Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2023-01-13, n. 202300461
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Testo completo
Pubblicato il 13/01/2023
N. 00461/2023REG.PROV.COLL.
N. 08211/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8211 del 2021, proposto da
Autorita' Garante della Concorrenza e del Mercato, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
contro
Associazione Italiana Scatolifici Acis, non costituito in giudizio;
Ondulati del Savio S.r.l., rappresentato e difeso dagli avvocati M D C, M C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Ds Smith Holding Italia S.p.A., rappresentato e difeso dall'avvocato Emilio De Giorgi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Associazione Cis, rappresentato e difeso dagli avvocati Damiano Lipani, Francesca Sbrana, Jacopo Polinari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Damiano Lipani in Roma, via Vittoria Colonna n. 40;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. 06074/2021, resa tra le parti, concernente sanzione amministrativa pecuniaria per due distinte intese volte a distorcere le dinamiche concorrenziali, rispettivamente, nel mercato dei fogli in cartone ondulato e nel mercato degli imballaggi in cartone ondulato;
Per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da Ondulati del Savio S.r.l. il 27/10/2021:
controricorso e ricorso incidentale per il rigetto dell'appello avverso la sentenza n. 6074, emessa dal Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio sede di Roma, sez. I, sul ricorso n. 6074/2021, non notificata.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ds Smith Holding Italia S.p.A. e di Ondulati del Savio S.r.l. e di Associazione Cis;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 dicembre 2022 il Cons. Davide Ponte e uditi per le parti gli avvocati Sergio Fiorentino per l'Avvocatura Generale dello Stato, M C, Damiano Lipani, Francesca Sbrana, Jacopo Polinari e Emilio De Giorgi;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con l’appello in esame l’Autorità garante della concorrenza e del mercato ha impugnato la sentenza n. 6074 del 2021 con cui il Tar Lazio ha accolto l’originario gravame; quest’ultimo era stato proposto dalla stessa parte avverso il provvedimento dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato, n. 27849, adottato in data 17.7.2019 a conclusione del procedimento I805 “Prezzi del cartone ondulato” e notificato alle ricorrenti in data 6.8.2019, con il quale l’Autorità ha: (i) deliberato che Laveggia S.r.l., Scatolificio La Veggia e Ondulati Santerno S.p.a. - unitamente alle altre società elencate alla lettera a) del dispositivo del provvedimento - avrebbero preso parte a un’intesa anticoncorrenziale in violazione dell’articolo 101 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione europea volta a distorcere fortemente le dinamiche concorrenziali nel mercato della produzione e commercializzazione di fogli in cartone ondulato; (ii) deliberato che Laveggia, Scatolificio La Veggia e Alliabox Italia S.r.l. - unitamente alle altre società elencate alla lettera c) del dispositivo del provvedimento - avrebbero posto in essere un’intesa continuata in violazione dell’articolo 101 TFUE volta a distorcere le dinamiche concorrenziali nel mercato della produzione e commercializzazione di imballaggi in cartone ondulato; (iii) comminato sanzioni amministrative nei confronti della esponente pari ad euro 1.866.071,00.
All’esito del giudizio di prime cure il Tar accoglieva i “primi due motivi di ricorso, atteso che gli elementi indiziari raccolti dall’AGCM contro la ricorrente non possono considerarsi gravi, precisi e concordanti, al fine di dimostrare la sua partecipazione all’intesa-fogli”….”anche a voler ritenere provata la partecipazione del Lucchi ad una riunione, di vertice o regionale, del marzo 2015, non si riscontrano elementi sufficienti per ritenere che tale riunione abbia significato l’entrata di ODS nella intesa”.
Nel ricostruire in fatto e nei documenti la vicenda, parte appellante ha formulato i seguenti motivi di appello, censurando gli argomenti spesi dal Tar:
- error in iudicando, violazione o erronea applicazione dell’art. 101 tfue, travisamento di fatto e difetto di motivazione sulla esclusione della partecipazione di Ondulati del savio all’infrazione;
- error in iudicando, violazione o erronea applicazione dell’art. 101 tfue, difetto di motivazione circa lo standard probatorio in materia di partecipazione ad una infrazione unica per oggetto.
La società originaria ricorrente si è costituita in giudizio e, controdeducendo punto per punto, ha chiesto il rigetto dell’appello. Ha altresì proposto appello incidentale in merito al seguente motivo: error in iudicando per travisamento ed erronea valutazione dei fatti, nonché per difetto di istruttoria, dovendo la sentenza di primo grado essere eventualmente riformata nel senso che non vi è la prova che ODS abbia partecipato ad una riunione tenutasi nel marzo del 2015. Ha altresì riproposto i motivi n. 3, 4 e 5 di ricorso originario ed assorbiti dal Tar: violazione dell’art. 101 TFUE, eccesso di potere per travisamento ed erronea valutazione dei fatti, per disparità di trattamento, per contraddittorietà intrinseca e per illogicità manifesta; analoghi vizi per insussistenza dei presupposti dell’intesa e assenza di pregiudizio al commercio degli stati membri con riferimento alla appellata, non potendo la ricorrente essere annoverata fra i principali produttori; diversi profili di eccesso di potere per ingiustizia manifesta della sanzione, violazione dell’art. 15, comma 1, L. n. 287/1990 ed eccesso di potere per violazione delle Linee Guida AGCM del 22.10.2014, violazione del principio di proporzionalità nella determinazione della sanzione applicata e per disparità di trattamento, mancata ostensione delle istanze di incapacità contributiva e dei relativi provvedimenti e per conseguente violazione del diritto di difesa della appellata, nonché per difetto di motivazione della decisione in ordine alla concessione di dette riduzioni.
Si è altresì costituita l’associazione Cis, chiedendo l’accoglimento dell’appello.
Alla pubblica udienza del 20 dicembre 2022 la causa è passata in decisione.
DIRITTO
1. Oggetto controverso è la sentenza con cui il Tar Lazio ha accolto l’originario ricorso di cui alla narrativa in fatto, proposto avverso la deliberazione dell’Autorità odierna appellata, nella parte in cui ha accertato la partecipazione dell’impresa odierna appellata alle contestate intese.
2. L’esame delle censure dedotte, sia come appello principale ed incidentale che come riproposizione delle censure assorbite in prime cure, impone un riassunto del procedimento confluito nell’atto sanzionatorio impugnato in prime cure.
2.1 L’avvio del procedimento istruttorio, datato 22 marzo 2017, prendeva le mosse a seguito di alcune segnalazioni inviata all’Autorità dall’ACIS, associazione di categoria degli “scatolifici puri”, in data 19 ottobre 2016, 2 novembre 2016 e 1° febbraio 2017. In tali note l’associazione odierna appellata denunciava l’esistenza di una concertazione su prezzi e condizioni di vendita dei fogli in cartone ondulato, nonché lo scambio di dati sensibili in seno all’associazione GIFCO.
La nota di avvio del procedimento (prot. n. 26476 del 22 marzo 2017), faceva quindi riferimento all’accertamento di due distinte intese restrittive segrete della concorrenza per oggetto, in violazione dell’art. 101 TFUE, poste in essere rispettivamente nei mercati del cartone ondulato (intesa-fogli) e degli imballaggi in cartone ondulato (intesa-imballaggi).
2.2 Nella richiamata comunicazione di avvio veniva ipotizzata l’esistenza di due intese anticoncorrenziali, entrambe realizzate attraverso il coordinamento dell’associazione di categoria GIFCO: una prima, volta a limitare il confronto competitivo tra tali operatori nel mercato della produzione e commercializzazione di fogli in cartone ondulato; una seconda, volta a limitare il confronto competitivo nel diverso mercato della produzione e commercializzazione di imballaggi in cartone ondulato.
2.3 Il procedimento veniva poi esteso soggettivamente nei seguenti termini. In data 5 luglio 2017, nei confronti di Adda Ondulati, Ondulato Piceno, ICOM, ICO, SIFA e Ondulati del Savio per la partecipazione alla presunta intesa nel mercato della produzione e vendita di cartone ondulato; nei confronti di Imballaggi Piemontesi, Idealkart, Grimaldi, Millestampe, Millestampe Packaging [poi MS Packaging], Saica, Toppazzini, Mauro Benedetti e Ondulato Piceno per la partecipazione alla presunta intesa nel mercato della produzione e vendita di imballaggi in cartone ondulato. In data 9 maggio 2018, nei confronti di Trevikart, Ondulato Trevigiano, Plurionda e Ondulati Maranello la partecipazione alla presunta intesa riguardante i fogli in cartone ondulato; nei confronti di Trevikart e Bergapack la partecipazione alla presunta intesa sugli imballaggi in cartone ondulato. In data 31 ottobre 2018, nei confronti di Ondulati Santerno e Innova Group - Stabilimento di Caino, Sandra e ICOM per la partecipazione alla presunta intesa nel mercato dei fogli in cartone ondulato; nei confronti di 4 Sunion, Alliabox, Sabox, Innova Group e Innova Group - Stabilimento di Caino, per la partecipazione alla presunta intesa nel mercato degli imballaggi in cartone ondulato. In pari data