Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2014-06-09, n. 201402907
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N. 02907/2014REG.PROV.COLL.
N. 10180/2009 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10180 del 2009, proposto dal Ministero dell'Interno - Ufficio Territoriale del Governo di Napoli, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio
ex lege
in Roma, via dei Portoghesi, 12;
contro
V D R, rappresentato e difeso dagli avv. L A e Benito Aleni, con domicilio eletto presso l’avv. Linda Di Rico in Roma, viale Giulio Cesare, 59;
per la riforma
della sentenza in forma semplificata del T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI: SEZIONE V n. 04648/2009, resa tra le parti, concernente revoca nomina guardia giurata e connessa licenza di porto di pistola
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di V D R;
Viste le note a difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 maggio 2014 il consigliere B R P e udito per il Ministero appellante l’ avvocato dello Stato Spina Maria Luisa;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con un primo provvedimento del Prefetto di Napoli n. 2792/16B Area 1 quater del 15.4 2008 era disposta, nei confronti del sig. De Roma Vincenzo, la revoca dell’ autorizzazioni alla nomina a guardia particolare giurata e di porto di pistola, per la sopravvenuta mancanza dei requisiti di buona condotta e di affidabilità in relazione alla circostanza di essere stato controllato da personale del Commissariato di P.S. di Afragola, unitamente a due pregiudicati a carico dei quali si registrano numerosi e gravi precedenti
Con sentenza n. 7164 del 3.7.2008 il T.A.R. per la Campania, sede di Napoli, sez. V, annullava il predetto provvedimento sul presupposto dell’irrilevanza della circostanza dell’accompagnamento con pregiudicati, risultando la conoscenza di questi ultimi legata a motivi di lavoro.
Immediatamente dopo la notifica della predetta sentenza con nota prot. n. 15308/12B16/Gab./Staff Sic. Citt. del 4 settembre 2008 - la Prefettura – U.T.G. di Napoli comunicava l’avvio di un nuovo procedimento di revoca dei suddetti titoli, in quanto il Commissariato P.S. di Afragola aveva evidenziato a carico del De Roma il venir meno dei requisiti di affidabilità, sempre per la circostanza della frequentazione di pregiudicati.
Detto procedimento era concluso con il decreto n. 2792/16B Area 1 quater del 7.4.2009, di conferma della revoca del decreto di nomina a guardia particolare giurata e della connessa licenza di porto di pistola, con contestuale divieto di detenere armi e munizioni, ai sensi dell’ art. 39 del T.U.L.P.S.
In corso di procedimento con note del 29.1.2009 e del 13.2.2009 era stato negato al sig. De Roma - ai sensi del D.M. n. 415 del 1994 - l’accesso alle relazioni di servizio del Commissariato, contenute nel fascicolo del ricorrente, trattandosi, a giudizio dell’ Amministrazione, di notizie relative a situazioni che coinvolgono interessi inerenti l’ordine, la sicurezza pubblica nonché l’attività di prevenzione e repressione della criminalità.
Avverso i cennati provvedimento il De Roma proponeva ricorso avanti al T.A.R. Campania deducendo motivi di violazione degli artt. 3 e 10 bis della legge n. 241 del 1990;8, 10, 11, 133 e segg. del t.u. n. 773 del 1931;97 della Costituzione e di eccesso di potere per difetto di istruttoria ed arbitrarietà.
Con sentenza n. 4648 del 2009, redatta in forma semplificata, il T.A.R. adito accoglieva il ricorso.
Il T.A.R. statuiva in particolare:
- l’inidoneità di un unico episodio di frequentazione a poter sostituire presupposto per la revoca dei titoli autorizzatori;
- l’assenza di pregiudizi in capo alla persona con il quale si accompagnava il De Roma, qualificato pericoloso elemento;
- la preesistenza dell’ addebito ascritto al provvedimento di revoca di nomina a guardia giurata in precedenza adottato e già oggetto di annullamento da parte del T.A.R.;
- il contenuto sostanzialmente elusivo del giudicato del nuovo provvedimento prefettizio.
Contro la decisone del T.A.R. il Ministero dell’ Interno ha proposto appello, insistendo sulla sussistenza dei presupposti per l’esercizio del potere di riesame dell’atto abilitativo all’esercizio delle funzioni di guardia giurata.
Resiste il sig. De Roma che ha contraddetto in memoria i motivi di appello e concluso per la conferma della sentenza impugnata.
All’udienza del 22 maggio 204 il ricorso è stato trattenuto per la decisone.
