Consiglio di Stato, sez. VI, decreto cautelare 2021-07-13, n. 202103857

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VI, decreto cautelare 2021-07-13, n. 202103857
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202103857
Data del deposito : 13 luglio 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

98/html4">

Pubblicato il 13/07/2021

N. 06469/2021 REG.RIC.

N. 03857/2021 REG.PROV.CAU.

N. 06469/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)


Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 6469 del 2021, proposto da
A F, rappresentato e difeso dall'avvocato G M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Antonio Salandra, 18;

contro

Ministero dell'Istruzione non costituito in giudizio;

per la riforma

della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) n. 03711/2021, resa tra le parti, concernente PER L'ANNULLAMENTO E/O LA RIFORMA, PREVIA ADOZIONE DI OGNI PIÙ IDONEA MISURA CAUTELARE, ANCHE MONOCRATICA, della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Roma, Sez. III bis, n. 3711/2021, depositata in data 26 marzo 2021 e mai notificata, emessa nel giudizio iscritto al R.G. n. 2053/2021, con la quale veniva respinto il ricorso proposto avverso il provvedimento di diniego al riconoscimento della qualifica professionale conseguita in Romania per l'insegnamento sulle classi concorsuali A-12 Discipline Letterarie nelle scuole secondarie di II livello, A-22 Italiano, Storia e Geografia nella scuola secondaria di I grado, A-11 Discipline Letterarie e Latino.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi degli artt. 56, 62, co. 2 e 98, co. 2, cod. proc. amm.;

Considerato che la ricorrente in appello ha sofferto un diniego motivato in relazione alla latitudine ed alla portata della conseguita abilitazione in Romania che appare conforme all’orientamento maturato dalla Sezione in analoghe controversie relative ad abilitati in Spagna;

ritenuto che non vi è alcun danno di estrema gravità ed urgenza;


Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi