente controinteressati tutti i candidati collocati in graduatoria, che possano perdere o vedere peggiorata la loro posizione a seguito dell’eventuale accoglimento del ricorso giurisdizionale (v., ex plurimis , Cons. St., sez. VI, 26.1.2009, n. 348), sicché è inammissibile il ricorso proposto avverso l’esclusione da un concorso a pubblici impieghi che non venga notificato a coloro che, seguendo il ricorrente in graduatoria e in quanto avvantaggiati dall’esclusione del predetto, sono interessati a contraddire nel giudizio da questo instaurato.

13.1. Costituisce infatti ius receptum che, nel procedimento concorsuale, l’inconfigurabilità di controinteressati può essere utilmente sostenuta solo quando l’impugnazione venga proposta anteriormente all’adozione della graduatoria, mentre nell’ipotesi in cui l’impugnazione avvenga successivamente all’emanazione dell’atto conclusivo del procedimento il ricorso va notificato ad ogni controinteressato individuabile dal medesimo atto, poiché, in questa seconda ipotesi, la posizione di controinteressato deve essere ricercata ed enucleata ad ampio spettro, essendo configurabile non solo rispetto ai vincitori, ma anche per i candidati idonei, posto che, per effetto del richiesto annullamento della graduatoria, essi potrebbero perdere i benefici discendenti dall’acquisita posizione, sia sotto il profilo dei punteggi utili per altri concorsi, sia per l’immissione in ruolo in caso di utilizzo successivo della graduatoria (Cons. St., sez. IV, 12.6.2013, n. 3261).

13.2. Se quindi, al momento in cui è proposto il ricorso, all’escluso sono noti i soggetti beneficiari della procedura selettiva, come è pacificamente nel caso di specie, il ricorso avverso l’esclusione deve quindi essere notificato ad almeno verso uno di essi, a pena di inammissibilità.

13.3. Nel caso di specie è ben evidente che il ricorrente, pur essendo ben a conoscenza, al momento in cui ha proposto il ricorso, dell’esistenza della graduatoria e, quindi, dei candidati utilmente collocati in graduatoria, ha omesso di notificare il ricorso ad almeno uno di essi, con conseguente inammissibilità del ricorso, come ha correttamente statuito il primo giudice.

13.3. Né in senso contrario giova all’appellante sostenere che il provvedimento di esclusione avrebbe un autonomo valore giuridico, indipendentemente dal mancato inserimento in graduatoria, poiché quest’ultimo determinerebbe indubbiamente una modifica, in senso deteriore, delle posizioni acquisite dagli altri candidati che verrebbero posposti al ricorrente.

13.4. Il consolidato orientamento interpretativo in subiecta materia impedisce, peraltro, di concedere l’invocato rimedio dell’errore scusabile (art. 37 c.p.a.), apparendo al contrario inescusabile l’errore in cui è incorso il ricorrente nella consapevole scelta di omettere qualsivoglia notifica nei confronti dei controinteressati, secondo quanto, ancora una volta, si desume dalla piana lettura del ricorso proposto avanti al T.A.R.

13.5. Del tutto priva di fondamento è, infine, anche l’addotta sussistenza di giusta causa che giustificherebbe l’errore scusabile, giusta causa consistente, secondo l’appellante, nell’impedimento derivante dalla legge sulla privacy , poiché trattasi di circostanza, oltre che meramente ipotetica e inverosimile, di fatto inesistente e comunque non provata.

13.6. In ogni caso, deve qui rilevarsi, ben avrebbe potuto il ricorrente notificare il ricorso anche ad uno solo dei controinteressati, come prescriveva l’art. 21 della l. 1034/1971 applicabile ratione temporis , salvo poi richiedere l’integrazione del contraddittorio mediante l’autorizzazione alla notifica per pubblici proclami, senza invece omettere l’essenziale e imprescindibile preliminare adempimento della notifica del ricorso ad almeno uno di essi, non sanabile, nel caso di specie, mediante la sola richiesta di notifica per pubblici proclami, pur formulata nel ricorso introduttivo del primo giudizio.

14. In conclusione l’appello deve essere respinto, meritando piena conferma la sentenza impugnata, la quale è pervenuta alla corretta conclusione di dichiarare inammissibile il ricorso proposto avverso la graduatoria e, conseguentemente, improcedibile il ricorso proposto avverso l’esclusione.

15. Le spese del presente grado di giudizio, attesa la peculiarità della presente controversia, possono essere interamente compensate tra le parti ai sensi dell’art. 26 c.p.a. e dell’art. 92, comma secondo, c.p.c.

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