2. Nel contestare le conclusioni del primo giudice, il Ministero appellante dà rilievo a nuovi addebiti a carico del De Roma - emersi a seguito della rinnovata istruttoria del procedimento di revoca, affidata al Commissariato di P.S. di Afragola (controllo in data 6 novembre 2007 del De Roma insieme a tale P.P., ritenuto un pericoloso elemento del locale clan Moccia) e rivendica la sfera di discrezionalità del Prefetto agli effetti della valutazione in capo alla guardia giurata del requisito della buona condotta, quale prescritto dall’art. 138 del t.u. n. 773 del 1931, nel testo emendato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 338 del 2000. Esclude, quindi, ogni condotta elusiva del giudicato derivante dalla sentenza del T.A.R. n. 7164 del 2008.
Osserva il collegio che l’accertamento del requisito della buona condotta interviene nel momento rilascio dell’autorizzazione di polizia ed in costanza di essa, secondo quanto previsto dall’art. 10 del t.u. n. 773 del 1931. Nella specie esso si collega ai compiti affidati alle guardie giurate di vigilanza e custodia di beni, peculiari alla tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica. Detti compiti sono in via ordinaria demandati alle forze di polizia con la conseguenza che i soggetti ad esse esterni, abilitati al loro espletamento, devono risultare in possesso di accertati requisiti afferenti alla sfera morale ed alla capacità professionale.
La buona condotta, che l’art. 138 del t.u. n. 773 del 1933 prima richiamato, eleva a presupposto per l’ emissione del decreto di nomina a guardia giurata, è nozione di ampia latitudine, che investe nel suo complesso lo stile di vita del soggetto nei cui confronti deve essere accertata e va valutata con un approccio finalistico al tipo di autorizzazione o abilitazione che deve essere rilasciata.
La valutazione di segno negativo in ordine al possesso di detto requisito deve, in ogni caso, collegarsi a fatti e circostanze che per la loro gravità, la reiterazione nel tempo, l’ idoneità a coinvolgere l’intera vita familiare, sociale e di relazione dell’ interessato vengano ad incidere su un piano di effettività sul grado di moralità e sull’assenza di mende ordinariamente esigibili per potere aspirare la rilascio della licenza di polizia (cfr. Cons. St., Sez. VI, n, 2227 del 13 maggio 2008).
Con la prima sentenza n. 7164 del 2008 il T.A.R. per la Campania, nel disporre l’annullamento del provvedimento del Prefetto di Napoli n. 2762 del 15 aprile 2008 di revoca del decreto di approvazione della nomina a guardia giurata del De Roma aveva ritenuto – con richiamo a precedenti pronunzie del giudice amministrativo – che non poteva essere elevato a presupposto della perdita del requisito della buona condotta il solo fatto che (l’ interessato) si sia accompagnato a pregiudicati, ovvero sia legato a taluni di essi da rapporto di parentela o affinità.
Con il decreto del 7 aprile 2009 – emesso, dopo rinnovata istruttoria a conferma del provvedimento annullato dal T.A.R. – il Prefetto della provincia di Napoli ha nuovamente ascritto a carico del De Roma un addebito inerente alla frequentazione di un pregiudicato (tale P.P.), risalente al 6 novembre 2007, qualificato idoneo ad incidere sul possesso del requisito della buona condotta.
Rileva il collegio che non formano oggetto di contestazione le statuizioni della sentenza del T.A.R. che danno rilievo all’assenza di pregiudizi in capo al P.P., nonché di ogni formale contestazione ed assunzione a verbale in ordine ad un’ascritta condotta volta a sottrarsi al controllo di polizia nell’occasione in cui è avvenuto l’accertamento cui è dato rilievo nell’atto impugnato.
Il primo giudice, pertanto, correttamente pone in risalto il contenuto sostanzialmente elusivo del giudicato del decreto prefettizio che incentra la sua attenzione su un unico episodio della vita sociale e di relazione del De Roma, per di più risalente in un momento anteriore all’adozione del primo decreto di revoca della nomina a guardia giurata.
La statuizione di annullamento del T.A.R. non investe nel merito la sfera di discrezionalità di cui il Prefetto dispone nella materia, ma censura il potere esercitato nei limiti dell’ eccesso di potere per insufficienza dell’ istruttoria e l’assenza dei presupposti giustificativi per l’adozione del provvedimento prefettizio, non emergendo da un fatto episodico in cui si è trovato coinvolto il De Roma elementi che siano espressione di una condotta nel suo complesso non improntata all’ osservanza delle comuni regole di convivenza civile, delle norme penali e di tutela dell’ordine pubblico, che come tale possa risolversi nella perdita del requisito di buona condotta morale prescritto dall’art. 138 del t.u. n. 138/773 ai fini della nomina a guardia giurata.
Per le considerazioni che precedono l’appello va respinto e va confermata la sentenza impugnata.
Il relazione agli interessi di rilievo pubblico coinvolti dalla presente controversia spese ed onorari del giudizio possono essere compensati fra le parti.